Il problema della natura giuridica di Internet sta assumendo negli
ultimi tempi una rilevanza particolare considerata anche lenorme diffusione della
"Rete delle reti" che anche in Italia si sta guadagnando un ruolo di primo piano
tra le nuove forme di comunicazione.
Nonostante la dottrina abbia affrontato più volte la problematica in
argomento, ritengo che il dibattito sia ancora aperto e forse difficilmente si potrà
trovare una soluzione definitiva. Tutto ciò perché Internet non appartiene a nessuno,
non è finanziata da istituzioni, governi o organizzazioni internazionali e non è un
servizio commerciale. Questa realtà costituisce contemporaneamente sia la forza che la
debolezza di Internet. La forza poiché tale rete planetaria non può essere soggetta a
nessuna influenza esterna assumendo quindi unindipendenza assoluta; la debolezza
poiché la sua connotazione acentrica ed in un certo senso "anarchica" comporta
tutti quegli inconvenienti derivanti dalla mancanza di un effettivo controllo
dallalto, con la nascita di nuove fattispecie criminose sulle quali torneremo in
seguito.
Per la verità esiste un organismo, la Internet Society
(ISOC, composta
da volontari), che svolge funzioni di direzione e controllo sulla Rete. La ISOC elegge un
consiglio, lInternet Architecture Board (IAB), ed i membri di questo consiglio
affrontano le questioni delle regole, delle risorse, degli indirizzi della Rete. Un altro
organismo formato da volontari, lInternet Engineering Task Force (IEFT), si occupa
invece del vero e proprio funzionamento di Internet.
Da unattenta analisi, però, si deduce facilmente che gli
organismi in argomento, ai quali con il tempo se ne sono aggiunti anche altri, si occupano
essenzialmente del governo tecnico della Rete, mentre non è individuabile alcuna
infrastruttura né identificabile alcun soggetto responsabile a cui si possa imputare
leffettiva gestione della Rete.
Ma cerchiamo adesso di fare il punto della situazione sintetizzando le
principali posizioni assunte dalle maggiori correnti dottrinarie sulla natura giuridica di
Internet.
Una prima dottrina parte dallassunto che Internet non è altro
che un accorgimento tecnico, fondato su regole tecniche, che consente il collegamento tra
un numero indefinito di soggetti che si trovano nelle stesse condizioni. In altri termini
Internet è da considerarsi una struttura logica.
Considerato, quindi, che Internet non è un soggetto, questa dottrina
sul presupposto che tutti i rapporti telematici non si realizzano con la Rete, ma nella
Rete tra soggetti diversi, ritiene che Internet sia un luogo. A questo punto, però, la
dottrina in esame comprendendo che la nozione tradizionale di territorio mal si adatta ad
una realtà virtuale come Internet (dove non è possibile determinare un confine fra le
varie reti territoriali che attraversano i singoli stati) ha creato un nuovo concetto il
cd. "meta-territorio" che sarebbe una sorta di territorio virtuale dove i
confini fra i vari stati sarebbero non fisici, ma logici. Internet, quindi secondo questa
costruzione dottrinaria è un meta-territorio.
La dottrina in esame a parere dello scrivente ha molti pregi quali la
corretta impostazione del problema, loriginalità della soluzione; lunico neo
è rappresentato da unincompatibilità di fondo tra il problema che si vuole
risolvere (natura giuridica) che richiede, comunque, unimpostazione giuridica nel
senso tradizionale del termine e la soluzione che ha connotati tuttaltro che
giuridici. Internet è già una realtà virtuale, non sembra opportuno ricorrere ad
unaltra costruzione virtuale per giustificarne la natura giuridica, anche perché
non bisogna dimenticare che coloro che operano in Internet sono soggetti reali i cui
comportamenti producono effetti nel mondo reale.
Una seconda dottrina pur condividendo limpostazione della prima
dottrina pone laccento sul connotato di sovranazionalità di Internet più che di
transnazionalità, quasi a voler sottolineare la portata del fenomeno che investe non il
singolo stato, ma tutte le nazioni dotate di uninfrastruttura di telecomunicazioni.
Questa dottrina più che ricorrere a costruzioni particolarmente audaci ritiene opportuno
ricondurre la problematica della natura giuridica di Internet nellambito
dellinquadramento giuridico di tutti i servizi di Internet, esaminando in
particolare il regime di responsabilità dellInternet Service Provider, del sysop da
intendersi come il gestore del sistema informatico, del proprietario delle infrastrutture
di rete.
La carenza di tale dottrina è piuttosto evidente: essa con notevole
abilità, aggira il problema, ma non lo risolve, anzi non lo affronta nemmeno.
Una terza dottrina soffermandosi sulla definizione di Internet come
procedimento di telecomunicazione a livello planetario, ritiene che Internet comporti
lavvento di unepoca nuova definita della "metapolitica", poiché
verrebbero superati gli attuali termini di riferimento politico quali lo Stato nazionale,
la sovranità limitata dal territorio (il cd. meta-territorio?), la definizione dei
confini e degli attributi di potere fra Stato e Stato etc.
Questa dottrina presenta per la verità gli inconvenienti sia della
prima che della seconda corrente dottrinaria, ma consapevole dei propri limiti imposta il
problema in termini molto generali senza entrare nello specifico, per cui in realtà alla
fine è forse la meno criticabile in quanto comunque sottolinea una prospettiva piuttosto
realistica di Internet.
Una quarta teoria sulla natura giuridica di Internet si fonda
prevalentemente sulla concezione anarchica e libertaria di Internet e viene enunciata per
la prima volta nella "Dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio" promulgata
da John Perry Barlow a Davos, in Svizzera, l8 febbraio 1996.
Sostanzialmente, secondo questa teoria, Internet è un Cyberspazio in
cui: