L’unita delibera attiene alla approvazione del programma di controllo sulla gestione per la regione Lombardia con riferimento alla amministrazione provinciale di Brescia quale ente assoggettato al controllo.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
in
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
Dott. *********** Presidente (relatore)
Dott. ***************** Consigliere
Dott. ************** Consigliere
Dott. ******************* Consigliere
Dott. ************* Consigliere
Dott. *************** Consigliere
Dott. ******************* Referendario
Dott. ******************** Referendario
nell’adunanza del 24 novembre 2005
Visto l’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 il quale dispone che la Corte dei conti definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche.
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003, in particolare, l’articolo 5, comma 2, secondo il quale le Sezioni regionali di controllo deliberano il proprio programma entro il 30 novembre di ciascun anno.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 148.
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare, l’articolo 7, comma 7, che disciplina il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti locali.
Vista la deliberazione n. 34/CONTR/PRG/05 del 27 ottobre 2004, con la quale le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno definito il quadro di riferimento programmatico, i criteri metodologici e gli indirizzi di coordinamento del controllo sulla gestione per il 2006.
Viste le indicazioni programmatiche espresse nell’adunanza del 16 novembre della Sezione delle Autonomie in merito all’adozione dei programmi di lavoro.
Udito il relatore, presidente ***********.
PREMESSO
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti la verifica, nei confronti degli enti locali, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma. La disposizione citata conferma il controllo sulla gestione degli enti locali attribuito alla Corte dall’articolo 3, commi 4 e 7, della legge n. 20/1994 e dall’articolo 148 del decreto legislativo n. 267/2000. La legge n. 131/2003 aggiunge, a quella verifica, l’accertamento della “sana gestione finanziaria” degli enti locali applicando, all’attività delle Sezioni regionali, la formula usata dall’articolo 248 del Trattato U. E. per determinare le funzioni della Corte dei conti europea. Per comprendere il significato della disposizione, si può perciò fare riferimento al concetto di accertamento della sana gestione finanziaria, definito dalla Corte dei conti europea, come la verifica eseguita “per stabilire se, in che misura e a quale prezzo, gli obiettivi di gestione siano stati raggiunti”.
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 attribuisce poi alle Sezioni regionali il compito di valutare, nell’ambito delle verifiche svolte, il funzionamento dei controlli interni, previsti dall’articolo 147 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 e, per quanto riguarda il collegio dei revisori, dagli articoli 234 – 241 del medesimo testo unico.
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 dispone che le Sezioni regionali di controllo riferiscano, sugli esiti delle verifiche, “esclusivamente” ai consigli provinciali e comunali, che sono quindi gli unici destinatari delle relazioni delle Sezioni, e ai quali spetta il giudizio definitivo sulla gestione delle rispettive amministrazioni, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nelle relazioni delle Sezioni regionali.
Allo scopo di rendere più proficuo il rapporto fra le Sezioni e i Consigli regionali, provinciali e comunali l’articolo 7, comma 9, della legge n. 131/2003, prevede che le Sezioni possano essere integrate da due componenti designati, rispettivamente, dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale, su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province, a livello regionale. I membri aggiunti hanno, infatti, il compito di permettere alla Sezione di svolgere il controllo sulla gestione degli enti locali, con una conoscenza più approfondita della realtà locale.
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 precisa, infine, la “natura collaborativa” del controllo esercitato dalle Sezioni regionali, nei confronti degli enti locali, dando sanzione legislativa ai principi dettati dalla Corte costituzionale, con la sentenza 12/27 gennaio 1995, n. 29, la quale definì il controllo sulla gestione “essenzialmente collaborativo”. Secondo la disposizione citata, il controllo sulla gestione ha quindi lo scopo di coadiuvare gli amministratori per “il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma” e per la salvaguardia della “sana gestione finanziaria” degli enti. La natura del controllo sulla gestione comporta che la Sezione eseguirà le verifiche sulle amministrazioni locali, applicando il metodo del confronto e del contraddittorio con gli amministratori delle province e dei comuni.
CONSIDERATO
La Sezione deve scegliere ogni anno le province e i comuni da inserire nel programma del controllo sulla gestione. Le scelte programmatiche devono però essere motivate “in modo da assicurare maggiormente, anche a garanzia dell’ente controllato, la razionalità e la trasparenza dell’attività della Sezione” (Corte costituzionale sentenza n. 29 del 1995).
Allo scopo di acquisire indicazioni per la scelta degli enti da inserire nel programma annuale del controllo, la Sezione ha tenuto riunioni con i rappresentanti dell’Unione delle Province lombarde e dell’ANCI Lombardia in data rispettivamente 12 luglio 2005, 24 luglio 2005 e 25 ottobre 2005.
RITENUTO
Il rispetto del “patto di stabilità interno”, da parte degli enti locali, è oggi fondamentale per gli equilibri della finanza pubblica, per cui la Sezione prende atto che, dai dati desunti dalla “Relazione al Parlamento sui risultati dell’esame della gestione finanziaria degli enti locali nell’esercizio 2003 nonché sugli andamenti di cassa, sul patto di stabilità interno e sull’indebitamento nell’esercizio 2004”, approvata con la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie, risulta che tutte le province della Lombardia hanno rispettato il patto di stabilità interno.
La scelta programmatica della Provincia deve pertanto vertere su motivazioni d’ordine socio-economico e territoriale, che hanno una determinante valenza sulla struttura, sulla rispondenza e sull’efficienza dei propri servizi.
Per quanto precede, la Sezione individua la provincia di Brescia al fine di valutare come l’ente abbia provveduto alla gestione dei servizi di propria competenza.
Per questi motivi
D E L I B E R A
E’ approvato il programma da svolgere nel 2006, individuando l’Amministrazione provinciale di Brescia quale ente da sottoporre al controllo sulla gestione.
Al termine della verifica, il magistrato istruttore predisporrà, non oltre il 30 novembre 2006, la relazione che, dopo l’approvazione della Sezione, sarà trasmessa al Consiglio provinciale di Brescia.
La presente deliberazione sarà inviata al Presidente del Consiglio provinciale di Brescia e sarà comunicata, a cura del Magistrato istruttore, al Presidente della Provincia.
Il Presidente f.f.- relatore
(***********)
Depositata in Segreteria il 29 novembre 2005
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa ****************)
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