1. Introduzione
La nozione di <<banda armata>> costituisce l’ archetipo del concetto attuale di <<associazione criminale>> o <<associazione per delinquere di stampo mafioso>> (Art. 416 bis CP italiano nonché Art. 260 ter schwStGB). Basti pensare, ad esempio, all’ Art. 265 del Codice Penale francese del 1810, oppure all’ Art. 248 del Codice Penale Zanardelli, in Italia, nel 1889, oppure ancora si ponga mente alla specifica Normazione del Codice Penale rumeno del 1865. Nella Prassi concreta, tuttavia, la <<Mafia>>, sotto il profilo tecnico, è stata oggetto di giuridificazione soltanto verso la fine degli Anni Settanta del Novecento, quando sono emerse devianze fortemente anti-sociali, quali il terrorismo, il narcotraffico, il riciclaggio, la pedofilia trans-nazionale, la tratta per scopi prostitutivi e la corruzione sistematica di Pubblici Ufficiali. Non si trattava più di consorterie malavitose di rango rurale, bensì di potenti organizzazioni gerarchicamente e stabilmente costituite per finalità delinquenziali di calibro professionale. Durante la seconda metà del XX Secolo, i Progetti de jure condendo divennero materia di apposite Commissioni Parlamentari che novellarono il Diritto Penale sostanziale e la Procedura Penale.
Senza dubbio, verso il 1970, la Giuspenalistica italiana è stata quella maggiormente provata dai drammi sociali dei sequestri di persona, del traffico di droghe e degli atti terroristici eversivi. Anche in Israele, nel 1978, il General Attorney of Israel fu chiamato a presiedere un’ apposita Commissione per predisporre una Normativa anti-mafia. Nel Diritto federale svizzero, una timida svolta si verificò nel quinquennio 1990-1994, quando vennero promulgate nuove Norme in tema di riciclaggio di denaro e di confisca. In Belgio, nel 1988, si insediò una <<Commissione d’ inchiesta sul banditismo>>, cui seguì un Gruppo di Lavoro voluto dal Senato belga, che fece approvare la Legge del 10/01/1999, novellata il 12/09/2005. Nell’ Ordinamento greco, la Legge 1916 del 1990 disponeva <<Misure di protezione della società contro il crimine organizzato>>. In Spagna, va segnalata la <<Ley de enjuiciamiento criminal>> introducente l’ Art. 282 bis del Codice di Procedura Penale. Nel caso del Diritto Penale rumeno, il Legislatore, nel 1996, ha promulgato Norme di rango penale per la repressione del narcotraffico c.d. <<aggravato>>, ma i lemmi <<criminalità organizzata>> sono comparsi per la prima volta nella successiva Legge del 21/01/2003. Altrettanto vigorosa fu la reazione ordinamentale della Francia e persino del Giappone per la lotta al terrorismo ed alle Mafie tra il 1991 ed il 2004.
Nella ratio delle Legislazioni anti-mafia occidentali, la criminalità organizzata reca, per sua natura intrinseca, a conseguenze talmente anti-sociali ed anti-democratiche da costringere alla previsione a-tipica eppur necessaria di quelli che l’ Art. 260 bis schwStGB definisce <<atti preparatori punibili>>. Ciononostante, non sono mancati Giuristi i quali affermano che un’ ipertrofica repressione nei confronti delle Mafie può recare, nel lungo periodo, ad una violazione del Garantismo processual-penalistico e dei Principi di necessità e di proporzionalità sanciti nella CEDU ed in svariati Testi Normativi interni nonché internazionalistici. Provvidenzialmente, nell’ Unione Europea, esiste un’ armonizzazione reciproca tra le singole Procedure Penali nazionali. Pertanto, risulta meno complesso far collaborare le Autorità Giudiziarie nel pieno rispetto dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi sia dei rei sia delle Parti Lese.
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2. Profili definitori nazionali ed internazionalistici
A livello definitorio, risultano basilari la Convenzione di Palermo dello 08/01/2001, la Convenzione di Vienna del 20/12/1998, la Convenzione di New York del 15/02/1997 e quella di poco successiva dello 09/12/1999. Anche l’ Art. 31e del Trattato di Amsterdam del 1997 asserisce che la Comunità Internazionale necessita di <<misure instauranti regole minime [ comuni ] relative agli elementi costitutivi delle infrazioni penali ed alle sanzioni applicabili nel campo della criminalità organizzata, del terrorismo e del traffico di droga>>
Senza dubbio, gli Artt. 31e nonché 29 comma 2 del testé menzionato Trattato di Amsterdam recano la grave lacuna di non distinguere pertinentemente tra la criminalità organizzata ed il terrorismo, che, ognimmodo, è anch’ esso perennemente ed intimamente legato ad ambiti oscuri e criminogeni come quelli della tratta di esseri umani, della pedofilia, dei traffici di armi e di stupefacenti, della corruzione e delle frodi commerciali di calibro macro-economico. Dunque, gli Artt. 29 e seguenti del Trattato qui in parola forniscono buone Regole generali senza però esaminare i dettagli operativi necessari quotidianamente nella Procedura Penale e nel Diritto Penale sostanziale.
Si consideri pure che, negli Ordinamenti Giuridici di Francia ed Italia, alcune Norme anti-mafia sono profondamente antinomiche, sotto il profilo tecnico, in tanto in quanto gli atti preparatori, a livello di logica giuridica, non sono sempre punibili, giacché la sanzione criminale, in qualunque Stato di Diritto, presuppone la realizzazione fattuale di un atto illecito materialmente commesso e non soltanto preparato o vagamente ed astrattamente tentato. Nella Giuspenalistica, si parla di <<incriminazione a risultato effettivo>>, poiché, anche nei contesti mafiosi, il reato deve concretamente aver provocato un danno contrario alla pacifica convivenza dei consociati.
In primo luogo, il delitto è, o, viceversa, non è di stampo mafioso a seconda delle circostanze. Molti Dottrinari tedeschi, negli Anni Novanta del Novecento, hanno giustamente rimarcato che la criminalità organizzata pianifica dettagliatamente le proprie azioni, industrializza la propria organizzazione, usa violenza fisica, minaccia, incute timore, influenza la Politica, corrompe la Pubblica Amministrazione ed altera le Macro-economie nazionali. In buona sostanza, un gruppo mafioso non si limita ad infrazioni infantili o bagatellari. Inoltre, al Convenzione di Palermo del 2001 ribadisce, con lodevole insistenza, che un’ associazione per delinquere autenticamente organizzata è sempre composta da molte decine o financo centinaia di gregari, che non sono mai giustizieri solitari ed auto-gestiti.
In secondo luogo, tutti i Trattati Internazionali afferenti ai fenomeni mafiosi parlano di atti delittuosi plurimi, frequentemente reiterati, gravi e sistematicamente preventivati. Tali peculiarità strutturali sono riprese nell’ Art. 282 bis del Codice di Procedura Penale spagnolo, che richiede la compartecipazione di almeno tre responsabili. Similmente, il Bundesgericht tedesco qualifica come <<organizzato>> un sodalizio criminale composto da non meno di due rei. Oppure ancora, nell’ Ordinamento francese, l’ Art. 706-73 C.p.p. e l’ Art. 132-71 CP presuppongono una <<banda armata>> che comprenda almeno due associati per delinquere.
Una terza e non meno importante griglia ermeneutica consiste nel fatto che i delitti di stampo mafioso, per essere tali, postulano una gravità materiale acuta e straordinaria, come accade nel caso della tortura, delle stragi, del sequestro di persona a scopo di estorsione, della produzione di denaro falso, degli attentati terroristici, del riciclaggio e del commercio ed uso di armi da fuoco non convenzionali (si veda pure l’ Art. 706-73 Cpp francese e l’ Art. 282 bis Cpp spagnolo). Quanto or ora affermato si rinviene pure nel Diritto Penale tedesco, in cui la Legge del 15/07/1992 sul narcotraffico organizzato distingue tra, da un lato, la delinquenza ordinaria e micro-criminale e, dall’ altro lato, le devianze gravissime e macro-criminali nel contesto delle <<bande>> di tipo mafioso. Gli atti illeciti di scarsa rilevanza e perpetrati in maniera individuale non possiedono il carattere destabilizzante ontologicamente connesso alla Mafia nel senso tecnico.
3. La pericolosità astratta degli atti preparatori nelle Procedure Penali occidentali
A partire dalla seconda metà del Novecento, i Legislatori di molti Ordinamenti giuspenalistici hanno previsto la punibilità di alcuni atti preparatori tipici nel modo di operare delle Mafie. Sotto il profilo tecnico, un atto preparatorio reca una pericolosità astratta che rinvia alla sfera meta-normativa delle intenzioni non punibili. Tuttavia, sotto il profilo dell’ opportunità, stroncare sin dall’ origine un progetto criminoso è assai conveniente dal punto di vista della special-preventività materiale. In Dottrina, molti Autori hanno a-tipicamente teorizzato che una consorteria criminale va colpita e repressa sin dal momento della progettazione di reati temporalmente continuati e connotati da una grave o gravissima potenzialità anti-democratica. In effetti, nella Common Law anglo-americana, esiste il prezioso concetto di <<conspiracy>>, che consente alla PG ed all’ AG di prevenire sin dal primo istante la delittuosità di stampo mafioso nonché terroristico.
Gli atti preparatori sono qualificati come <<punibili>> nel solo caso della criminalità organizzata, ex Art. 1 dell’ Azione comune promulgata dal Consiglio d’ Europa in data 21/12/1998. Ovverosia, se il soggetto agente è costituito da <<un’ organizzazione criminale [ professionalmente ] strutturata e stabile>>, ne deriva che sono preventivamente punibili <<quelle infrazioni che costituiscono in se stesse un fine autonomo o un mezzo per ottenere vantaggi patrimoniali e per influenzare illecitamente il funzionamento delle Pubbliche Autorità>>. L’ Art. 2 dell’ Azione comune europea del 21/12/1998 ribadisce che tale punibilità costituisce un’ eccezione normativa limitata all’ ambito precettivo della lotta alle Mafie e non rappresenta affatto una condizione di sanzionabilità estensibile per analogia alle associazioni per delinquere micro-criminali.
Il Diritto Penale europeo, dal punto di vista esegetico giurisprudenziale, ha stabilito che un gruppo criminale organizzato è tale se è composto da tre o più associati per delinquere, possiede una gerarchia molto ben definita e chiusa, reca una forte potenzialità criminogena e, tendenzialmente, ha contatti e basi operative sovra-nazionali, come accade per il narcotraffico, per il terrorismo e per il riciclaggio di denaro presso intermediari finanziari esteri. Similmente, nella Convenzione di Palermo del 2001, la punibilità degli atti preparatori ha un carattere non ordinario e non bagatellare, in tanto in quanto la perseguibilità preventiva è riservata alla fattispecie dei <<gruppi strutturati consolidati nel tempo e operanti con il fine di commettere una o più infrazioni gravi punibili con una pena detentiva non inferiore ai quattro anni di reclusione>>
La pericolosità astratta, ancorché sanzionabile, degli atti preparatori è contemplata nell’ Art. 515 del CP spagnolo, in cui la punibilità preventiva tange specificamente le bande armate, le cellule terroristiche ed i gruppi settari fondati su ideologie violente o discriminatorie. Il Tribunale Supremo spagnolo, con Sentenza recante data 28/09/1997, ha precisato che il summenzionato Art. 515 CP si riferisce ad <<un’ associazione che possiede una certa consistenza, tutt’ altro che sporadica, con una solida organizzazione gerarchica e con una precisa comunanza d’ intenti>>. Ancora una volta, dunque, gli atti preparatori sanzionabili non sono certo quelli di un sodalizio adolescenziale ingenuo o limitato ad innocue devianze di quartiere. Molto interessante è pure l’ Art. 450-1 del CP francese, che, per analogia con l’ Art. 132-71 CP, consente la sanzionabilità, già a livello preparatorio, esclusivamente quando la <<banda organizzata>> pone in essere un illecito da cui scaturisce un <<effetto criminogeno attuale>>, non vagamente <<potenziale>> e tutt’ altro che lieve o trascurabile. Un terzo esempio assai illuminante è costituito, in Germania, dall’ Art. 129 StGB, il quale viene purtroppo applicato agli atti preparatori di matrice terroristica eversiva, senza però predisporre alcuno strumento punitivo idoneo nei confronti delle Mafie e del traffico internazionale di stupefacenti. Nulla di eccelso è poi previsto nell’ Art. 187 del CP greco, novellato dalla Legge 2928-2001. L’ unico elemento notevole consiste nel citare in forma esplicita alcuni gravi delitti preparatori caratteristici della criminalità organizzata, ovverosia la contraffazione, l’ incendio doloso, l’ uso di materiale esplosivo, la rapina e la truffa.
