All’interno del vigente quadro costituzionale la libertà religiosa e la libertà di pensiero sono rispettivamente tutelate dagli articoli 19 e 21. La prima norma riconosce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume; la seconda norma riconosce il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto o qualunque mezzo di diffusione.
Tali disposizioni costituzionali sono rivolte a “tutti”, quindi non soltanto ai cittadini, ma anche a stranieri e apolidi, offrendo un’ampia tutela della diversità intesa sia come protezione delle identità culturali e religiose (art. 19 Cost.), che come “circolazione del dissenso” (2) (art. 21 Cost).
Punto di intersezione tra le due normative e le relative garanzie è la satira religiosa.
La satira religiosa
La libertà di espressione include, innegabilmente, il diritto di satira. Esso, infatti, da un punto di vista giuridico è costituzionalmente configurabile come diritto soggettivo assorbito dalla tutela offerta dall’art. 21 Cost. (3), il quale garantisce “la libertà di pensiero ed ha un fondamento complesso, individuabile (…) nella sua dimensione di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia e il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura” (4).
La satira (5) è un fenomeno letterario antico (6) che mediante il paradosso, lo sberleffo, critica e ridicolizza le “false” certezze comuni, le ingiustizie della vita e della morale sociale, della politica e della religione (7), rivolta non solo a fatti, ma ad individui, gruppi, rappresentanze, suscitando ilarità e al contempo provocando, o cercando di provocare, un qualche tipo di riflessione più approfondita in relazione a persone, a istituzioni o comportamenti (8).
La libertà di espressione, comprensiva del diritto di satira, costituisce un tratto qualificante dei sistemi politici liberali ed è tutelata, altresì, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’art. 19, dal medesimo articolo anche dal Patto sui diritti civili e politici, dall’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali e dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (9), nonché dalle singole Costituzioni dei vari regimi democratici.
Naturalmente, come ogni diritto, anche quello di satira ha i propri limiti da rispettare (10); l’art. 21 Cost. pone quello del “buon costume”. Il buon costume è un concetto che non può avere una rigida definizione; in via generale consiste in un adeguamento della norma alla dinamica sociale, con compito del giudice di doverne individuare caso per caso la concreta portata precettiva (11). Giurisprudenza e dottrina hanno più volte ribadito, però, l’insufficienza di tale vincolo, evidenziando la legittimità di limiti che si fondino sull’esigenza di tutelare altri diritti garantiti dalla Costituzione (12), in particolare quelli ricadenti sotto “l’ombrello protettivo” dell’art. 2 Cost., tra cui il diritto all’onore e alla reputazione, ed in ogni caso tutti i diritti inviolabili del destinatario, sia in quanto singolo, che all’interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Inoltre la giurisprudenza individua, come indice interno, quello della veridicità: la satira deve rappresentare un fatto vero, anche se “sbeffato” ed “alterato”, tanto da farlo apparire inverosimile (13). D’altra parte, anche se il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira è svincolato dalle forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione, tuttavia l’utilizzo di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, non deve risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore del soggetto interessato (14). Infatti, può essere una scriminante che, però, non opera in ipotesi in cui la critica all’immagine pubblica del personaggio si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale o nella esclusiva rappresentazione caricaturale e ridicolizzante (15), posta in essere solo a scopo denigratorio (16).
Sul piano dell’espressione linguistica, l’esercizio del diritto di satira è soggetto al limite della “continenza” verbale e della funzionalità delle espressioni adottate, rispetto allo scopo di denuncia sociale che l’autore della satira intende perseguire (17), non essendogli concesso di trasformarsi in un insulto, né in una denigrazione gratuita (18), a maggior ragione se non vi è alcun nesso funzionale con scopi di critica politica o sociale; se così non fosse, verrebbe dopotutto meno l’esigenza di assicurare ai lettori quel contenuto di verità, seppur alterata, precedentemente indicata. Ovviamente, tenendo conto del fenomeno satirico e quindi delle modalità e degli obiettivi che lo stesso persegue, tale requisito di continenza, la cui verifica è demandata ai giudici di merito, viene applicato in maniera più elastica.
Non si può negare, dunque, che la satira costituisca una sorta di “sottoinsieme” della libertà di espressione, ma è altrettanto innegabile che essa rappresenti, al contempo, un settore specifico, che la caratterizza e la distingue dalla libertà di espressione stessa, rispetto alla veridicità del fatto raccontato.
“Satira” non è sicuramente sinonimo di “comicità”, o almeno, non nel senso comunemente inteso; sia perché, a differenza del comico tout court, la satira non ha come fine esclusivo quello di far ridere (o sorridere), ma quello di far sì che lo spettatore, attraverso l’effetto comico, arrivi a ragionare con spirito critico su ciò su cui verte l’attività satirica; in secondo luogo, perché, mentre la comicità può essere involontaria, non esiste satira senza un’intenzione satirica da parte di chi la produce(19).
Fare “satira”, altresì, non è scrivere un articolo di cronaca (20), non è un mero “notiziare”; è trasfigurare, esagerare, rappresentare mediante il paradosso. Anche lo stile è diverso, non viene utilizzato quello della critica razionale, ma i termini, le figure, gli slogan, sono di tutt’altro stile (21), “barzellettanti”, potremmo dire.
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che “il diritto di satira, benché destinato a prevalere sul configgente diritto all’onore e alla riservatezza del soggetto preso di mira non può trasformarsi in diritto del “libero insulto”, travalicando il limite della correttezza del linguaggio e calpestando quel minimo di dignità che la persona umana reclama” (22). Vi è di più: “ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato” (23).
Quanto appena rappresentato comporta di non poter invocare -a favore del fare satira -la scriminante ex art. 51 c.p. qualora si attribuiscano condotte illecite o moralmente disonorevoli; oppure, nei casi in cui gli accostamenti volgari o ripugnanti, o la deformazione dell’immagine, suscitino disprezzo o dileggio (24), anche se si adoperino vignette o caricature o si voglia fare della satira dell’ironia (25).
Questi confini talmente labili del diritto di satira sono contestati da parte della dottrina che ritiene inconcepibile la non certezza dei relativi limiti: manca la possibilità di realizzare una precisa delimitazione teorica, attraverso la quale stabilire in maniera incontrovertibile – tenuto conto dell’oggetto e delle modalità – quando “si rientra” nella libertà di satira e quando invece si è trasceso entrando in un ambito, che, per quanto lo si possa continuare a considerare satirico, diventa sanzionabile dall’ordinamento (26).
Il filo conduttore tra satira e religione si intreccia in modo indissolubile con una serie di aspetti strutturali del pluralismo religioso all’interno di un mondo che tende ad essere sempre più diversificato (27), alimentando ulteriormente la difficoltà di tracciare una oggettiva linea di demarcazione tra satira e sberleffo (28).
Essere fedele non equivale ad appartenere ad uno schieramento politico o ad essere portatori di una teoria; la religione è un codice di personalità, è una caratteristica del soggetto, segna il suo essere.
È per questo che l’ironia verso chi crede in una certa religione rischia di essere una mancanza di rispetto che potrebbe andare ben oltre i limiti posti al diritto di satira. Deridendo ciò che definisce la persona, si deride l’individuo nel suo essere (29).
Il rapporto tra la libertà di religione e la libertà di espressione è complesso, delicato. Senza una regolamentazione solida della libertà di espressione i diritti inerenti alla tutela religiosa verrebbero (e sono stati) spesso minacciati, poiché alcune rappresentazioni satiriche, costituirebbero offese per chi crede e per il sentimento religioso in sé, sfociando, in casi estremi, in incitamento all’odio, trascendendo in diffamazione (30).
Ciò non implica che l’obiettivo della satira religiosa sia quello di sbeffare i fedeli in quanti tali (31), proprio per questo sarebbe necessario che nel fare satira, si tenesse ben in considerazione l’oggetto, e di conseguenza, le modalità. Una cosa è “deridere il potere”, le convinzioni sociali, e creare una sorta di critica volta, tra l’altro, ad una riflessione sull’onda del paradosso; altro è criticare il modus di agire e di essere di determinati gruppi (culturali, etnici, religiosi, sociali), in alcuni casi di minoranza, contribuendo, in tal modo, a mantenere gli stessi in stato di subalternità, rafforzando lo stigma sociale di cui sono vittime e ledendone il rispetto di sé (32).
Il sentimento religioso
A tutela del sentimento religioso e del rapporto con la satira, anche la normativa penale contribuisce a completare il quadro giuridico di riferimento. I delitti contro il sentimento religioso all’interno del nostro Codice Penale sono previsti dagli artt. 403, 404 e 405 e vengono ricompresi tra i reati di opinione (33).
La condotta protagonista di tali disposizioni è il vilipendio che consiste in una manifestazione di opinione di disprezzo e di scherno (34). Gli articoli in questione sono stati oggetto di una novella mediante la legge n. 85/2006 che li ha identificati come reati contro il sentimento religioso e rubricati come reati contro le confessioni religiose (35).
Rispetto all’art. 21 Cost. la novella risulta importante poichè “il legislatore del 2006 “non” ha ripristinato il delitto di vilipendio “diretto” della religione (di cui al vecchio art. 402 c.p., già dichiarato incostituzionale nel 2000), come pure sarebbe stato in teoria possibile fare, ovviamente previa sua estensione a tutte le religioni. Ciò comporta la definitiva non-punibilità, oggi, del vilipendio della religione che non passi per il tramite di un’aggressione a persone (art. 403 c.p.) o cose (art. 404, primo comma, c.p.): la religione in sé (o “le” religioni in sé), con i suoi dogmi e fondamenti, non assurge più a oggetto autonomo di tutela penale. È, quindi, per sempre scomparsa dalla nostra legislazione penale la figura forse più “odiosa” di reato d’opinione in materia di religione, tramite la quale, in passato, si era talora giunti a punire […] anche il dissenso provocatorio, la critica radicale, la satira dissacrante verso i “contenuti” della religione (che, peraltro, allora era solo la religione cattolica)” (36).
In materia un contributo unico e significativo è stato reso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 188/1975 con la quale è stata sindacata la legittimità costituzionale dei delitti di cui agli artt. 403, 404 e 405 alla luce dell’articolo 21 Cost.
La Corte basa la propria pronuncia su una premessa fondamentale: il bene giuridico tutelato dalle norme penali in questione è il sentimento religioso, inteso come sentimento appartenente sia al singolo individuo, sia a gruppi di persone legate tra loro dal vincolo di una fede comune. I giudici di legittimità ritengono, mediante una lettura sistematica degli artt. 2, 3, 19 e 20 Cost., che tale sentimento è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, pertanto il delitto di vilipendio posto alla tutela di un bene di rilevanza costituzionale può legittimamente limitare l’ambito di operatività dell’articolo 21.
La Corte precisa, altresì, che la condotta di vilipendio vada circoscritta entro determinati limiti: essa non va confusa con la discussione, la critica, la polemica o il dissenso su determinati temi e dettami religiosi, bensì occorre configurare uno schermo, un’offesa fine a sé stessa che si traduca in ingiuria nei confronti del credente arrecando danni alla propria personalità e oltraggio ai valori etici alla base del sentire religioso (37).
Nell’ambito della riflessione giuridica, dunque, “la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia […] inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato […] principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose” (38).
A tal riguardo la dottrina ha rilevato che “il problema da affrontare è legato non alla tutela di una religione in particolare, ma alla necessaria garanzia che uno Stato democratico deve offrire come base per una pacifica convivenza tra le molteplici culture che si sviluppano all’interno del suo tessuto sociale, per evitare un’implosione del sistema liberale. Questo comporta la necessità di sottolineare l’opportuna definizione di limiti alla libera manifestazione del pensiero e, nel caso specifico, di quella artistica, senza tuttavia dover subire le derive fondamentaliste di un gruppo in particolare. È quindi necessario interrogarsi non soltanto sui presupposti, ma anche sugli obiettivi di un’idonea tutela legislativa” (39).
Dopo l’attentato che ha colpito la redazione della rivista satirica Charlie Hebdo a Parigi, in molti ordinamenti le problematiche soprammenzionate sono tornate di particolare attenzione e riflessione(40); “tutto dipende dunque dai singoli ordinamenti positivi, quanto a norme e giurisprudenza, nonché dal costume, come dalle diverse culture occidentali dipende anche la declinazione di senso e la comprensività concettuale della nozione di laicità”(41), ma anche dai limiti che vengono posti concretamente alla libertà di espressione, in particolare alla satira religiosa e le conseguenze che ne derivano (42), in ogni caso di specie.
Il dato innegabile è che i contesti europei hanno risentito in modo particolare dei flussi migratori che negli ultimi anni li hanno riguardati: gli equilibri statali sono stati messi a dura prova dalle nuove appartenenze culturali e religiose; è venuto a crearsi un nuovo (dis-)ordine fondato su dinamiche in evoluzione: la nascita di identità religiose, non totalmente distaccate dalle originarie appartenenze e non sempre in completa armonia con il nuovo contesto sociale (43).
Ciò ha comportato una crisi identitaria e sociale, una non conoscenza dell’ “altro” che si è riverberata all’interno della comunità, e che ha trovato, anche nella satira, una (ingiusta) rappresentazione.
Così, in tema religioso, si sentono spesso affermazioni che hanno una connotazione assolutamente valutativa e dispregiativa; vengono utilizzati termini e denominazioni legati al sacro in maniera “banalizzante”; offese e caricature dell’essere e del fare religioso mediante vignette.
Passare dalla satira religiosa all’Hate speech (44) è, infatti, un passaggio impercettibile.
Gli attacchi verbali, vignettistici, seppur satirici, se non ben arginati e disciplinati potrebbero configurare una concreta turbativa della pacifica convivenza civile (45).
In una realtà globalizzata, con storici e precisi assetti istituzionali, che per quanto possano modellarsi, restano comunque aggrappati alle proprie radici, sembra necessario promuovere una grande campagna di alfabetizzazione del linguaggio religioso, e di integrazione dei precetti giuridici, non solo tra gli operatori della comunicazione, ma più in generale nella società e anche all’interno delle istituzioni.
La traduzione in senso interculturale del diritto, passando per la conoscenza dell’“Altro” (46), sarebbe un ottimo “punto di partenza” per la tutela effettiva di entrambe le disposizioni costituzionali di cui agli artt. 21 e 19.
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
(1) Cfr. A. Fuccillo, La libertà religiosa tra le garanzie costituzionali, in A. Fuccillo, Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, p. 32 ss.; P. Consorti, Diritto e religione, Editori Laterza, Roma Bari, 2014.
(2) Cfr. C. Salazar, Le “relazioni pericolose” tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità, in Stato, chiese e pluralismo confessione, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2008, p. 5.
(3) Orientamento minoritario ritiene che il diritto di satira sia tutelato anche dagli artt. 9 e 33 Cost. Cfr. Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1996, n. 4993. Contra, A. Pace, M. Manetti, Art. 21, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna- Roma, 2006, p. 123 ss., secondo cui il fondamento del diritto di satira è da rinvenirsi nel solo art. 21 Cost., non essendo condivisibile la tesi secondo cui essa sarebbe sussumibile anche negli artt. 9 e 33 Cost., diretti a tutelare le espressioni artistiche e culturali in genere.
(4) Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2014, n. 5499, in Guida al diritto, 23, 2004, p. 88 ss.
(5) “È quella manifestazione di pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene” Cfr. T. Troiano, Ridisegnare i confini della libertà: sulla satira di Charlie Hebdo.
(6) G.W.F. Hegel, Estetica, Milano, 1963, p. 677 ss., definisce la satira come una “forma d’arte che assume questa forma di prorompente opposizione fra soggettività finita ed esteriorità degenerata”, una peculiare forma d’arte romana che è mossa da una virtuosa indignazione nei confronti del mondo circostante e suscita una piacevolezza sottile e raffinata
(7) Trib. Latina, 24 ottobre 2006, n. 1725, in Cassazione penale, 1, 2008, p. 371 ss.
Nel delicato rapporto tra diritto di satira e libertà religiosa, oggetto di trattazione, va sottolineato inoltre che “il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da ricomprendere tra i beni costituzionalmente rilevanti”, Corte cost., 8 luglio 1975, n. 188, in G.U.- I serie speciale, 188, 16 luglio 1975.
(8) Cfr. F. Ratano, La satira italiana nel dopoguerra, D’Anna, Messina-Firenze, 1976, pp. 74-75.
(9) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”;
Patto sui diritti civili e politici, art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 10: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”;
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 11: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.
(10) “L’idea che una libertà possa essere illimitata è del tutto estranea al costituzionalismo moderno che riconosce, invece, non solo come legittime ma anche come necessarie quelle restrizioni che sono fondate sulla tutela dei diritti altrui o di interessi generali costituzionalmente garantiti”, M. Orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione, Giappichelli, Torino, 2014, p. 2.
I limiti sono previsti anche negli articoli precedentemente esposti. Così il Patto sui diritti civili e politici prevede al terzo comma dell’art. 19 la liceità di quelle restrizioni necessarie al rispetto dei diritti o della reputazione altrui o alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche, purché stabilite espressamente dalla legge. Analogamente, la Convenzione europea, al secondo comma dell’art. 10, afferma che l’esercizio di queste libertà [di espressione], poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società̀ democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
(11) Cfr. C. Chiola, Manifestazione del pensiero (libertà di), in Enciclopedia Giuridica, XIX, Istituto della enciclopedia italiana, Roma, 1990, p. 8.
(12) Cfr. S. Prisco, Je suis Charlie, mais il faut réfléchir, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2015, p. 2 ss. Similmente, Aa.Vv., Charlie Hebdo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2015, p. 1.; M. Parisi, Satira e religioni nel prisma della libertà di espressione. Verso una ridefinizione dei confini della manifestazione del pensiero, in Quaderni di Diritto e politica ecclesiastica, 23-2, 2015.
(13) Trib. Latina, 24 ottobre 2006, n. 1725, cit., per cui: “È proprio la natura metaforica (della satira) a consentirle un più ampio raggio di azione che non la assoggetta agli schemi razionali della verifica critica. Pertanto può offrire una rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, con connotati che sfuggono all’analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, con l’unico limite di non attribuire cose o fatti non veri”.
(14) Trib. Latina, 24 ottobre 2006, n. 1725, cit., per cui “al pari di ogni altra manifestazione di pensiero, la satira non può giungere sino al limite del disprezzo della persona”.
(15) Cfr. Cass. civ., sent. 8 novembre 2007, n. 23314, in Diritto di famiglia e delle persone, 2, 2008, 2, p. 629 ss.
(16) G. Rivetti, Il diritto di satira nel contesto dei rapporti con le comunità islamiche, Intervento al Convegno di Studi “Simboli e valori religiosi vs. libertà di espressione? I rischi di una guerra tra civiltà a margine del caso «Charlie Hebdo»”, Santa Maria Capua Vetere, 5 febbraio 2015.
(17) Cass. pen., 24 febbraio 2006, n. 9246, in Diritto e giustizia, 17, 2006, p. 49 ss.
(18) Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2001, n. 36348, che distingue tra liceità dell’irrisione e illiceità della denigrazione.
(19) C. Del Bò, Col sorriso sulle labbra. La satira tra libertà di espressione e dovere di rispetto, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2016, pp. 4-5; M.E. Parito, Metacomunicazione satirica, in Tra diritto e società. Studi in memoria di Paolo Berretta, a cura di M.R. Maugeri, R. Palidda, Giuffrè, Milano, 2008, p. 233 ss.
(20) La giurisprudenza ha individuato tre condizioni in presenza delle quali l’esercizio del diritto di cronaca può essere scriminato: si tratta del rispetto dei limiti della verità (un fatto che, se conosciuto, lede l’altrui reputazione, può essere divulgato solo quando sia vero, non sussistendo un interesse della collettività alla conoscenza di notizie false o di mere illazioni), della continenza (richiede la correttezza dell’esposizione dei fatti, in modo da evitare gratuite aggressioni dell’altrui reputazione) e della pertinenza (impone che i fatti narrati rivestano interesse per l’opinione pubblica). Inoltre, la giurisprudenza ha, ulteriormente, distinto il diritto di cronaca da quello di critica: “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Pertanto, quando si è in presenza di un discorso giornalistico con funzione prevalentemente di valutazione e di critica, non si tratta di verificare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate: vi è, in effetti, una ben chiara differenza tra l’argomentata manifestazione di un’opinione e l’affermazione di un fatto. Peraltro, anche il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità, limitato all’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse; e, comunque, anche il diritto di critica deve essere esercitato nei limiti del diritto costituzionalmente garantito, sicché sono punibili le espressioni inutilmente e gratuitamente volgari, umilianti o dileggianti, perché il limite all’esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l’agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato”. Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2006, n. 23764.
(21) “La satira è dopotutto decostruttiva e decompositiva”, M. Domenichelli, La satira è de-costruttiva (decompositiva), in Dalla satira alla caricatura. Storia, tecniche e ideologie della rappresentazione, a cura di A. Brilli, Dedalo, Bari, 1985, p. 179 ss.
(22) Tribunale di Trento, 26 gennaio 1999.
(23) Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2004, n. 42643.
(24) Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 2128/2000.
(25) Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 2885/1992; Cass. civ., sez. III, n. 14485/2000.
(26) C. Del Bò, Col sorriso sulle labbra. La satira tra libertà di espressione e dovere di rispetto, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, cit., p. 10.
(27) J. Ratzinger, Fede, verità, tolleranza. Il Cristianesimo e le religioni nel mondo, Cantagalli, Siena, 2005, p. 7.
(28) R. Santoro, Satira, tutela del sentimento religioso e possibile funzione di deterrenza delle sanzioni canoniche, in Diritto e Religioni, 1, 2016, p. 49; in merito anche: Aa.Vv., Blasfemia, diritti e libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi, a cura di A. Melloni, F. Cadeddu, F. Meloni, il Mulino, Bologna, 2015, con particolare riferimento ai seguenti saggi: G. Veltri, Sul nome di Dio. Blasfemia, la presenza di Dio e lo scetticismo ebraico, p. 3 ss.; M. Perani, La satira blasfema antiebraica, p. 43 ss.; M. Levant, Il mito dell’islamofobia. Uno sguardo storico sulla caricatura religiosa in Charlie Hebdo, p. 147 ss.; C. Ciannitto, Libertà di espressione e libertà di religione: un conflitto apparente, p. 205 ss.; G. Fattori, La secolarizzazione dei reati contro il sacro in Italia, p. 225 ss.
(29) C. Del Bò, Col sorriso sulle labbra. La satira tra libertà di espressione e dovere di rispetto, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, cit., p. 15 ss.; J. Baubérot, Libertà di espressione e di religione, in Coscienza e libertà, 52, 2016, pp. 142- 43.
(30) Cfr. C. Evans, Religione e libertà di espressione, Coscienza e libertà, 52, 2016, p. 137.
(31) Cfr. N. Colaianni, Diritto di satira e libertà di religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2008.
(32) La centralità del ruolo politico del rispetto di sé, inteso come capacità di riconoscere il proprio piano di vita come dotato di valore, risale al lavoro di John Rawls. Cfr. J. Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, Belknap Press, Cambridge (Mass.), 1999, trad. it. di U. Santini Una teoria della giustizia. Nuova edizione, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano, 2008, pp. 417-422.
(33) L. Alesiani, I reati d’opinione. Una rilettura in chiave costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 105 ss.
(34) Cfr. F. Basile, I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell’opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 20/2018, p. 2.
(35) Si parla di “confessioni religiose”, pertanto già da tale dato letterario si evince il primo passo della novella: la tutela si estende non più soltanto alla religione cattolica- come precedentemente previsto dall’impostazione del Codice Rocco- ma a tutte le fedi. Cfr. M. Ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del vento, Terra di Vento, 2012, pp. 274 ss.
(36) F. Basile, I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell’opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero, cit., pp. 5-6; N. MARCHEI, “Sentimento religioso” e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006, p. 190; P. SIRACUSANO, Commento agli artt. 402-406, in M. Ronco, B. Romano (a cura di), Codice penale ipertestuale, 4ª ed., Utet giuridica, Torino, 2012, p. 1765.
