Storia del Diritto Penale italiano in tema di stupefacenti
A livello di ratio, l’ intera Storia del Diritto italiano in tema di stupefacenti era ed è incardinata sui problemi perenni della rilevanza penalistica, o amministrativa, del consumo e della detenzione per uso personale. Altrettanto fermi ed indispensabili sono i tre Pilastri meta-geografici della prevenzione, della cura e della non emarginazione del tossicodipendente. Una terza problematica, non ancora totalmente risolta, consiste nella qualificazione chimica e ( dicesi : e ) giuridica delle sostanze d’ abuso. Attualmente, taluni anti-proibizionisti distinguono tra i preparati sintetici ed altri composti di origine vegetale, ammesso e non concesso che le droghe coltivabili, come la canapa, siano meno dannose di quelle sinteticamente prodotte. Inoltre, sotto il profilo igienico-securitario, uno stupefacente iniettabile per via endovenosa, come l’ eroina, crea senza dubbio un impatto sociale maggiore rispetto ad un fungo allucinogeno masticabile o ad una pastiglia di ecstasy, assumibile senza creare, almeno inizialmente, disagi e disordini contro la pubblica quiete. Infine, esistono droghe semplicemente auto-lesive e, viceversa, principi attivi psicotropi che generano condotte etero-lesive, aggressività, libidine violenta ed immancabili incidenti stradali, con conseguenze negative anche nei confronti di automobilisti e pedoni che non hanno assunto alcun stupefacente. Provvidenzialmente, nel caso del Diritto Penale italiano, le Tabelle annesse al TU 309/1990 hanno risolto ogni dilemma qualificatorio di matrice medico-forense.
Nello Studio storico-giuridico di FORTUNA ( 1990 ), si menziona la L. 396/1923, la quale, per la prima volta nell’ Ordinamento italiano, sottoponeva a restrizioni la vendita ed il consumo della morfina, della cocaina e di altri preparati con effetti psicotropi. Nel 1930, il Codice Penale Rocco istituì, nella stesura originaria, il delitto di << commercio clandestino di sostanza stupefacente >>, unitamente a quello di << agevolazione all’ uso di sostanze stupefacenti >>. Pochi anni dopo, il Regio Decreto Legge del 15 gennaio 1934, n. 151 abrogò e modificò la previdente Normativa, sino a giungere, nel II Dopoguerra, alla L. 1041/1954, di stampo decisamente e tassativamente proibizionista. Negli Anni Settanta del Novecento, la nuova L. 685/1975, per la prima volta nella Storia giuridica italiana, dichiarò non perseguibili l’ acquisto e la detenzione di una modica quantità di stupefacente, alla condizione che tale sostanza fosse destinata ad un uso esclusivamente personale. Tuttavia, l’ autentica svolta de jure condendo si verificò nel 1990, quando l’ Italia e, più latamente, l’ intera Europa dovette affrontare il dramma socio-familiare e socio-culturale dell’ eroinomania. Entro siffatto contesto emergenziale, la L. 162/1990 p. e p. la fattispecie rubricata come << detenzione di piccole quantità per uso personale non terapeutico >>. A dire il vero, il panorama normativo era, ciononostante, troppo lacunoso e, a volte, persino antinomico, sicché il TU 309/1990, dopo decenni di incertezze esegetiche, riunì e rielaborò la L. 685/1975, la L. 162/1990 e numerosi Decreti attuativi disordinatamente e non unitariamente promulgati dal Ministero della Sanità.
Nella prima stesura del TU 309/1990 e sino al referendum popolare abrogativo del 1993, la disciplina penale previgente escludeva la punibilità del consumo e della detenzione di un quantitativo di stupefacente che non superasse la non meglio precisata <<dose media giornaliera>>. Dal 1990 al 1993, la prima versione dell’ Art. 73 TU 309/1990 distingueva tra <<droghe leggere >> e << droghe pesanti >>. A sua volta, questa differenziazione si basava sulle sei Tabelle tossicologico-forensi tutt’ oggi inserite nel TU 309/1990 e periodicamente aggiornate. Le Tabelle I e III contenevano l’ elenco delle sostanze definite << pesanti >>, come l’ eroina, la cocaina e l’ ecstasy, le Tabelle II e IV indicavano le ( presunte ) droghe << leggere >> ( ? ), ovverosia la cannabis e derivati simili; infine, le Tabelle V e VI erano riservate ai medicamenti psicotropi, come le benzodiazepine, gli antidepressivi e gli stimolanti psicoattivi vendibili nelle Farmacie, ma dietro presentazione di regolare ricetta medica. A seguito del referendum del 1993, il DPR 171/1993 abrogò il comma 1 Art. 72 TU 309/1990, che proibiva e sanzionava penalisticamente l’ uso strettamente personale di droghe. Contestualmente, il summenzionato DPR 171/1993 espunse anche il controverso concetto di << dose media giornaliera >>, contemplato negli assai discutibili comma 1 Art. 75 e comma 1 lett. b), c) Art. 78 TU 309/1990. D’ altra parte, i lemmi << modica quantità >> erano ormai divenuti un ginepraio inestricabile sotto il profilo dell’ ermeneutica giurisprudenziale ed abbondavano, purtroppo, le lacune e le antinomie interpretative.
Le grandi svolte storico-giuridiche degli Anni Duemila
Nella disciplina italiana degli stupefacenti, ha rivestito una notevole importanza il DL 30/12/2005 n. 272, convertito nella fondamentale L. 21/02/2006 n. 49. In particolar modo, la qui menzionata L. 49/2006 ha legalizzato soltanto le sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive munite di un possibile e serio impiego terapeutico, mentre qualsivoglia altra sostanza, pesante o leggera ( ? ) che sia, è stata esclusa dal campo precettivo delle droghe legali, salvo la sopravvenienza di un eventuale e possibile uso nel campo della Medicina. Pertanto, la L. 49/2006, ad esempio in tema di cannabis, non accettava il grossolano e, anzi drammatico, concetto di <<droga leggera >>. Alla luce della L. 49/2006, ogni sostanza tossicovoluttuaria veniva sussunta, come giusto, nell’ area dell’ illegalità. Esisteva pur sempre l’ attenuante della << lieve entità >> ex comma 5 Art. 73 TU 309/19901, ma, perlomeno, rimaneva ben ferma, anche de jure condito, la coscienza giuridico-criminologica che nessuna sostanza d’ abuso può essere innocua. D’ altronde, l’ esperienza del vicino Canton Ticino ha dimostrato che, nel lungo periodo, anche la canapa e le smart drugs vegetali provocano gravi auto-lesioni psico-fisiche. Si tenga pure presente che anche la legalizzazione dell’ haschisch e della marjuana è costantemente ed anti-socialmente accompagnata da una sottile e quasi impercettibile scia di micro-criminalità anti-democratica e collettivamente molesta. Le cc.dd. << droghe leggere >>, nel lungo periodo, turbano, sempre e comunque, la quiete pubblica, a prescindere dagli ingannevoli entusiasmi iniziali inneggianti al presunto uso ludico-ricreativo e rilassante del THC e degli altri cannabinoderivati. Basti pensare a patologie come le sindromi border-line, la discalcolia, la dislessia, la perdita di memoria e l’ aggressività indotte dalla cannabis, dall’ efedrina e dalle << erbe magiche >>, pur se i primi sintomi, lentamente e surrettiziamente, compaiono solo dopo alcuni mesi o alcuni anni di uncinamento cronico pressoché irreversibile. Anche la Magistratura di legittimità ha accolto con favore lo stampo proibizionistico attenuato e semi-amministrativo della L. 49/2006, in tanto in quanto << a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe leggere [ ? ] e droghe pesanti [ operata dalla L. 49/2006 ] la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e di tipi diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro >> ( Cass. Pen., Sez. IV, 5 novembre 2009, n. 42485; eguale parere è rinvenibile pure in Cass. Pen., Sez. IV, 5 febbraio 2009, n. 9874, Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2008, n. 34789 e Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2008, n. 37993 ).
Un ulteriore merito della L. 49/2006 è consistito nella distinzione tra la meno grave detenzione di una dose o di una provvista per uso esclusivamente personale ( comma 1bis Art. 73 TU 309/19902 ) e, dal lato opposto, il ben più grave narcotraffico organizzato ( comma 1 Art. 73 TU 309/19903 ). D’ altronde, per dettato costituzionale, nella Giuspenalistica italiana prevale, ognimmodo, il criterio della proporzionalità e, sotto il profilo empirico, detenere una dose giornaliera individuale ( comma 1 bis Art. 73 TU 309/1990 ) risulta assai meno rilevante ed anti-giuridico rispetto alla fattispecie del coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, trasportare e procurare ad altri sostanze d’ abuso non legali e non impiegabili per finalità terapeutiche ( comma 1 Art. 73 TU 309/1990, fatto sempre salvo il caso particolare di droghe ad uso medico ex commi 1 e 2 Art. 17 TU 309/19904 ). In buona sostanza, la L. 49/2006 rivisitava e riformava, dopo decenni di disordine nomogenetico, l’ Art. 14 TU 309/1990, depenalizzando soltanto la detenzione di un’ esigua quantità per uso personale. Analogamente depenalizzata era pure la detenzione dei medicinali e degli antidolorifici psicotropi elencati nella Tabella 2, Sezioni B, C e D TU 309/1990. Infine, la L. 49/2006 ha depenalizzato, ex Art. 75 TU 309/1990, la detenzione di sostanze per uso personale inferiore o pari a quanto stabilito dal Ministero della Salute con il Decreto attuativo dell’ 11/06/2006. Ovverosia, sono presunti << per uso personale >>:
- 000 mg. di canapa
- 750 mg. di cocaina
- 250 mg. di eroina
- 750 mg. di ecstasy
- 500 mg. di amfetamine
- 150 mg. di acido lisergico o allucinogeni simili
Senz’ altro, il Decreto attuativo dell’ 11/06/2006 è stato successivamente oggetto di numerose integrazioni e modifiche giurisprudenziali, ma, almeno, è stato superato, nel 2006, il limite nebuloso e complesso della << modica quantità >>, orma vittima della consueta ipertrofia esegetica della Corte Suprema di Cassazione. Era ormai necessario un criterio interpretativo algebrico, autentico ed abbastanza certo e stabile.
Sempre negli Anni Duemila, il TU 309/1990 è stato sensibilmente novellato dalla L. 21/02/2014 n. 10, la quale, a sua volta, ha recepito e giuridificato appieno il DL 23/12/2013, n. 146, rubricato << Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria >>. La qui citata L. 10/2014 ha novellato e ampliato l’ ipotesi legislativa della << lieve entità >> contenuta nel comma 5 Art. 73 TU 309/1990. Infatti, la natura non grave o bagatellare di certune infrazioni minori al TU 309/1990 costituisce oggi una Norma strutturalmente autonoma e non circoscritta al solo campo precettivo del narcotraffico ( comma 1 Art. 73 TU 309/1990 ) e/o della detenzione per uso personale ( comma 1 bis Art. 73 TU 309/1990 ). D’ altra parte, il Riduzionismo dell’ attuale Diritto Penitenziario italiano, almeno per ora, ha impedito l’ affermarsi di posizioni neo-retribuzionistiche e populistiche nel caso della lieve entità del commercio e/o dell’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le carceri italiane, con il loro noto sovraffollamento emergenziale, non sono né idonee né appropriate per rieducare i responsabili di delitti di << lieve entità >> ad eziologia tossicomaniacale. Il Diritto statunitense, del resto, con la propria ratio della << zero tolerance >> in tema ( anche ) di droghe ha clamorosamente e vergognosamente fallito.
Di non scarsa portata precettiva è stato pure il Precedente della Corte Costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, il quale, alla luce del comma 2 Art. 77 Cost.5, ha abrogato, per illegittimità costituzionale, numerosi commi degli Artt. 73, 13 e 14 TU 309/1990. Ovverosia, la L. 49/2006 ed il correlato Decreto attuativo dell’ 11/06/2006 non possono e non debbono procrastinare all’ infinito la cogenza di alcuni commi del TU 309/1990 aventi carattere di misure d’ emergenza urgenti, ma pur sempre temporanei e non perenni. Siffatta Sentenza della Consulta n. 32/2014 ha imposto al Legislatore numerose modifiche, che si sono poi concretizzate nel DL 36/2014 in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti detenuti e/o a piede libero ed in carico presso i Servizi Sociali.
Profili definitori nel TU 309/1990
Nel TU 309/1990 e, del pari, in quasi tutte le Legislazioni interne nazionali, mancano le definizioni autentiche dei lemmi droga, sostanza d’ abuso, stupefacente, preparato psicotropo, psicoattivo, allucinogeno, psichedelico. Tuttavia, nel caso dell’ Ordinamento italiano, le Tabelle annesse al TU 309/1990 sopperiscono discretamente a siffatta lacuna normativa, anche se, come spesso accade, la Tossicologia e la Medicina Forense tendono ad invadere, eccessivamente e prepotentemente, i campi precettivi normalmente gestiti dal Diritto e non dalle formule chimiche. Comunque, per evitare il ritorno delle lacune interpretative degli Anni Settanta ed Ottanta del Novecento, Cass. Pen., S.U., 24 giugno 1998, n. 9973 ha apoditticamente concluso che << nel nostro ordinamento sono da considerare sostanze stupefacenti solo quelle che risultano espressamente inserite nelle tabelle allegate al DPR 309/1990 >>. Analogo è stato pure il parere giurisprudenziale espresso da Cass. Pen., Sez. IV, 13 giugno 2001, n. 33576, anche se, sotto il profilo tecnico, non è mai stata presa in considerazione l’ ipotesi di un eventuale aggiornamento delle Tabelle strettamente giuridico e/o dottrinario anziché medico-tossicologico. P.e., nella BetmG svizzera, il Tribunale Penale Federale possiede dei margini interpretativi molto più forti ed autonomi rispetto a quelli dell’ onnipotente e onnipresente Medicina Legale. Anche in Dottrina, PALAZZO ( 1994 ) ha dichiarato, non senza un sottile disappunto scientifico, che << la nostra legislazione vigente non contiene un’ espressa definizione di sostanza stupefacente e si limita ad indicare i criteri in base ai quali il Ministero della salute deve provvedere ad individuare le sostanze da sottoporre a vigilanza e controllo [ … ] . Circa, inoltre, la distinzione tra sostanze stupefacenti [e] o psicotrope, essa è generalmente ritenuta imprecisa, trattandosi di termini equivalenti, poiché entrambi richiamano qualunque agente modificativo della funzione psichica>>.
L’ assai incisiva e riformativa L. 49/2006 aveva ridotto il numero delle Tabelle del TU 309/1990 da sei a due. Ovverosia, la Tabella I contemplava le << droghe >> totalmente illegali e non commerciabili, mentre la Tabella II, ex Art. 14 TU 309/1990, giuridificava gli stupefacenti e le altre sostanze psicoattive munite di un potenziale uso per fini curativi ed acquistabili nelle farmacie dietro presentazione di un’ apposita ricetta medica. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 32 del 2014, aveva parzialmente abrogato talune disposizioni emergenziali contenute nella L. 49/2006 e, pertanto, le Tabelle erano tornate ad essere sei ed i criteri di allestimento dei sei elenchi erano tornati ad essere quelli della prima ed originaria stesura dell’ Art. 14 TU 309/1990.
A dire il vero, il summenzionato ripristino normativo cagionato dalla Corte Costituzionale nel 2014 non è stato per nulla accolto con favore dagli Operatori e dalla Dottrina giuspenalistica. Sicché, il DL 20/03/2014, n. 36 ha novellato di nuovo gli Artt. 13 e 14 TU 309/1990, predisponendo:
- la Tabella I, avente ad oggetto le droghe pesanti
- la Tabella II, avente ad oggetto le ( presunte ) droghe leggere [ leggere ? ]
- la Tabella III, avente ad oggetto le droghe pesanti con possibile uso farmacologico
- la Tabella IV, avente ad oggetto le droghe leggere con possibile uso farmacologico
- la Tabella V, avente ad oggetto medicinali potenzialmente trasformabili in sostanze tossicovoluttuarie d’ abuso.
Il Sistema tabellare italiano, a parere di chi redige, è caduto nell’ inganno europeo dell’ assurda distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Non esistono droghe leggere e non sussiste nemmeno un uso ricreativo legato alle sostanze falsamente qualificate come leggere. Anche sotto il profilo del Diritto Processuale Penale, AMATO ( 2011 ) non manca di sottolineare le difficoltà applicative nella fattispecie concreta e frequente della detenzione contestuale di droghe sia pesanti sia leggere. Il rischio processuale è quello di creare antinomie pratiche tra la natura penalistica dell’ Art. 73 TU 309/1990 e, viceversa, la natura amministrativa e depenalizzante dell’ Art. 75 TU 309/1990. Oppure ancora, si pensi alla difficoltà di conciliare il << caso di particolare tenuità >> ex comma 14 Art. 75 TU 309/1990 con la detenzione di droghe definite pesanti nell’ incasellamento tabellare degli Artt. 13 e 14 TU 309/1990. Anche FRESA ( 2008 ) esprime molti dubbi nel caso in cui una sostanza sia qualificata come << pesante >> in Giurisprudenza e, invece, come <<leggera>> nelle Tabelle aggiornate periodicamente dal Ministero della salute. A parere di chi scrive, il concetto infondato di << droga leggera >> è demagogico, criminogeno ed eccessivamente politicizzato. L’ astinenza totale da tutte le sostanze d’ abuso è forse l’ unica condotta regolare per la tutela della salute giovanile e , più latamente, collettiva.
Il falso mito delle droghe leggere e/o curative
La micidiale ecstasy è una fenil-iso-pranolamina correlata sia all’ amfetamina sia alla mescalina. E’ una molecola degli entactogeni, che provocano uno stato introspettivo senza cagionare allucinazioni uditive o visive. La prima sintesi dell’ MDMA è stata effettuata nel 1913 dalla casa farmaceutica tedesca Merck, la quale vendeva ecstasy agli eserciti nazionali, durante la I Guerra Mondiale, per combattere la fame e la stanchezza dei soldati. Negli Anni Sessanta del Novecento, essa era diffusa in feste private nella zona della Costa Ovest statunitense e, verso la fine degli Anni Settanta del XX Secolo, veniva liberamente prescritta, in California, a titolo di antidepressivo. A parere della Medicina anglofona di una ventina d’ anni fa, l’ MDMA avrebbe potuto curare stati ansioso-depressivi. I cc.dd. “ anni d’ oro “ dell’ ecstasy vanno dal 1977 al 1985, ma, verso la fine del 1985, la DEA, negli USA, dichiarò illegali le pasticche di tale sostanza, ormai ampiamente diffusa nelle discoteche e nei raves partys notturni a base di musica techno. Secondo quanto riferito da MENGOZZI ( 1995 ), i ragazzi assumono MDMA; MDA, MA, ice e love drug << per superare i propri limiti fisici, per stare con gli altri e per formare un gruppo … per avere la possibilità di afferrare ogni piccolo cambiamento di brani musicali solo apparentemente uniformi. La modalità di assunzione più frequente è per bocca sotto forma di pasticche o capsule e viene bevuta con drinks >>.
Senza alcun dubbio buonista o giovanilista, è necessario precisare che l’ ecstasy crea gravi danni al cervello sia di asse I sia di asse II rispetto al DSM III – R ed al DSM-IV. Giustamente, CANCRINI ( 1994 ) ha individuato una tipologia traumatica da ecstasy ( disagio delle relazioni e disturbi dell’ adattamento ), una tipologia traumatica attuale ( area delle nevrosi ), una tipologia di transizione ( psicosi e traumatofilia ) ed infine una tipologia traumatica sociopatica ( problematiche familiari e sociali ). Circa il 50 % degli uncinati dall’ MDMA, e relativi composti, presenta disturbi della personalità ex DSM IV, ovverosia disturbo antisociale, disturbo borderline, disturbo istrionico e disturbo narcisistico. ANDREOLI ( 1996 ) reputa che << i giovani che assumono MDMA o ecstasy non solo non amano la vita di tutti i giorni, ma nemmeno il loro corpo, corpo con cui sono costretti a vivere quella vita. Essi subiscono il mito del corpo, che è diventato un totem di quest’ epoca e cominciano a scoprirlo verso la fine dell’ adolescenza, quando si confrontano con l’ esterno >>. L’ assuntore tipico di ecstasy è maschio, ha, in media, 23 / 24 anni, possiede una scolarità medio-alta, è di livello sociale ordinario ed è incensurato. La prima assunzione avviene tra i 15 ed i 21 anni d’ età, prevalentemente nelle discoteche e durante la notte tra il Sabato e la Domenica o durante i ponti festivi. L’ intervallo medio delle assunzioni oscilla da un minimo di 5 settimane ad un massimo di 7 settimane.
