L’ordinamento italiano e le rationes legum: i principi di attualità negoziale, correlatività, esclusività genitoriale, etero-determinazione, non economizzazione del reato

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Ciascuna norma dell’ordinamento giuridico possiede una propria ratio e ciò sia in ambito civilistico, sia in ambito penalistico che in quello amministrativo: ciascuna regola giuridica si fonda, cioè, su (almeno) un principio, peraltro determinandolo.

Tra i numerosi principi giuridici dell’ordinamento italiano, ricavabili anche dal diritto vivente, esaminiamo quelli di: attualità negoziale, correlatività, esclusività genitoriale, etero-determinazione, non economizzazione del reato.  

Attualità negoziale

Tra le fonti normative del Diritto, l’ordinamento giuridico riconosce la legge ed il contratto e, dunque, non soltanto le disposizioni con efficacia erga omnes ma anche ogni (altra) disposizione che abbia forza di legge inter partes, in una relazione che, spesso, è, rispettivamente, di genere a specie, di sovra-ordinazione e/o di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria.

Ciò significa che le disposizioni pattizie, per essere valide ed efficaci e per poter essere applicate nel caso concreto, devono rispettare i principi dettati dalle norme.

In tal senso, per attivare (ovvero invocare) una disposizione-presupposto di legge, può, cioè, essere necessaria l’esistenza, ratione temporis, dell’atto presupponente ovvero del contratto: ciò può, altresì, significare, persino, che, per conservare un diritto ex contractu, non si deve esercitare un diritto ex lege (e viceversa).

E’ il caso della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (d.lgs 20-06- 2005 n. 122), per cui l’escussione della garanzia fideiussoria presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora in vigore tra le parti e che il promittente sia ancora acquirente: la garanzia, pertanto, non è escutibile se il promittente acquirente abbia receduto e sciolto il contratto, sia pur per inadempimento del costruttore (Cass. Sez. III Civ. 29-08-2019 n. 21792).

Correlatività

L’ordinamento giuridico, nello stabilire diritti ed obblighi nonché potestà, interessi legittimi ed oneri, prevede, in sé, la necessità di un collegamento armonico, in sede di condotta, tra tutte le situazioni giuridiche: tale caratteristica, inerente le norme, è, meglio nota come bilateralità, per indicare che ciascun soggetto, sia in ambito contrattuale che di contatto sociale, è tenuto a bilanciare gli “elementi” identificanti il proprio comportamento.

In altri termini, l’esercizio di un diritto è, spesso, collegato all’adempimento di un correlativo (e/o previo) obbligo e, dunque, possibile (esclusivamente) se viene rispettato tale “asse”: in mancanza, viene meno sia il diritto per il soggetto agente ma in tal senso “inadempiente” che l’obbligo per la controparte.

Accade, così, che il rifiuto, per il guidatore, di sottoporsi, ex art. 186 co. 7 c.d.s., all’obbligo dell’alcoltest, potendo ciò determinare un ritardo pericoloso per tale accertamento (art. 354 c.p.p.), comporta l’estinzione del diritto di essere avvisato, ex art. 114 disp. att. c.p.p. ed art. 356 c.p.p., della possibilità di farsi assistere da un avvocato (Cass. Sez. IV Pen., 05-02-2020 n. 4896).

Esclusività genitoriale

Il matrimonio è disciplinato da una serie di norme inserite, innanzitutto, nel codice civile e che stabiliscono, per entrambi i coniugi, appositi diritti e doveri: tali situazioni giuridiche permangono anche in caso di separazione, non determinando tale “nuovo” stato la cessazione degli effetti civili del rapporto-fonte.

Ciò è, peraltro, confermato anche da quanto dispone il codice di procedura civile, all’art. 709-ter co. 2, per cui, oltre alla modificabilità dei provvedimenti già emanati dal giudice, sono sanzionabili le gravi inadempienze e/o gli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.

Così, accade che la figlia minorenne può essere affidata, in via esclusiva ex art. 710 c.p.c., al padre, nel caso si accerti che la madre induca e/o abbia indotto la stessa a mentire (ad es., sulla condotta del padre) (Cass. ordin. n. 3028/2020).

Etero-determinazione

Le caratteristiche (qualitative e quantitative) del comportamento dell’agente influiscono sulle situazioni giuridiche (anche) del soggetto offeso dall’illecito, trasformando il perimetro del diritto di quest’ultimo ovvero privandolo della parte facoltativa (rinuncia) contenuta ab origine nel diritto medesimo.

Accade, così, che la gravità e la ripetitività della condotta altrui, ad es. in caso di stalking, “stabilizza” l’altrui querela già esercitata, generandone l’irrevocabilità (Cass. Sez. V Pen. 06-02-2020 n. 5092).

Non economizzazione del reato

L’ordinamento giuridico si compone di norme che hanno, per fine, la stabilizzazione e l’equilibrio dei rapporti tra soggetti, con l’obiettivo di garantire una sana e pacifica convivenza: la legislazione, dunque, prevede, tra i criteri etici generali, la correttezza, la diligenza e la buona fede e, perciò, punisce, per converso, l’artificio e/o il raggiro.

In tal senso, le connotazioni (oggettive) della condotta, quando questa non si ispiri ai detti criteri etici generali, prevalgono, negativamente, sulle condizioni soggettive dell’agente stesso e possono impedire l’applicazione dell’esimente dello stato di necessità nonché dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

In altri termini, la condizione di indigenza non rileva ipso iure et omnibus e non giustifica, ex se, il reato: è il caso di colui che, mediante un cavo elettrico appositamente saldato, abbia realizzato un allacciamento abusivo alla rete di energia elettrica (Cass. Sez. V Pen. 06-02-2020 n. 5055).

 

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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