Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

sentenza 24/02/11
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Fermo restando che ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, deve tuttavia considerarsi anche che il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio di tale potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve verificare la ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.

N. 01037/2011REG.PROV.COLL.

N. 00505/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2006, proposto dal ***

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Commissariato del Governo per la Provincia Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il consigliere *************** e udito per l’Amministrazione resistente l’avvocato dello Stato Palmieri;

 

Considerato che:

il Commissariato del Governo presso la Provincia di Trento ha respinto l’istanza di naturalizzazione italiana presentata dall’appellante, cittadino marocchino risiedente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) legge 5 febbraio 1992, n. 91, “visto il certificato del casellario giudiziale n. 21/0000 in data 18 gennaio 2001, da cui emergono elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza”;

con la sentenza impugnata il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso presentato avverso il diniego, sul presupposto della ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nel valutare la domanda di concessione della cittadinanza italiana e della dimostrazione, desunta dal certificato del casellario giudiziale, di non completa integrazione nella comunità nazionale da parte del ricorrente, condannato nel 1995 per guida in stato d’ebbrezza;

il Giudice di primo grado ha reputato che le considerazioni positive espresse dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento nel parere favorevole allegato alla domanda dell’interessato, corredato dalla relazione della Questura di Trento e della Digos, non fossero idonee a condizionare le valutazioni definitive sulla personalità del richiedente;

– la sentenza merita, sul punto, la riforma chiesta con l’appello in esame, dal momento che, fermo restando che ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, va tuttavia sottolineato che il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve verificare la ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4862);

– nel caso di specie, il supporto istruttorio valorizzato dall’Amministrazione non appare completo, essendo stato del tutto obliato il parere ampiamente favorevole espresso dal Commissario del Governo di Trento a sostegno della richiesta dell’interessato, neppure citato o preso in considerazione dall’Amministrazione procedente nel provvedimento conclusivo del procedimento;

– inoltre, il contestato diniego ha fatto riferimento ad ‘elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza’, mentre in realtà – a fondamento dell’atto – è stato unicamente richiamato un decreto penale di condanna, emesso nel 1995 per la commissione di una contravvenzione;

– sussistono, quindi, i vizi di eccesso di potere dedotti con l’appello, che deve conseguentemente essere accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento che ne è oggetto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale dovrà determinarsi anche tenendo conto delle valutazioni favorevoli espresse nel corso del procedimento.

– le spese dei due gradi del giudizio vanno poste, come di regola, a carico della parte soccombente e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 505 del 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento che ne costituisce oggetto, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 4.000 (quattromila) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*******************, Consigliere

****************, Consigliere

******************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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