Nel caso dell’ Ordinamento italiano, l’ Art. 416 bis CP reca l’ indubitabile difetto di concedere un margine eccessivamente ampio all’ ermeneutica di rango giurisprudenziale. In effetti, il menzionato Art. 416 bis CP non distingue tra gli associati per delinquere in senso stretto e coloro che <<in concorso esterno>> recano al delitto un apporto più marginale o addirittura estemporaneo. Diversamente detto, nel Diritto Penale italiano, si assiste ad un’ ipertrofia precettiva troppo apodittica dell’ Art. 110 CP (Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita). Probabilmente, de jure condendo, la Legge 13/09/1982, decisamente emergenziale, ha influenzato in maniera eccessiva il Legislatore nella qualificazione strutturale delle associazioni di tipo mafioso. L’ eccezionale pericolosità delle Mafie italiane ed il carattere eversivo del crimine organizzato in Italia si manifestano appieno nella definizione autentica ex comma 3 Art. 416 CP, ovverosia : <<l’ associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali>>. Ponendo a confronto l’ Art. 416 CP e l’ Art. 416 bis CP, introdotto nel 1982, si può notare come il Diritto Penale italiano degli Anni Ottanta del Novecento intendesse porre un argine ad una criminalità organizzata oltremodo potente, sino al punto di essere in grado di scardinare l’ intero Sistema democratico dell’ Italia post-bellica.
La Normazione belga ha scelto, come nel caso del Diritto Penale italiano, la via del doppio binario interpretativo. Infatti, l’ Art. 322 CP belga disciplina l’ associazione per delinquere <<semplice>>, mentre l’ Art. 324 CP, introdotto nel 2005, giuridifica l’ <<associazione strutturata>> con più di due componenti, stabile nel tempo, creata in vista di commettere in modo concertato crimini e delitti punibili con la reclusione di tre anni o con una pena più grave e finalizzati ad ottenere, direttamente o indirettamente, dei vantaggi patrimoniali illegali. Anzi, il Codice Penale del Belgio non si limita alla definizione autentica delle consorterie mafiose, bensì indica, nell’ Art. 324 ter CP, quali sono, in concreto, le prassi criminali <<strutturate>>, come il favoreggiamento reale o personale, la gestione apicale del gruppo malavitoso e la messa in pratica di gravi delitti <<scientemente e volontariamente>> premeditati. Nell’ Ordinamento penale belga, l’ Art. 324 ter CP si distingue dal precedente Art. 324 bis CP in tanto in quanto le associazioni di stampo mafioso sono gerarchicamente complesse, minuziosamente e professionalmente strutturate e, in terzo luogo, ben integrate nel tessuto nazionale economico, per non destare dubbi o sospetti di fronte all’ opinione pubblica ed agli intermediari finanziari. In definitiva, in Belgio, l’ Art. 324 ter CP prevede e punisce un tipo <<aggravato>> di associazione per delinquere, allorquando il pregresso Art. 324 bis CP si occupa dei gruppi criminali meno anti-sociali ed anti-giuridici (v. l’ analoga distinzione precettiva italica tra l’ Art. 416 CP e l’ Art. 416 bis CP). Tutto ciò premesso, nel Codice Penale belga manca una definizione legislativa delle Mafie nel senso tecnico. Tale lacuna è stata adeguatamente colmata dalla Sentenza del 30/06/2005 emessa dalla Corte d’ Arbitraggio di Bruxelles, la quale ha pertinentemente chiarito, alla luce degli Artt. 12 e 14 della Costituzione del Belgio, quali siano i requisiti giuridici caratterizzanti la punibilità di un sodalizio criminale ex Art. 324 ter CP.
