Notifica alla parte, per far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c.
Premesso ciò, se la parte in giudizio rimanga sprovvista del difensore (per morte, radiazione o sospensione dall’albo di quest’ultimo) durante il termine per impugnare, la notifica della sentenza va fatta alla parte personalmente. Ciò costituisce l’unico mezzo per far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., poiché la parte difesa dall’avvocato sospeso, radiato o deceduto, è così posta in condizione di informarsi del perché abbia ricevuto la notifica e del perché non sia stata eseguita al difensore ed è quindi nella possibilità di rivolgersi ad altro professionista per proporre tempestiva impugnazione.
Non sussiste, a tal proposito, alcun onere del notificante di dare avviso alla controparte dell’evento che abbia colpito il difensore, né tantomeno può ritenersi che il termine per impugnare debba decorrere dal momento in cui la parte raggiunta dalla notifica abbia avuto conoscenza legale della causa interruttiva.
E’ questa la motivazione addotta dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 11298 del 10 maggio 2018, ritenendo inammissibile il ricorso proposto da una società immobiliare nell’ambito di una controversia tra i proprietari di un immobile e la predetta Immobiliare per la presunta violazione di distanze legali mediante la costruzione di un muro.
Ricorso in cassazione inammissibile perché tardivo
Nel caso di specie – spiega la Corte Suprema – è stata documentata la sospensione del precedente difensore di parte ricorrente in data anteriore alla pubblicazione sentenza d’appello e nella pendenza del termine per impugnare. E’ stata altresì provata l’effettuazione della notifica della sentenza d’appello alla parte personalmente. Il ricorso per Cassazione, presentato oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma secondo, deve dirsi pertanto tardivo; mentre risulta irrilevante che la notifica sia stata eseguita ai soli fini esecutivi, poiché, non essendo la controparte munita di difensore, non viene in considerazione il fine processuale per il quale essa sia stata eseguita.
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