Il The Guardian, nel Dicembre del 2012, ha ipotizzato il ritorno di un uso terapeutico dell’ ecstasy sotto controllo medico. Similmente, verso la fine dell’ Ottocento, la depressione, l’ ansia e l’ obesità venivano curate ( anche ) con la morfina, con la codeina, con l’ atropina e con la cocaina. Secondo SHULGIN ( 1986 ) esiste un potenziale effetto benefico delle droghe di sintesi simili all’ MDMA, MDMB, MDA e MA. All’ opposto, PEROUTKA & NEWMAN & HARRIS ( 1988 ) riportano, con afferenza all’ ecstasy, << sia esperienze positive ( il sentirsi felici, euforici, caldi ed accoglienti ), sia esperienze non piacevoli, con reazioni avverse come deficit di memoria e delle capacità cognitive superiori. Sono segnalate anche delle correlazioni significative con disturbi del sonno, una ridotta immunocompetenza, con cambiamenti neuro-ormonali … la soglia del dolore è alterata, compaiono depressione e altre forme di disagio psicologico >>. In maniera sorprendente ed anti-conformistica, PARROTT ( 2004 ) si è dichiarato favorevole all’ uso terapeutico dell’ ecstasy, giacché << uno degli effetti principali dell’ MDMA è quello di stimolare la nascita di pensieri e sentimenti profondi, normalmente preoccupanti per l’ individuo. La rievocazione di questi elementi psichici deve poi essere ben gestita tramite la guida professionale di uno psicoterapeuta. Così, l’ MDMA può aiutare il paziente ad entrare in contatto con emozioni o ricordi dolorosi precedenti e facilitarne la loro rivalutazione >>.
A parere di chi redige e come sottolineato dalla Medicina e dalla Tossicologia anglofone, le dinamiche terapeutiche dell’ ecstasy sono scarse e prevalgono, già nel breve periodo, effetti negativi gravi come ansia, irritabilità, panico, psicosi, flashback ( con conseguenti incidenti stradali ), depressione grave, turbe della memoria, ma , anche sotto il profilo corporeo, si apre la strada ad aritmie, asistolie, collasso cardiocircolatorio, coagulazione intravascolare disseminata, ipertermia, insufficienza renale acuta e riduzione del peso corporeo. Dunque, di nuovo, il Proibizionismo rigido e rigoroso è la scelta migliore. Non esistono droghe leggere e gli effetti collaterali di quasi tutte le sostanze superano di gran lunga i presunti benefici terapeutici, tranne nel caso della terapia del dolore a base di oppiacei nel settore dell’ oncologia
Bibliografia
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GD, 22/2011, 83
Andreoli, Le tribù dell’ ecstasy, Theoria collezione, Roma-Napoli, 1996
Cancrini, Psicopatologia delle tossicodipendenze: una revisione. Bollettino delle
farmacodipendenze e alcoolismo, XVII ( 2 ), 1994
Fortuna, Stupefacenti ( diritto interno ), Enciclopedia del Diritto, XLIII, Milano, 1990
Fresa, Introduzione alla disciplina delle sostanze stupefacenti, in CADOPPI & CANESTRARI
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penale, Torino, 2008
Mengozzi, Amfetamine e discoteche, Bollettino delle farmacodipendenze e l’ alcoolismo, 1,
1995
Palazzo, consumo e traffico degli stupefacenti, CEDAM, Padova, 1994
Peroutka & Newman & Harris, Subjective effects of 3,4-
methylenedioxymethamphetamine in recreational users, Neuropsychopharmacology,
1, 1988
Shulgin, The background and chemistry of MDMA, Journal of Psychoactive Drugs, 18, 1986
1 Art. 73 comma 5 TU 309/1990
Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze del’ azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000
2 Art. 73 comma 1 bis TU 309/1990
Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’ autorizzazione di cui all’ articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
- sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia
sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’ azione, appaiono destinate
ad un uso non esclusivamente personale.
- b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,
sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene
suddette sono diminuite da un terzo alla metà
3 Art. 73 comma 1 TU 309/1990
Chiunque, senza l’ autorizzazione di cui all’ articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’ articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000
4 Art. 17 commi 1 e 2 TU 309/1990
Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’ articolo 14, deve munirsi dell’ autorizzazione del Ministero della Sanità
Dall’ obbligo dell’ autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’ acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l’ acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti
5 Art. 77 comma 2 Costituzione italiana
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni
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