Senza dubbio degno di menzione è pure il comma 1 Art. 260 ter schwStGB, a Norma del quale <<chiunque partecipa a un’ organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria>>. Altrettanto importante è pure, sotto il profilo esegetico, il lungo elenco catalogico di reati ex comma 1 Art. 260 bis schwStGB. Ovverosia, in buona sostanza, il Legislatore federale elvetico reputa costanti o, perlomeno, caratterizzanti, nel caso del crimine organizzato, i delitti di omicidio intenzionale, assassinio, lesioni gravi, rapina, sequestro di persona, presa d’ ostaggio, incendio intenzionale, genocidio, crimini contro l’ umanità e crimini di guerra. A livello pratico, tanto nel breve quanto nel lungo periodo, le Mafie nazionali ed internazionali fanno dei summenzionati delitti il loro nutrimento quotidiano. Senz’ altro, gli Artt. 260 bis e 260 ter schwStGB hanno sino ad ora rinvenuto un’ assai rara applicazione. Ciononostante, rimane encomiabile la definizione giurisprudenziale di <<organizzazione criminale>> predisposta dal Bundesgericht elvetico nel 1996: [ nell’ Art. 260 ter StGB ] abbiamo una nozione più specifica di quella di gruppo ai sensi dell’ Art. 275 StGB o di quella di banda ai sensi degli Artt. 139 e 140 StGB. Essa [ qui ] implica l’ esistenza di un gruppo strutturato da tre persone o più, concepito per durare indipendentemente da una modificazione della propria composizione o dei propri obiettivi. Esso si caratterizza, in particolare, per la sottomissione a delle regole rigide, con una ripartizione dei compiti, con un’ assenza di trasparenza e con un professionalismo che prevale nei vari livelli dell’ attività criminale. Si può ad esempio paragonare i gruppi della criminalità organizzata ai gruppi terroristici>>
Nel Diritto Penale rumeno, l’ Art. 7 della Legge recante data 21/01/2003 prevede e punisce la creazione, l’ adesione ed il sostegno ad un gruppo criminale organizzato. E’ <<mafioso>> in senso proprio un sodalizio malavitoso che pone in essere gravi delitti come l’ omicidio volontario, il sequestro di persona, la riduzione in schiavitù, la falsificazione di denaro contante od il riciclaggio. Analogamente, pure il Diritto Penale israeliano sanziona le associazioni per delinquere <<incorporate o non incorporate e che agiscono in maniera organizzata, sistematica e continuativa>>. Infine, nel 1991, il Giappone ha dovuto predisporre anch’ esso una Normativa apposita per il contrasto alle sette religiose organizzate con finalità violente.
4. I gradi di imputabilità e gli strumenti difensivi dell’indagato per associazione mafiosa
A volte, l’acuta pericolosità sociale e globale del crimine organizzato induce pressoché automaticamente la Magistratura giudicante ad accogliere in maniera troppo a-critica le posizioni e gli asserti dell’ AG requirente. Del resto, i Procedimenti Penali afferenti ai fenomeni di Mafia subiscono purtroppo le influenze negative di un eccessivo impatto mediatico. In buona sostanza, l’ indagato per reati di criminalità organizzata deve a volte patire un notevole indebolimento del proprio diritto alla difesa processuale. Inoltre, si consideri pure che, in Norme come l’ Art. 260 ter schwStGB o come l’ Art. 416 bis CP italiano, si postula ope legis che il reo abbia agito con dolo eventuale e mai per colpa, colpa lieve o semplice negligenza. Nei Lavori Preparatori dell’ Art. 260 ter schwStGB o degli Artt. 305 bis e 305 ter schwStGB, il Legislatore afferma esplicitamente che <<l’ infrazione[ di stampo mafioso ] dev’ essere realizzata intenzionalmente o, perlomeno, con dolo eventuale. L’ autore accetta l’ eventualità che i fatti caratterizzanti un’ organizzazione criminale siano tra di loro interdipendenti e, in qualche modo, l’ autore è [ sempre ? ] consapevole che le attività di tale organizzazione tendono alla commissione di infrazioni violente o finalizzate all’ ottenimento di vantaggi patrimoniali. Dunque, tali infrazioni oltrepassano la categoria delle semplici contravvenzioni>>. Fa eccezione il Codice Penale belga, che ammette, anche nel caso dell’ imputazione per delitti di stampo mafioso, la possibile sussistenza di circostanze esimenti o attenuanti, come il ravvedimento operoso, il concorso meramente morale e l’ errore grave ma senza volizione dolosa in senso stretto.
Un secondo problema non da poco è stabilire a chi competa l’ onere delle prova del dolo e/o di altri diversi tipi di volontà criminosa. A rigore, essendo il rinviato a giudizio presunto come innocente, spetta al Magistrato requirente dimostrare la natura più o meno grave caratterizzante la volontà del responsabile durante la predisposizione o la commissione dell’ atto illecito. Nella Procedura Penale belga, l’ onus probandi ricade completamente sul Ministero Pubblico. Tuttavia, per esempio, quando si tratta di determinare l’ origine lecita od illecita di vantaggi patrimoniali, è sufficiente che il MP provi la sussistenza di <<seri indizi>> circa il carattere illegale della provenienza dei beni oggetto di contestazione. All’ accusato, come normale, spetta poi il diritto di fornire elementi probatori di segno opposto (Art. 324 ter CP belga. Si veda pure la Giurisprudenza attinente alla CEDU). Un altro esempio può esser fornito dalla Procedura Penale francese, in cui, se il MP contesta al protettore di una prostituta di vivere grazie ai guadagni di una donna ridotta in schiavitù, sarà il reo a dover dimostrare di avere altre fonti lecite di reddito e non saranno sufficienti i <<seri indizi>> bastevoli ai sensi del Diritto Penale belga. Anche nel caso del narcotraffico sistematico ed organizzato, il Diritto Processuale francese nega al MP la possibilità di limitarsi ad indicare <<seri indizi>> circa l’ origine illecita di denaro, di beni immobili, di beni mobili o di altre utilità patrimoniali. Detto in altri termini, il reo è presunto innocente sino a Sentenza di condanna passata in giudicato, ma, nella Prassi quotidiana, l’ onere della prova fa parte dell’ ordinaria e (teoricamente) paritaria dialettica tra le Parti. Quindi la formazione della prova del dolo e delle circostanze, nel dibattimento, è un’ attività, di fatto, ripartita tra accusato ed accusatore.
Nel caso specifico della criminalità organizzata, la pena privativa della libertà personale costituisce la norma. Nelle Legislazioni occidentali, le consorterie di stampo mafioso sono punite, come prevedibile, con sanzioni detentive pesanti e di lunga durata.
