Sospensione dall’incarico di dirigente di ente locale (Tribunale di Brindisi, Sez. lavoro – Sentenza 26 maggio 2015 n.848)

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1. Il fatto oggetto della sentenza

Il fatto oggetto della sentenza n. 848/2015 del Tribunale di Brindisi, sez. lavoro  riguarda l’illegittimità della sospensione comminata dall’Ente assumendo che l’art. 3 comma 1 del d.lgs n. 39/2013, richiama, testualmente, la “inconferibilità” di incarichi dirigenziali senza alcuna menzione della sospensione, prevista, invece, dal successivo comma 6, nei confronti di soggetti esterni all’amministrazione, che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma.

La ricorrente chiede al giudice del lavoro l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad essere reintegrato ed a mantenere l’incarico di dirigente e la posizione retributiva correlata, in essere al momento della sospensione, sino alla naturale scadenza e la condanna del Comune al risarcimento del danno equivalente alla mancata retribuzione di “posizione dirigenziale” ovvero a quell’altra maggiore o minore somma richiesta che sarà in concreto accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.

L’amministrazione comunale, eccepiva la inammissibilità del ricorso e rivendicava la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto della domanda.

2. La sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro

Il Tribunale di Brindisi- sez. Lavoro – con la sentenza in rassegna, ha richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante” Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e, nello specifico, l’art. 3, di seguito riportato nelle parti rilevanti:

a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei retai previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale.

Ha osservato la sentenza in rassegna che, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico.

Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell’inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Orbene, la disposizione normativa richiamata contiene un espresso riferimento ai dirigenti cd. “interni”, prevedendo, per essi, l’inconferibilità dell’incarico ove siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsi dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, nei quali rientra anche il reato di cui all’art. 323 c.p.; dal combinato disposto dei commi 3 e 4 emerge che, nel caso di condanna per uno dei suddetti reati, l’inconferibilità ha la stessa durata della interdizione temporanea salva la possibilità di assegnare, anche ai dirigenti di ruolo, incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, e ferma restando l’esclusione della possibilità di conferire incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.

 

In tale cornice, si è precisato che, l’ipotesi della sospensione è prevista dal comma 6, che, sebbene rechi un espresso riferimento solo ai soggetti “esterni”, appare riferibile anche ai dirigenti di ruolo, in tal senso inducendo la ratio della normativa in esame, di contrasto alla corruzione, rispetto alla quale non assume rilevanza il fatto che il titolare dell’incarico sia un soggetto esterno o interno, ma, unicamente, il fatto che tale soggetto sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale.

D’altra parte, una diversa lettura della disposizione risulterebbe difficilmente compatibile con la finalità che la norma intende perseguire, rispetto alla quale le ipotesi di inconferibilità di incarichi a dirigenti di ruolo e di sospensione da incarichi di questi ultimi appaiono del tutto equivalenti, così come equivalenti risultano le ipotesi di sospensione dell’incarico di dirigente esterno e di dirigente interno.

Ritiene, pertanto, il Collegio che non si ravvisano illegittimità nell’operato dell’amministrazione risultando per converso infondata la tesi dei ricorrente

3. Alcune riflessioni finali sulla inconferibilità degli incarichi pubblici: il d.lgs n.39/2013

I segretari e i dirigenti delle amministrazioni pubbliche non possono essere componenti le giunte ed i consigli delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della stessa regione. Al momento del conferimento di un qualunque incarico dirigenziale o di vertice occorre attestare che si è in possesso dei requisiti previsti dal legislatore.

Sulla corretta attuazione di questa disposizione sono chiamati a vigilare i segretari comunali e provinciali, nella loro veste di responsabili anticorruzione.

Gli enti Locali e le Regioni sono vincolati ad adottare un regolamento per la individuazione dei soggetti dotati di poteri sostitutivi nel caso di violazione delle limitazioni al conferimento di incarichi.

Su tutti i siti internet della p.a. devono essere pubblicati i provvedimenti di riconoscimento della condizione di illegittimità nel conferimento di incarichi.

In caso alle previsioni di cui all’articolo 15 la vigilanza sul rispetto di queste previsioni è rimessa al responsabile anticorruzione; questa attività si esercita attraverso la contestazione e la segnalazione all’ANAC, quale Autorità anticorruzione nazionale, alla Corte dei Conti ed alla Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Casesa Antonino

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