(37) F. Basile, I delitti contro il sentimento religioso: tra incriminazione dell’opinione e tutela della libertà di manifestazione del pensiero, cit., pp. 7-8.
(38) Cfr. A.G. Chizzoniti, Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione, in Cassazione Penale, 6, 1998, p. 1575 ss.; G. Casuscelli, L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 3, 2001, p. 1124 ss.; N. Colaianni, Tutela della personalità e diritti della coscienza, Cacucci, Bari, 2000, p. 92 ss.
(39) G. Carobene, Satira, tutela del sentimento religioso e libertà di espressione. Una sfida per le moderne democrazie, in Calumet. Review humanities and law intercultural, marzo 2016, p. 3.
(40) Uno dei dilemmi delle moderne democrazie pluraliste è proprio quello di conciliare la libertà di manifestazione del pensiero con la dignità altrui. Ciascun ordinamento predispone una griglia di strumenti giuridici di protezione che ritiene necessari in ragione della propria storia e del livello di protezione che reputa di dover accordare alla democrazia, al punto tale che si è soliti ormai distinguere democrazie “protette” o “militanti” e democrazie “tolleranti”. Molti ordinamenti dispongono di una legislazione di contrasto a reati d’opinione quali l’apologia e l’istigazione all’odio razziale. Cfr. S. Parisi, F. Manganiello, Se questo è pluralismo: vite parallele e destini incrociati della libertà di satira in Francia, in Aa.Vv., Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza, cit., p. 320; A. Di Giovine, G.F. Ferrari, N. Olivetti Rason, Democrazie protette e protezione della democrazia, Giappichelli, Torino, 2005; L. Scaffardi, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione all’odio razziale, CEDAM, Padova, 2009.
(41) S. Prisco, Je suis Charlie, mais il faut réfléchir, in “A Chiare Lettere”- Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2015, p. 2.
(42) Cfr. S. Benesch, Charlie the freethinker: Religion, Blasphemy, and Decent Controversy, in Religion& Human Rights. An International Journal, cit., pp. 244- 254.
(43) Cfr. G. Rivetti, Islam-Occidente. Nuove identità religiose, in Religione, cultura e diritto tra globale e locale, a cura di P. Picozza, G. Rivetti, Giuffrè, Milano, 2007, p. 71 ss.
(44) Tipica definizione di hate speech è “denigration of the reputation of a social group, stereotyped by some particular national, racial or religiouscharacteristics, accompanied by incitement to hostility, violence and discriminationagainstthat group”, che comporta, dunque, non soltanto la denigrazione della reputazione di un determinato gruppo sociale “debole”, ma l’incitazione nei confronti dello stesso all’ostilità, alla violenza e alla discriminazione. Il tema ha alimentato un dibattito molto attuale sulla libertà di espressione anche in internet e nei social network, ove non esistono specifiche forme di regolamentazione, salvo il Codice di condotta elaborato dall’Unione europea nel mese di giugno 2016. Quest’ultimo nel richiamare la Decisione quadro dell’UE 2008/913/ JHA del 28 novembre 2008 ha ribadito una definizione minima dell’hate speech, utile a definire una base giuridica comune per l’individuazione e la prevenzione dei comportamenti ritenuti illeciti.
Genericamente si possono ritenere criminalizzate le condotte riconducibili ad almeno cinque categorie:
- la diffusione e la propaganda di idee e dottrine discriminatorie;
- il mero incitamento e/o l’istigazione a compiere atti di odio;
- la promozione e/o l’incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi;
- l’apologia di determinate pratiche, dottrine, metodi, regimi o personaggi storici;
- la banalizzazione ed esaltazione di crimini contro l’umanità.
(45) Cfr. F. Sorvillo, La satira religiosa e il fenomeno dell’“hape speech”, in A. Fuccillo, Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, cit., p. 264.
(46) Cfr. F. Sorvillo, La satira religiosa e il fenomeno dell’“hape speech”, in A. Fuccillo, Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, op. cit., p. 267.
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