In Belgio, l’ Art. 324 ter CP, novellato nel 1999, diversifica i vari limiti edittali delle Norme incriminatrici, a seconda del ruolo concreto e fattuale del responsabile all’ interno del gruppo criminale mafioso. Fondamentalmente, nell’ Art. 324 ter CP belga, esiste una climax ascendente di gravità, all’ interno della quale si distingue la semplice partecipazione, la formazione di decisioni concrete e, in terzo luogo, la direzione. Assai illuminante è pure la Normativa israeliana del 2003. Ivi sono descritti almeno quattro livelli di responsabilità nelle associazioni per delinquere terroristiche o, comunque, stabilmente organizzate: gli organizzatori / dirigenti / supervisori, i finanziatori, i consulenti e, infine, i Pubblici Ufficiali rei di corruzione o concussione nell’ ambito di contesti più o meno direttamente legati alla criminalità organizzata. Viceversa e purtroppo, nei Codici Penali di Francia, Svizzera e Germania, l’ apprezzamento circa la varietà dei ruoli è lasciato ai Precedenti giurisprudenziali e non è espressamente menzionato a livello codicistico (Art. 450-1 CP francese, Art. 260 ter schwStGB ed Art. 129 deuStGB). De jure condendo, sarebbe stato più apprezzabile distinguere tra i fondatori dell’ associazione delinquenziale, gli esecutori dal punto di vista operativo, i recrutatori di nuovi compartecipi ed i sostenitori nel senso finanziario e materiale, come per esempio i fornitori di armi da fuoco o di materiale esplosivo.
In generale, i reati associativi di stampo mafioso sono infrazioni a risultato effettivo, purché commessi entro condizioni giuridicamente e tipicamente predeterminate. P.e., nel caso del Codice Penale italiano, quando l’ associazione per delinquere è conforme al quadro definitorio ex comma 3 Art. 416 bis CP, in tal caso si deve applicare una sanzione più grave rispetto a quanto previsto dall’ Art. 416 CP. Ovverosia, le condizioni e le circostanze fanno “ scattare “ un livello precettivo meno grave (Art. 416 CP) oppure più grave (Art. 416 bis CP). Un secondo paradigma esemplificativo è fornito dal Diritto Penale spagnolo, in cui la circostanza del sodalizio criminale stabile ed organizzato aggrava reati di per sé ordinari, come la prostituzione forzata, la corruzione di minorenne, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio ed il terrorismo. Similmente, nell’ Art. 706-73 CP francese, è indicato un elenco di reati comuni che si trasformano in reati di stampo mafioso qualora essi siano consumati o tentati nel contesto di una banda criminale organizzata. Eguale osservazione vale pure per la Normativa israeliana del 2003. E’ utile anche la lett. a) comma 2 Art. 305 bis schwStGB, in tanto in quanto <<vi è caso grave [ di riciclaggio ] segnatamente se l’ autore agisce come membro di un’ organizzazione criminale [ e se l’ autore ] agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio>>
Certamente e provvidenzialmente, il grado di imputabilità dell’ associato per delinquere dipende anche dalla circostanza attenuante del ravvedimento operoso da parte del gregario di un gruppo mafioso. P.e., nell’ Ordinamento italiano, esistono le figure del dissociato, del testimone di giustizia e del collaboratore di giustizia. La circostanza attenuante della dissociazione è giuridificata, in Italia, dal comma 4 Art. 289 bis CP (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), dai commi 4 e 5 Art. 630 CP (sequestro di persona a scopo di estorsione) e dagli Artt. 305, 307 e 308 CP (cospirazione e banda armata). Nei tre summenzionati casi, colui che si dissocia dall’ organizzazione criminale ha diritto ad una mitigazione della pena. Eguali attenuazioni sanzionatorie valgono pure per il testimone e per il collaboratore che impediscono la prosecuzione dell’ attività della cellula mafiosa o terroristica. La L. 82/1991 predispone misure di tutela a beneficio dei rei che, anche post judicatum, accettano di collaborare con la PG e l’ AG, pur essendo stati compartecipi. Benché in maniera meno articolata, il c.d. <<pentitismo>> è regolamentato anche nei Codici Penali di Francia, Belgio e Germania. Il comma 2 Art. 260 ter schwStGB dispone che <<il giudice può attenuare la pena se l’ agente si sforza d’ impedire la prosecuzione dell’ attività criminale dell’ organizzazione>>.
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