Massima
Notifica – Notifica a cura della Cancelleria – Notifica a cura del Ricorrente – Esclusione – Ratio
Notifica alle Parti Pubbliche – Termine di Trenta gg – E’ termine finale
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 78115 RG
Il Got, avv. Mariarosaria Porfilio, GI,
rientrata dalla camera di consiglio in aula di udienza,
letta la domanda,
ritenuta preliminarmente la propria competenza,
osserva.
Il D.L.vo n. 15011 ha disposto, all’art. 19, che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale siano regolate dal rito sommario di cognizione, introdotto dalla L. n. 69 9, che ha, con l’art. 51, inserito il Capo III Bis nel Libro IV del Codice di rito, in rubrica “Dei procedimenti speciali”.
Il comma 6 del suddetto art. 19 D.L.vo n. 15011 dispone che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato, al PM in Sede ed al Ministero dell’Interno presso la Commissione Territorialmente competente ovvero presso la Commissione Nazionale a cura della Cancelleria.
Trattasi di norma primaria che solo il legislatore può abrogare ovvero modificare, ragion per cui, rilevato il difensore del ricorrente l’omessa notifica ex lege, occorre disporre la rinnovazione della comparizione a cura della Cancelleria e va quindi disattesa la richiesta del difensore del ricorrente di provvedere personalmente alla notifica alle Parti Pubbliche.
Il legislatore, difatti, trattandosi di materia che investe sì lo status delle persone ma anche l’ordine pubblico, ha modulato le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale in maniera similare alla L. n. 68981, con espresso onere di notifica a carico della Cancelleria, più che utilizzare il cd. Rito del lavoro, con onere di notifica a carico del ricorrente.
A favore di tale esegesi basti considerare che l’art. 702 bis cpc, introdotto nel 2009, al suo co. 3, non prevede espressamente la notifica a cura del ricorrente e tale norma ben si contempera con la norma primaria, successiva e speciale di cui all’art. 19, co. 6, D.L.vo n. 15011.
Quanto ai termini processuali e la fissazione dell’udienza di comparizione dal decreto del GI.
Il procedimento ex art. 702 bis e ss cpc ha introdotto nel sistema ordinario di cognizione, come delineato nell’impianto originario del codice di procedura civile, un rito speciale di cognizione ed alternativo alla consueta risoluzione giudiziaria delle controversie, caratterizzantesi per la semplificazione dell’istruzione, non di certo per la sua sommarietà.
Da diverso tempo l’intervento del Legislatore è teso a rendere l’amministrazione della PA Giustizia, con particolare riferimento al Settore Civile, costituzionalmente conforme ed orientata ai principi espressi dalla nostra Carta Costituzionale agli artt. 97, cpv, quanto all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità dell’azione in giudizio, e 111, cpv, quanto alla ragionevole durata del processo.
In tale ottica questo giudicante legge, interpreta ed applica i termini indicati nel co. 3 dell’art. 702 bis cpc.
Ne consegue che i trenta giorni per la notifica alle controparti sono termini finali e non termini iniziali, il che finora, invece, è accaduto.
PQM
– dispone la rinnovazione della comparizione delle parti dinanzi a sé per l’udienza del 19315 ore 10.00 a cura della Cancelleria con notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, il decreto di fissazione dell’udienza, il presente processo verbale di udienza ed il contestuale provvedimento reso in udienza al Pubblico Ministero in Sede ed alla Commissione Territoriale Competente almeno quindici giorni prima della data fissata per la nuova udienza,
– assegna il termine del decimo giorno anteriore per la costituzione in giudizio delle controparti (Amministrazione e Pubblico Ministero),
– riserva ogni altro provvedimento nel contraddittorio delle parti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento