Corte dei conti- deliberazione n. 8/2005 – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – approvazione del programma di controllo sulla gestione enti locali per il 2006

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La delibera che segue è approvativa del programma di controllo sulla gestione per gli enti locali per il 2006 per la regione Lombardia.
Deliberazione n. 8/2005
 
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
Dott. ***********                                      Presidente f.f.
Dott. *****************                               Consigliere
Dott. **************                                   Consigliere
Dott. *******************                               Consigliere
Dott.*************a                                     Consigliere
Dott. ***************                                  Consigliere
Dott. *******************                                    Referendario
Dott. ********************                           Referendario
nell’adunanza del 24 novembre 2005
Visto l’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 il quale dispone che la Corte dei conti definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche.
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con la successiva deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, secondo il quale le Sezioni regionali di controllo deliberano il proprio programma entro il 30 novembre di ciascun anno.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 148.
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, e, in particolare, l’articolo 7, comma 7, che disciplina il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti territoriali.
Vista la deliberazione n. 34/CONTR/PRG/05 del 27 ottobre 2005, con la quale le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno definito il quadro di riferimento programmatico, i criteri metodologici e gli indirizzi di coordinamento del controllo sulla gestione per il 2006.
Vista le deliberazioni approvate dalla Sezione autonomie in data 16 novembre 2005.
Udito il relatore, presidente ***********.
PREMESSO CHE
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti la verifica, nei confronti degli enti territoriali diversi dallo Stato che compongono la Repubblica, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma. La disposizione citata conferma il controllo sulla gestione degli enti locali attribuito alla Corte dall’articolo 3, commi 4 e 7, della legge n. 20/1994 e dall’articolo 148 del decreto legislativo n. 267/2000. La legge n. 131/2003 aggiunge, a quella verifica, l’accertamento della “sana gestione finanziaria” degli enti locali applicando, all’attività delle Sezioni regionali, la formula usata dall’articolo 248 del Trattato U. E. per determinare le funzioni della Corte dei conti europea. Al fine di comprendere il significato della disposizione, occorre fare riferimento, quindi, al concetto di accertamento della sana gestione finanziaria, definito dalla Corte dei conti europea, come la verifica eseguita “per stabilire se, in che misura e a quale prezzo, gli obiettivi di gestione siano stati raggiunti”.
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 attribuisce poi alle Sezioni regionali il compito di valutare, nell’ambito delle verifiche svolte, il funzionamento dei controlli interni, previsti dall’articolo 147 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali (n. 267/2000) e, per quanto riguarda il collegio dei revisori, dagli articoli 234 – 241 del medesimo testo unico.
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 dispone che le Sezioni regionali di controllo riferiscano, sugli esiti delle verifiche, “esclusivamente” ai consigli provinciali e comunali, che sono quindi gli unici destinatari delle relazioni delle Sezioni, e ai quali spetta il giudizio definitivo sulla gestione delle rispettive amministrazioni, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nelle relazioni delle Sezioni regionali.
Allo scopo di rendere più proficuo il rapporto fra le Sezioni e i Consigli regionali, provinciali e comunali l’articolo 7, comma 9, della legge n. 131/2003, prevede che le Sezioni possano essere integrate da due componenti designati, rispettivamente, dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali, e, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale, su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province, a livello regionale. I membri aggiunti hanno, infatti, il compito di permettere alla Sezione di svolgere il controllo sulla gestione degli enti locali, con una conoscenza più approfondita della realtà locale.
L’articolo 7, comma 7, della legge n. 131/2003 precisa, infine, che il controllo esercitato dalle Sezioni regionali, nei confronti degli enti locali, ha “natura collaborativa”, dando sanzione legislativa ai principi dettati dalla Corte costituzionale, con la sentenza 12/27 gennaio 1995, n. 29, la quale definì il controllo sulla gestione “essenzialmente collaborativo”. Secondo la disposizione citata, il controllo sulla gestione ha quindi lo scopo di coadiuvare gli amministratori per “il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma” e per la salvaguardia della “sana gestione finanziaria” degli enti. La natura del controllo sulla gestione comporta che la Sezione esegua le verifiche sulle amministrazioni locali, applicando il metodo del confronto e del contraddittorio con gli amministratori delle province e dei comuni interessati.
CONSIDERATO CHE
La Sezione deve scegliere ogni anno le Province e i Comuni da inserire nel programma del controllo sulla gestione. Le scelte programmatiche devono essere motivate “in modo da assicurare maggiormente, anche a garanzia dell’ente controllato, la razionalità e la trasparenza dell’attività della Sezione” (Corte costituzionale sentenza n. 29 del 1995).
Allo scopo di acquisire indicazioni relative alle modalità di individuazione degli enti da inserire nel programma annuale del controllo, la Sezione ha tenuto 3 riunioni, con i rappresentanti dell’Unione delle Province lombarde e dell’ANCI Lombardia in data rispettivamente 12 luglio 2005, 29 luglio 2005 e 25 ottobre 2005.
RITENUTO CHE
Il rispetto del “patto di stabilità interno”, da parte degli enti locali, è oggi fondamentale per gli equilibri della finanza pubblica. Il contenimento dei saldi finanziari, di cassa e di competenza, entro obiettivi programmati, posto dagli articoli 29 e 34, commi 11/13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) integrati dall’articolo 3, commi 50 e 169, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), a carico delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è l’obiettivo che, in questi anni, impegna maggiormente gli amministratori locali.
Da ultimo, i criteri posti a base del patto di stabilità interno hanno subito una ulteriore modifica con la fissazione di vincoli di crescita della spesa corrente e di conto capitale di cassa e di competenza ai sensi dell’articolo 1 comma 21 e seguenti della legge 30 dicembre 2004 n. 311(legge finanziaria 2005) così come integrata dal d.l. 31 marzo 2005 n. 44 convertito nella legge 31 maggio 2005 n. 88.
Sulla base delle considerazioni esposte, la Sezione, proseguendo nella direzione intrapresa con il programma per l’anno 2005, approvato con la delibera n. 5 del 30 novembre – 13 dicembre 2005, ritiene di scegliere i Comuni della Regione Lombardia da inserire nel programma del controllo sulla gestione per l’anno 2006, fra quelli che, secondo le risultanze dei controlli effettuati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti non sarebbero riusciti a rispettare il patto di stabilità interno nell’anno 2004.
L’organo competente ad accertare il mancato rispetto del patto di stabilità è il Collegio dei revisori di ciascun ente e, a livello di finanza pubblica aggregata, l’accertamento è demandato, dall’art. 7 comma 7 della legge n. 131 del 2003, alla Sezione Autonomie della Corte dei conti che si basa sui dati di bilancio inviati dai singoli enti. Conseguentemente i dati relativi agli enti locali della Lombardia che non avrebbero rispettato i parametri previsti dal patto di stabilità interno sono desunti dalla “Relazione al Parlamento sui risultati dell’esame della gestione finanziaria degli enti locali nell’esercizio 2003 nonché sugli andamenti di cassa, sul patto di stabilità interno e sull’indebitamento nell’esercizio 2004”, approvata con la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 6/05 del 13 luglio 2005; fatta salva ogni opportuna verifica con il Collegio dei revisori di ciascun ente, in relazione all’effettiva situazione di ogni Comune.
Gli accertamenti della Sezione autonomie costituiscono la fonte per individuare i Comuni nei confronti dei quali opereranno le verifiche di questa Sezione che riguarderanno l’incidenza sulla gestione degli enti nell’anno 2005, delle conseguenze che, ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e 34, della legge n. 311/2004, derivano dal mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi programmatici di cassa e di competenza, vale a dire:
a) blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
b) blocco dell’indebitamento per gli investimenti;
c) contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 10%.
La verifica della Sezione sarà diretta anche ad accertare i motivi che hanno impedito a ciascun ente il raggiungimento dei saldi programmatici: se dipenda da disfunzioni amministrative o da fattori esterni che hanno costretto gli amministratori ad affrontare spese non comprimibili.
Dagli accertamenti svolti dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, è risultato che nel 2004 non sarebbero riusciti a rispettare il patto di stabilità interno i seguenti Comuni:
-Dalmine (BG)
-Scanzorosciate (BG)
-Treviolo (BG)
-Urgnano (BG)
-Darfo Boario Terme (BS)
-Codogno (LO)
-Abbiategrasso (MI)
-Agrate Brianza (MI)
-******** (MI)
-Brugherio (MI)
-Buccinasco (MI)
-Cornate D’Adda (MI)
-Limbiate (MI)
-Locate Di Triulzi (MI)
-Novate Milanese (MI)
-San Giuliano Milanese (MI)
-Castiglione Delle Siviere (MN)
-******* (MN)
-Lonate Pozzolo (VA)
-Luino (VA)
e, pertanto, questa Sezione effettuerà la predetta verifica in relazione a tali enti, anche con riferimento al funzionamento dei controlli interni.
Inoltre, considerata la competenza della Sezione ad effettuare il controllo successivo sulla gestione degli enti territoriali, si ritiene opportuno esaminare alcuni aspetti particolarmente significativi della gestione degli enti in questione, indipendentemente dal fatto che ciascuno di essi abbia, o meno, conseguito gli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.
Tale impostazione risulta, peraltro, coerente con gli indirizzi fissati dalla Deliberazione n. 31/CONTR/PRG/05 del 27 ottobre 2005, con la quale le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno previsto, tra i criteri metodologici da adottare da parte delle Sezioni Regionali, “la valutazione dei risultati della gestione dei servizi”.
In particolare, verranno sottoposti a verifica i seguenti servizi definiti secondo la classificazione contenuta nell’art. 2 del d.p.r. 31 gennaio 1996, n. 194:
1)                              nell’ambito della funzione 9 “Gestione del territorio e dell’ambiente”, il servizio n. 05 “Smaltimento rifiuti”;
2)                              nell’ambito della funzione 10 “Settore sociale”, i servizi n. 01 “Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori” e n. 03 “Strutture residenziali e di ricovero per anziani”.
Da ultimo, da un lato ritenuta la competenza della Sezione ad effettuare ulteriori indagini, anche al fine di definire le metodologie e i criteri necessari per programmare l’attività futura e, dall’altro, considerata l’incidenza che comporta sulla finanza pubblica il ricorso, sempre più diffuso, da parte dei Comuni e delle Province alla costituzione di società a capitale pubblico, totale o parziale, per lo svolgimento si servizi pubblici o per altre finalità proprie dell’ente, la Sezione ritiene opportuno dar corso alla formazione di una banca dati nella quale vengano inseriti i dati significativi e salienti relativi a tutte le società di capitali partecipate dai Comuni o dalle Province della Lombardia. A questo proposito nel corso dell’anno verranno richieste ai Comuni e alle Province della Lombardia le informazioni necessarie per la costituzione della banca dati
Per questi motivi
D E L I B E R A
E’ approvato il programma del controllo sulla gestione degli enti locali, da svolgere nel 2006, secondo quanto indicato e specificato nella parte motiva della presente delibera.
Al termine delle verifiche i magistrati istruttori predisporranno, non oltre il 30 novembre 2006, le relazione che, dopo l’approvazione da parte della Sezione, saranno trasmesse ai Consigli comunali interessati.
Analogamente entro il 30 novembre 2006 i magistrati istruttori riferiranno alla Sezione in ordine alle attività intraprese per la costituzione della banca dati delle società di capitali partecipate da Comuni o Province della Lombardia.
La presente deliberazione sarà inviata ai Presidenti dei Consigli comunali e sarà comunicata, a cura del Magistrato istruttore, ai Sindaci di detti Comuni.
 Il Presidente f. f. – relatore
                                                                   (***********)
 
 
Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2005
Il Direttore della Segreteria
 (dott.ssa ****************)
 

Francaviglia Rosa

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