L’aspetto esteriore di un prodotto o di una parte dello stesso può essere tutelato sia come disegno (inteso come rappresentazione bidimensionale di un prodotto) sia come modello (inteso come aspetto tridimensionale di un prodotto), ammesso che sussistano i requisiti necessari, presto analizzati.
Requisiti per ottenere la registrazione di un modello e/o di un design
Per poter ottenere la registrazione di un modello o di un disegno è necessario che lo stesso abbia il requisito della novità’ nonché quello del carattere distintivo.
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La novità’
Il requisito della novità è disciplinato, in Italia, dall’articolo 32 del Codice della Proprietà Industriale il quale stabilisce che un modello o un disegno sono nuovi se nessun altro modello o disegno identico è stato divulgato prima della presentazione della domanda di registrazione.
I disegni ed i modelli – specifica la norma – si considerano identici quando le loro caratteristiche hanno differenze irrilevanti.
Focus: la divulgazione
Un disegno o un modello si considera divulgato al pubblico se è stato esposto, usato in commercio, nelle fiere o reso altrimenti pubblico prima della data della registrazione (salvo il periodo di grazia o gli abusi commessi da terzi). Non si considera, ovviamente, divulgato al pubblico, il disegno o il modello rivelato ad un terzo sottoscrivendo un accordo di riservatezza.
Focus: il periodo di grazia
Il periodo di grazia consiste nel non considerare divulgato il disegno o il modello che sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi che precedono la data di presentazione della domanda di registrazione o, se si rivendica la priorità, nei dodici mesi che precedono la data di quest’ultima.
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Il carattere individuale
Detto secondo requisito, disciplinato dall’articolo 33 del Codice italiano della Proprietà Industriale, sussiste se l’impressione generale che il disegno o il modello suscita nell’utilizzatore informato è diversa dall’impressione generale che viene suscitata nel medesimo utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di registrazione o prima della data della priorità, se quest’ultima è stata rivendicata.
Ebbene, chi è l’utilizzatore informato?
L’utilizzatore informato è una figura di fantasia creata nell’ambito dell’unione Europea.
Detta nozione viene specificata di volta in volta dalla giurisprudenza, a seconda del tipo di disegno o di modello oggetto di causa.
In linea di massima, tuttavia, l’utilizzatore informato è una persona che ha un alto grado di conoscenza del settore, derivante dall’interesse per i prodotti in questione. Trattasi dunque di un consumatore più esperto e più avveduto rispetto al consumatore medio.
La durata di protezione di un modello o di un disegno
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Modello o disegno registrato
Se il disegno o il modello ottiene la registrazione, la tutela dura cinque anni dalla presentazione della domanda, rinnovabile fino ad un massimo di venticinque anni.
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Modello o disegno non registrato
Anche il modello o il disegno non registrato può ottenere tutela a decorrere dalla data di prima divulgazione al pubblico, detta tutela dura per tre anni e non è rinnovabile.
Da quanto detto e dedotto, si evince che è privo di tutela il modello o il disegno non avente il requisito della novità e/o il carattere individuale.
A tal proposito, recentemente, la Corte di Cassazione Penale si è pronunciata, con:
La sentenza numero 43374 del 2019
Precisamente, il 23 ottobre del 2019 la Corte di Cassazione Penale ha accolto il ricorso di un commerciante trovato in possesso di scarpe – stile “Crocs” – destinate alla vendita.
I Supremi Giudici hanno invero ritenuto non sussistere, in questo caso, il reato di contraffazione in quanto la registrazione del modello industriale comunitario delle scarpe “Crocs”, inizialmente concessa, è stata poi dichiarata nulla dall’ufficio dell’unione Europea per la proprietà intellettuale: per difetto del requisito della novità del modello.
Il requisito della novità non sussisteva, nel caso di specie, in quanto il modello delle scarpe Crocs era stato divulgato prima della registrazione: era stato cioè commercializzato negli Stati Uniti ma anche nell’unione Europea tramite il web.
Nello specifico, nel 2004 la Crocs (che all’epoca si chiamava Western Brands LLC) aveva richiesto all’ufficio dell’unione Europea per la proprietà intellettuale, la registrazione del modello delle scarpe “Crocs” rivendicando la priorità di una domanda di brevetto depositata negli Stati Uniti d’America.
Il modello è stato quindi registrato a livello europeo e la titolarità dello stesso è stata trasferita alla, nel frattempo divenuta, Crocs.
Tuttavia, nel 2013, la società Gifi Diffusion ha chiesto all’ufficio dell’unione Europea per la proprietà intellettuale di dichiarare la nullità di detta registrazione in quanto carente del requisito della novità sostenendo, come suddetto, che il disegno era stato diffuso prima della registrazione, cioè nel periodo anteriore al massimo dei dodici mesi richiesti per poter rivendicare la priorità. L’Euipo ha quindi dichiarato la nullità del modello.
Il modello delle scarpe Crocs non ha nessuna tutela in Europa quindi può essere imitato.
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