L’impugnazione del diniego all’istanza di accesso agli atti
Un uomo ha impugnato, dinanzi al Tar Lazio, il diniego opposto da Equitalia Sud all’istanza di accesso agli atti che aveva a oggetto 18 cartelle di pagamento, ed era finalizzata alla verifica dell’esatta corrispondenza tra le stesse cartelle ed il ruolo formatosi. Equitalia, con propria nota, aveva evidenziato che le cartelle richieste risultavano estinte, a eccezione di una sola cartella, per la quale veniva consentito l’accesso al solo estratto di ruolo. Il Tar ha respinto il ricorso, rilevando che il concessionario aveva depositato in giudizio copia delle relate di notifica relative a tutte le cartelle richieste.
L’interposizione dell’appello
Contro la sentenza ha proposto appello il contribuente, prospettando con unico e articolato motivo l’erroneità della sentenza, avendo la stessa dato valenza solutoria alla documentazione relativa alla mera attività di notificazione delle cartelle, senza considerare che queste ultime non sono mai state ostese.
La rimessione all’Adunanza Plenaria
La IV Sezione, investita del gravame, ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e ha rimesso alla Sezione alcune questioni di diritto.
I principi di diritto
L’Adunanza, in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione rimettente, ha formulato i seguenti principi di diritto:
1) Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
La restituzione degli atti
Formulati i principi di diritto, l’Adunanza ha rimesso alla Sezione le altre valutazioni in ordine ai profili temporali della concreta vicenda, ivi comprese quella relative all’eventuale decorso dei termini entro i quali, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR n. 602/73, il Concessionario ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento. Pertanto, non definitivamente pronunciando sull’appello, ha affermato i principi di diritto e restituendo, per il resto, gli atti alla IV Sezione.
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