Nella fattispecie esaminata dalla seguente sentenza breve, il ricorrente aveva realizzato interventi edilizi successivamente alla presentazione dell’istanza di permesso a costruire e prima del rilascio del titolo abilitativo, mai espressamente emanato dall’Amministrazione procedente.
La decisione afferma che comunque, per il decorso del termine previsto dal legislatore e in mancanza di un provvedimento espresso dell’Amministrazione di segno contrario, sull’istanza si è formato silenzio assenso, equivalente a titolo abilitativo legittimante degli interventi già realizzati.
Pertanto, l’Amministrazione, al fine di predicarne l’abusività e procedere all’adozione dei provvedimenti sanzionatori consequenziali, avrebbe dovuto prima procedere all’annullamento in autotutela di tale titolo abilitativo, qualora ne sussistessero i presupposti.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda); Presidente **********************; Estensore Cons. ************.
Sentenza n° 2081 del 9 dicembre 2014
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso proposto da:
**** s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t.;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 2098 del 16.9.2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, per effetto del decorso del termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio-assenso (anche assumendo quale dies a quo la data – 6 giugno 2014 – di produzione ad opera della parte ricorrente della documentazione integrativa richiesta dall’intimata amministrazione comunale, sulla scorta della sua attitudine a dare vita ad un nuovo procedimento edilizio, come affermato dall’amministrazione), l’istanza di permesso di costruire presentata dalla parte ricorrente deve ritenersi tacitamente assentita, quantomeno, a far data dal 6 settembre 2014;
Rilevato che non può farsi riferimento, ai fini del decorso del termine suindicato, alla data di presentazione dell’istanza originaria, avendo la parte ricorrente posto in essere, ottemperando alla richiesta istruttoria del 7 marzo 2014, un comportamento tacitamente rinunciativo all’effetto di accoglimento prodottosi, secondo le sue allegazioni, ex lege;
Rilevato peraltro che i lavori di realizzazione del manufatto oggetto della citata istanza debbono ragionevolmente ritenersi eseguiti prima della formazione, nei termini dianzi precisati, del titolo edilizio tacito;
Ritenuto tuttavia che essi siano pur sempre assistiti, una volta formatosi, dal predetto titolo legittimante, con la conseguenza che l’amministrazione, al fine di predicarne l’abusività e procedere all’adozione del provvedimenti sanzionatori consequenziali, avrebbe dovuto procedere all’annullamento in autotutela dello stesso, ove ne sussistessero i presupposti;
Ritenuto quindi che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, attesa la peculiarità dell’oggetto della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso ***, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
**********************, Presidente
****************, Consigliere
************, ***********, Estensore
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