Indice
- Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
- Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
1. Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
Il Presidente della Repubblica, visto l’articolo 88 della Costituzione (a disposizione del quale “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”) e sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ha così decretato (D.P.R. n. 96): “Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti”.
2. Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, tenendo conto del decreto con cui ha sciolto le Camera, in pari data, ha emanato il decreto n. 97 col quale ha convocato i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, fissandone la data per il giorno di domenica 25 settembre 2022, e altresì statuendo che la prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 13 ottobre 2022. Gli articoli della Costituzione, di riferimento, sono due:
- articolo 61, a norma del quale le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, e la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni, al contempo precisando che fino a quando non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti;
- articolo 87, comma III, secondo cui il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
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