Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi_art. 24.

Lazzini Sonia 17/07/08
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La modifica di cui all’articolo 24 ha tra i vari scopi anche quello di evitare che la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad essere rivendute o locate dall’amministrazione aggiudicatrice sfugga alla regole comunitarie della tutela della concorrenza.
 
Limitazione dell’ applicabilità delle norme del codice dei contratti, nei soli settori speciali, agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni
 
Si introduce pertanto il concetto che, nei settori ordinari, vigono le norme del codice dei contratti per gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi , senza dunque alcuna limitazione di sorta (prima non si applicava il codice nel caso in cui la stazione appaltante _ ora Ente aggiudicatore essendo limitata la norma agli appalti nei settori speciali_ non godeva di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti potevano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.)
 
Come si ricorderà , con una lettera (di costituzione in mora) datata 30 gennaio 2008, la Commissione Europea si rivolgeva al Ministro degli affari esteri di allora (on Massimo d’Alema), esprimendo la propria perplessità su alcune parti del nostro decreto legislativo 163/2006 in quanto non in perfetta sintonia con le direttive “madri” (2004/17/cee e 2004/18/cee)
 
Uno degli argomenti in discussione è stato proprio l’articolo 24 in quanto escludente dall’applicazione del codice dei contratti, tutti quegli appalti aggiudicati a scopo di vendita e di locazione, senza che questa limitazione sia contemplata appunto nelle due direttive.
 
Per la commissione europea il rischio è (era) quello di far sfuggire, ingiustamente, alle ben note regole comunitarie in materia di concorrenza, ad esempio, la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad essere rivendute o locate dall’amministrazione aggiudicatrice.
 
Da qui dunque la modifica proposta con il terzo decreto correttivo.
 
A cura di Sonia Lazzini
 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
 
TESTO IN VIGORE AL 27 GIUGNO 2008
Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, dir. 2004/18; art. 19, dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
 
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
 
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile
 
 
BOZZA DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO COSI’ COME APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NUMERO 8 DEL 27 GIGUNO 2008
Art. 24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, dir. 2004/18; art. 19, dir. 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
 
1 . Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni .
2 . Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile ."

Lazzini Sonia

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