Il parere del Garante sullo schema di regolamento in materia di registro pubblico delle opposizioni

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Avv. Pier Paolo Muià – Dott.ssa Maria Muià

Garante per la protezione dei dati personali: parere n.109 del 30 aprile 2019

Fatto

Con il parere oggetto di commento il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato uno schema di regolamento, promosso dal ministero dello sviluppo economico, relativo alla nuova disciplina del registro pubblico delle opposizioni alle chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

Si tratta del registro in cui vengono annotati coloro i quali si oppongono a che il proprio numero di telefono possa essere utilizzato per vendite o promozioni commerciali. Tale registro, istituito già nel 2010 con un apposito DPR, nel corso del 2018 è stato esteso fino a ricomprendere anche il marketing effettuato attraverso la posta cartacea ed oggi dovrebbe essere sostituito integralmente dal regolamento il cui schema è stato esaminato dal Garante.

Detto schema si compone di 14 articoli e di un allegato dove il Ministero dello sviluppo economico ha inserito un lungo elenco di categorie merceologiche di operatori economici nei cui confronti i contraenti possono esercitare il proprio diritto di opposizione attraverso l’iscrizione all’interno del registro. La disciplina più rilevante prevista dallo schema riguarda il fatto che: (i) all’interno del registro vengano iscritti anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, cioè quelli non presenti negli elenchi telefonici pubblici, di coloro i quali ritengano di opporsi all’uso di tali loro dati; (ii) il contraente, attraverso l’iscrizione nel registro, possa indicare quali sono, fra le categorie merceologiche indicate nell’allegato 1, quelle nei cui confronti egli intende esercitare l’opposizione e quindi rifiuti di ricevere materiale pubblicitario o di vendita diretta o comunque il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale attraverso l’utilizzo della posta cartacea; (iii) vengano individuate attribuite le funzioni di gestione e di controllo di detto registro in capo al Ministero dello sviluppo economico; (iv) venga stabilito nei confronti degli operatori un obbligo mensile di consultazione del registro per verificare quali siano i soggetti che non intendono ricevere le comunicazioni commerciali (obbligo di consultazione che comunque incombe su di loro prima che venga iniziata una campagna promozionale) e un obbligo di informazione nei confronti dei contraenti.

Il parere del Garante

Il Garante privacy, esaminato lo schema di regolamento e vista la normativa primaria in materia di trattamento dei dati personali, ha formulato un parere positivo nei confronti dello schema con alcune osservazioni, il cui rispetto è quindi condizione necessaria affinché detto parere possa effettivamente essere favorevole.

Il primo aspetto sul quale il Garante ha formulato delle osservazioni riguarda le modalità di esercizio del diritto di opposizione. In particolare, l’autorità di controllo ha ritenuto che lo schema non fosse sufficientemente chiaro relativamente alle modalità di esercizio e all’ampiezza del diritto di opposizione. Infatti, il Garante ha richiesto che all’interno dello schema venga chiarito in maniera più precisa che richiedendo l’iscrizione al registro delle opposizioni il contraente, in maniera automatica, si oppone a tutti i trattamenti che possono avere una finalità promozionale da parte di qualunque soggetto che effettui tali trattamenti e che la sua scelta di iscrizione al registro comporta, altrettanto automaticamente, la revoca di tutti i consensi al trattamento dei dati che egli possa aver precedentemente manifestato. Per raggiungere tale chiarezza espositiva, secondo il garante, è necessario eliminare ogni riferimento alle categorie merceologiche contenute nello schema di regolamento e nell’allegato. Il Garante arriva anche a suggerire al Ministero dello sviluppo economico il testo dell’articolo, per come dovrebbe essere scritto, specificando che lo stesso dovrebbe precisare che, allorquando il contraente si iscrivere nel registro delle opposizioni, tale iscrizione ha efficacia per tutti i trattamenti effettuati con la finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o comunque per la comunicazione commerciale. Infine, il Garante, sul presupposto che il registro delle opposizioni riguarda anche gli indirizzi postali degli iscritti, invita il Ministero dello sviluppo economico a valutare che all’interno di tale registro possono essere inseriti anche gli indirizzi postali dei contraenti che decidono di iscriversi e che a tal fine forniscano detti indirizzi.

Il secondo aspetto esaminato dalla Garante riguarda le modalità di revoca dell’opposizione. Lo schema di regolamento prevede che l’iscritto possa revocare la propria opposizione ai trattamenti limitatamente nei confronti di uno o più operatori indicati all’interno dell’allegato 1 allo schema. Anche in questo caso, il Garante ritiene che la disposizione non sia sufficientemente chiara e che possa prestare il fianco a equivoci, in quanto molti operatori svolgono attività economiche che possono ricondursi a più di una categoria merceologica. Pertanto, secondo il Garante, la limitazione, per essere effettivamente efficace, dovrebbe permettere ai contraenti di revocare la loro opposizione non con riferimento in generale ad un operatore, ma con riferimento all’oggetto di una singola campagna promozionale svolta dall’operatore. Inoltre, ritiene il Garante, che la possibilità, prevista dallo schema di regolamento, per cui i contraenti possono revocare la propria opposizione anche solo per periodi di tempo limitati, può ulteriormente creare difficoltà applicative in considerazione del fatto che i contraenti potrebbero chiedere la revoca anche per periodi di tempo molto limitati e frazionati fra di loro (es. qualche ora o determinate ore ogni giorno per tutti i giorni). Per questo motivo, il Garante invita il Ministero a modificare la disciplina della revoca dell’opposizione in modo da renderla più chiara e di facile applicazione.

Per quanto riguarda, invece, il controllo del registro delle opposizioni, il garante si limita a segnalare che l’attività di vigilanza e di controllo deve essere riconosciuta anche al Garante per la protezione dei dati personali, in quanto si tratta di una materia di sua competenza.

Il Garante fornisce delle osservazioni anche con riferimento alla disposizione, relativa alle modalità e ai tempi di iscrizione dei contraenti al registro, che riconosce al contraente la possibilità di rinnovare l’iscrizione al registro. In particolare, il garante osserva come, essendo l’iscrizione a tempo indeterminato, l’utilizzo del termine rinnovazione potrebbe essere ambiguo. Pertanto, posto che il rinnovo può essere inteso soltanto nel senso che esso comporti la revoca dei consensi che fossero stati eventualmente prestati dal soggetto successivamente alla sua iscrizione al registro, lo schema di regolamento dovrebbe contenere tale precisazione.

Infine, l’ultimo aspetto esaminato è quello relativo alle informazioni che l’operatore deve fornire al contraente in ordine al trattamento dei dati che lo riguardano. Il Garante ricorda in primo luogo come le disposizioni di rango primario in materia di trattamento dei dati personali stabiliscano che le informazioni da fornire all’interessato incombono sul titolare del trattamento, il quale deve fornirle anche quando non raccoglie i dati presso l’interessato stesso e – in tale ultimo caso – lo deve fare al momento della prima comunicazione all’interessato. Poiché tale informativa può essere fornita dal titolare del trattamento anche incaricando in tal senso il responsabile del trattamento o comunque una persona da lui autorizzata al trattamento dei dati, il Garante suggerisce al Ministero dello sviluppo economico di modificare lo schema di regolamento uniformando la terminologia relativa ai soggetti coinvolti in tale informativa con quella prevista appunto dalla disciplina principale in materia di privacy (cioè il GDPR e il codice della privacy).

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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