riferimenti normativi: artt. 2051; 183 c.p.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015
La vicenda
Un condomino riteneva che i danni nel suo appartamento, dovuti a infiltrazione di acque luride, fossero causati da una condomina, proprietaria dell’appartamento sovrastante: di conseguenza chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei relativi danni, richiamando, a sostegno delle sue ragioni, le conclusioni del c.t.u. nella procedura di accertamento tecnico preventivo promossa prima della causa. La convenuta riteneva che non potesse esserle addebitato alcun danno, chiamando in causa il condominio che riteneva vero responsabile dell’evento dannoso; in alternativa, riteneva che dei danni dovesse rispondere la proprietaria di altro appartamento dello stabile. Si costituivano in giudizio il condominio e la condomina (che chiedeva la chiamata in causa di un’impresa), richiedendo il rigetto della domanda attrice.
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Il Tribunale respingeva la domanda; tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello secondo cui, sulla base della relazione del C.T.U., l’acqua era fuoriuscita dall’appartamento della convenuta per la presenza di un frammento di laterizio nella conduttura condominiale; di conseguenza i giudici di secondo grado consideravano responsabile del danno, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il condominio che, però, non poteva essere condannato in quanto l’appellante – danneggiato non aveva proposto alcuna domanda, se non tardivamente, e soltanto in fase di replica, nei confronti della collettività condominiale.
Il danneggiato ricorreva in Cassazione, notando che la sentenza della Corte d’Appello era errata perché la convenuta, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva chiesto che ogni sua responsabilità venisse esclusa, ritenendo colpevole il condominio oppure altra condomina del caseggiato.
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La questione
Se viene chiamato in causa da un condomino, quale unico responsabile del fatto dannoso (infiltrazioni di acque luride), il condominio assume, per effetto della chiamata, sempre la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria di risarcimento proposta dal condomino attore?
La soluzione
La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. Del resto, sul piano processuale, i giudici supremi hanno rilevato che quella del ricorrente è stata una chiamata del terzo responsabile e non di una chiamata in garanzia; per cui doveva trovare applicazione il principio secondo cui nell’ipotesi in cui il convenuto in giudizio (la condomina dell’appartamento soprastante) chiami in causa un terzo (il condominio e/o altra condomina), indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere dei danni, la domanda dell’attore (il condomino dell’appartamento sottostante con infiltrazioni), si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza. Il ricorso, pertanto, è stato accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Le riflessioni conclusive
La sentenza in commento è coerente con il principio espresso dalla Cassazione secondo cui nell’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, la domanda dell’attore si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza; al contrario, nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia, la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Nel caso esaminato, la convenuta nel giudizio di primo grado ha effettivamente chiamato in giudizio il condominio e altra condomina, addebitando loro l’integrale responsabilità dell’accaduto e negando l’esistenza di una sua responsabilità. Si è trattata, quindi, non di una chiamata in garanzia, ma di una chiamata del terzo responsabile; per cui la pretesa risarcitoria era da ritenere indirizzata anche contro il condominio senza bisogno di un’espressa formulazione in tal senso da parte della condomina ingiustamente accusata (Cass. civ., sez. III, 28/11/2019, n. 31066). Questa conclusione sarebbe ineccepibile anche se si sostenesse che il vero responsabile non è stato individuato: la responsabilità della proprietaria dell’appartamento soprastante è stata esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo, cioè il condominio, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Del resto, anche l’omessa individuazione del terzo non costituisce impedimento alla prova liberatoria, in quanto non costituente elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell’evento (Cass. civ., sez. III, 14/10/2011, n. 21286).
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