L’idea di un programma televisivo non è facilmente proteggibile in quanto non esiste alcuna normativa che lo tuteli. Anche il format (la struttura di una trasmissione televisiva) non è tutelato da nessuna norma italiana. Tuttavia la Società Italiana degli Autori ed Editori – presso la quale è possibile registrarlo – ha mosso il primo passo, definendo quest’ultimo come «un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli». Ebbene, nonostante l’articolo 2 della Legge sul Diritto d’Autore non menzioni il format televisivo tra le opere dalla stessa tutelate, stando alla definizione della SIAE, l’opera può essere protetta solo se composta da un titolo, da una struttura narrativa di base, da dei personaggi fissi e da un apparato scenico.
La tutela del format: in cosa consiste?
Successivamente, con delibera 699/01/CSP, anche l’Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni ha fatto propria la definizione della SIAE riconoscendo dunque tutela al format in presenza dei medesimi requisiti suddetti.
Non solo, anche la giurisprudenza si è più volte espressa sull’argomento: l’orientamento prevalente fa una distinzione tra l’idea e il format. E così, da ultima, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18633 del 27.07.2017, ha ritenuto che il format televisivo possa essere tutelato come opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, solo se è in possesso di alcuni requisiti; invero, il format oggetto di contestazione (elaborato dalla società di produzione convenuta in giudizio), è stato dichiarato tutelabile in quanto dotato di una “sufficiente definizione creativa e di compiutezza espressiva“. Nello specifico, per riprendere le parole del Tribunale Supremo, il format televisivo può ottenere tutela solo se dotato di un “programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale”. Questa decisione è in linea con il principio informatore del diritto d’autore, secondo il quale non possono essere tutelate le idee in quanto tali, ma solamente la forma espressiva che esse assumono.
Come si invoca la tutela?
Alla luce di quanto detto, per poter invocare tutela, è consigliabile avere non solo un’idea bensì un progetto consistente in una sequenza di avvenimenti, scene, interventi, gag, scelta delle scenografie, del tipo di conduttore e di tutti quei particolari che rendono il programma nuovo ed originale. Soltanto in presenza di questi requisiti, il format può ottenere la tutela (previa registrazione dello stresso presso la Siae). Invero, attraverso il servizio di registrazione offerto dalla Società italiana degli Autori ed Editori, chi deposita un format ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, corrispondente a quella del suo deposito presso la SIAE. Non solo, con la registrazione è possibile ottenere l’inversione dell’onere della prova circa la paternità della creazione in capo ai soggetti indicati come autori. Si specifica inoltre che non è necessario essere iscritti presso la SIAE per poter registrare un format, tuttavia mentre gli iscritti sono tenuti semplicemente a consegnare il bollettino di dichiarazione correttamente compilato ed un copione dell’opera firmata su tutte le pagine, i non iscritti, in aggiunta a detti documenti, devono corrispondere i diritti di segreteria. Invero, il versamento non va effettuato solo al momento del deposito bensì anche dopo tre anni per il rinnovo della registrazione.
E’ possibile scaricare la modulistica necessaria alla registrazione del modulo, direttamente dal sito della SIAE
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