Se un soggetto non vuole che al momento della sua morte si apra la successione ab intestato (articoli 565 e seguenti c.c), dovrà necessariamente fare testamento. E’ importante precisare che esistono diverse forme testamentarie che qui di seguito, ai fini di una migliore intelligibilità, verranno analizzate singolarmente.
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Indice
1. Testamento olografo (art. 602 c.c.)
Si tratta del testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore, senza che ci sia l’intervento di terzi. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (le disposizioni inserite dopo la firma non sono valide) e anche se non è fatta indicando nome e cognome è valida quando designa con certezza la persona del testatore. Tale testamento può essere fatto, pertanto, solo da coloro che sanno e possono leggere, scrivere e sottoscrivere; inoltre, non potrà essere redatto con mezzi meccanici (computer, macchina da scrivere etc). Il testamento olografo, affinché possa produrre effetti alla morte del suo autore, deve essere presentato presso un notaio per la pubblicazione. Si sottolinea, però, che il testatore, quando ancora è in vita – e abbia ragione di temere che tale testamento possa essere smarrito o distrutto – potrà, invece di tenerlo lui o affidarlo ad una persona di sua fiducia, optare per il deposito del testamento olografo presso un notaio (la pubblicazione sarà necessaria anche in questa ipotesi). Il deposito può essere fiduciario o formale; solo in quest’ultimo caso il notaio procederà alla redazione di un apposito verbale. Infine, si evidenzia che, anche nel caso in cui il testamento in questione dovesse presentare cause di nullità (ad esempio, mancata autografia) il notaio, al quale è stato presentato il testamento per effettuare la pubblicazione, dovrà procedere alla stessa. La causa di nullità, infatti, potrebbe essere confermata dai soggetti legittimati, ai sensi dell’articolo 590 c.c.
2. Testamento pubblico (art. 603 c.c.)
Si tratta del testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Più precisamente, il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio le sue volontà, le quali vengono ridotta in iscritto dal notaio stesso. Il testamento in questione deve essere redatto secondo le formalità previste dal codice civile e dalla legge notarile. Esso può essere fatto anche da soggetti che non sanno o possono leggere, scrivere o sottoscrivere; in quest’ultimo caso, però, si dovrà fare menzione nell’atto del motivo per cui il testatore non sottoscrive o ha difficoltà a farlo. Alla morte del testatore, il testamento descritto verrà registrato. Il testamento pubblico, rispetto al testamento olografo, ha il pregio di essere redatto da un operatore del diritto, il quale, grazie alle conoscenze che possiede in materia successoria, potrà indagare la vera volontà del testatore, redigendo un atto conforme a quest’ultima e giuridicamente valido relativamente al contenuto.
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3. Testamento segreto (artt.604 e seguenti c.c.)
Si tratta di un atto complesso che consta di due documenti: la scheda testamentaria e il verbale di ricevimento del testamento segreto. La prima può essere redatta dal testatore o da un terzo, anche con mezzi meccanici. Se è scritta dal testatore, deve essere sottoscritta da quest’ultimo alla fine delle disposizioni; se, invece, è scritta, in tutto o in parte, da altri, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo; di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento. Si precisa che tale testamento non potrà essere fatto da chi non sa o non può leggere (sono esclusi, pertanto, i soggetti ciechi). La scheda testamentaria suddetta potrà essere presentata al notaio già chiusa e sigillata oppure aperta; in questo ultimo caso la chiusura verrà effettuata dal notaio. Quest’ultimo, propria sulla carta in cui è involta la scheda redigerà l’atto di ricevimento, che verrà scritto secondo le formalità previste dalla legge. Si precisa che la data del testamento segreto è quella del verbale di ricevimento e non quella contenuta nella scheda testamentaria. Ciò soprattutto rileva e assume importanza estrema quando all’apertura della successione ci siano più testamenti e bisogna individuare quello avente data più recente.
4. Testamenti speciali
Il legislatore, oltre a prevedere le suddette forme testamentarie ordinarie, ha previsto anche dei testamenti speciali, in considerazione delle diverse situazioni che possono verificarsi nella vita di un uomo. In particolare, è stata dettata una disciplina peculiare nelle seguenti ipotesi: – Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie (artt. 601,602,604 c.c.), perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio. (art, 609c.c.) – Quando un soggetto, durante un viaggio in mare, vuole fare testamento (art.611c.c.) – Quando un soggetto, durante un viaggio in aeromobile vuole fare testamento(art.616c.c.) In tutte queste ipotesi, il legislatore ha previsto una deroga alla disciplina ordinaria relativamente alla durata di efficacia di tali testamenti, ai soggetti che possono ricevere tali atti e alle formalità che devono essere rispettate
5. Testamento internazionale
Quando una persona fisica vuole fare un testamento che sia valido anche all’estero, senza che sia soggetto a postille o legalizzazioni, può avvalersi del testamento internazionale, introdotto dalla legge 29 novembre 1990, n. 387, la quale ha ratificato la convenzione di Washington del 26 ottobre 1973. Notevoli sono le affinità, sotto il profilo delle modalità di redazione e degli adempimenti, di tale testamento con quello segreto: anche in quello internazionale, infatti, si pone come essenziale la consegna, di cui si redige apposito verbale, della scheda testamentaria al notaio, alla presenza di due testimoni. Verbale del notaio e scheda testamentaria dovranno essere redatti con le formalità previste dalla legge.
6. Conclusioni
Quelle sopra descritte sono le uniche forme testamentarie ammesse nell’ordinamento italiano. Per molto tempo si è discusso, però, circa la validità del testamento orale(o nuncupativo) ma la dottrina prevalente ritiene che esso non sia invalido bensì inesistente, non suscettibile, quindi, di conferma ,ai sensi dell’articolo 590 c.c.
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