Applicazione della recidiva aggravata ai fini dell’operare delle preclusioni di cui alla Legge Cirielli (Cass. Sez. I, Sentenza n. 33075 ud. 21/09/2006 – deposito del 04/10/2006 )

sentenza 25/01/07
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I1 Gip del Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza avanzata da *** e volta ad ottenere la temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione emesso
dal P.M. Rilevava che nel caso di specie non sussisteva l’ipotesi di cui all’art. 656, coma 9, C.P.P., come modificato dalla legge n. 251 del 2005 in quanto al condannato non era stata applicata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, coma 4, C.P.P. bensì semplicemente la recidiva di cui all’art. 99 C.P.P. per cui non sussisteva la preclusione alla sospensione dell’esecuzione. Inoltre nel caso di specie poichè erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti non si poteva ritenere applicata la recidiva.
Contro la decisione presentava ricorso il P.M. deducendo violazione di legge in quanto da un lato la contestazione della recidiva mediante il richiamo all’art. 99 contemplava anche la fattispecie di cui al comma 4, dall’altro la nuova disciplina era immediatamente applicabile in quanto norma processuale ed infine il giudizio di comparazione con le attenuanti non comportava la non applicazione della recidiva.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La giurisprudenza di legittimità si e già più volte pronunciata sull’immediata applicazione della legge n. 251 del 2005 ai procedimenti di esecuzione in corso ed ha ritenuto che l’art. 659, comma 9, lett. C, C.P.P. è di immediata applicazione trattandosi di norma processuale ( Sez. I 5 luglio 2006 n. 24767, dep. 18/7/2006; Sez. I 11 luglio 2006 n. 251 13, dep 20 luglio 2006, S.U 30 maggio 2006 n. 24561, ric. Aloi); ha inoltre ritenuto che per applicare la nuova disciplina è necessario che la recidiva di cui all’art. 99, comma 4 C.P.P. sia stata effettivamente applicata e ciò si verifica quando il giudizio di comparazione con le attenuanti si sia concluso con un giudizio di equivalenza o di prevalenza della recidiva ( Sez. I 10 luglio 2006 n. 27814, dep. 3/8/2006). Nel caso di specie i1 giudizio di comparazione si è concluso con una ritenuta equivalenza e pertanto la recidiva può ritenersi applicata ma la contestazione di tale
aggravante non è stata completa, nel senso che pur emergendo la reiterazione dei comportamenti criminali, formalmente il quarto coma dell’art. 99 non era stato contestato, e da tale aggravante il condannato non si era potuto difendere; pertanto non può operare la preclusione prevista dall’art. 659, comma 9, lett. C, C.P.P.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 2 1 settembre 2006
 

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