La decisione della sezione giurisdizionale lucana affronta la questione del danno erariale correlato allo svolgimento dell’attività medico-chirurgica da sempre oggetto d’attenzione da parte dei giudici contabili e non .
Sotto il profilo della responsabilità civile, quella del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell’art.1176, II comma, c.c. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all’art. 2236, II comma, c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all’onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l’intervento era di facile esecuzione e al medico che l’insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza (C. Cass. civ., III sez. n. 4852/99).
Ciò premesso si può arguire che secondo la giurisprudenza civile il "medico risponde anche per colpa lieve, allorché, per omissione di diligenza e inadeguata preparazione, provochi un danno nell’esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica" (*********).
Per quanto riguarda la graduazione della colpa necessaria al configurarsi della responsabilità amministrativa del medico si rammenta che: “Mentre nel processo civile la colpa dei medici professionisti viene richiesta in grado elevato solo quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.) e quindi per l’imperizia e non anche per la valutazione della prudenza e della diligenza, per la quale è sufficiente la colpa lieve (art. 1176 c.c.), nel giudizio di responsabilità amministrativa è sempre richiesta la colpa grave, non solo per l’imperizia ma anche per l’imprudenza e la negligenza. Pertanto, al fine di configurare ipotesi di responsabilità del medico non basta che il comportamento che ha cagionato l’evento dannoso sia stato riprovevole in quanto non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il medico stesso, usando la dovuta diligenza, abbia potuto prevedere e prevenire l’evento verificatosi; ne consegue che in caso di errore professionale, perché possa parlarsi di responsabilità del medico per colpa grave, si deve accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità, o l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, o il difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria, o la temerarietà sperimentale ed ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure del prestatore d’opera.” (Corte Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n.236/98).
Negli stessi termini si è espressa anche la sezione pugliese: “Nel caso di esercenti le cosiddette professioni intellettuali, la colpa grave necessaria per il sorgere della responsabilità amministrativa corrisponde a quella delineata dall’art. 2236 c.c., cosicché per i sanitari la responsabilità deve essere circoscritta ai casi di negligenza e imperizia gravi, riconducibili all’inosservanza delle metodiche diagnostiche e terapeutiche dettate dalla scienza medica in quella disciplina, secondo il livello raggiunto dalla ricerca e impiegato normalmente nella pratica nosografica, tenendo però conto più che dell’esito finale dell’esame o intervento eseguito, dei mezzi impiegati per conseguirlo e perciò del comportamento del medico conforme alle regole della deontologia professionale che postulano il suo scrupoloso impegno, con diligenza superiore alla media, nell’uso di tutte le tecniche dettate dalla scienza clinica e di ogni altro accorgimento suggerito dalla comune esperienza.” (Corte Conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n.11/99); in senso conforme (Corte Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n.544/02); .
Appare chiaro quindi come il giudizio di responsabilità civile innanzi all’a.g.o. e quello di responsabilità amministrativa innanzi al giudice contabile si muovono su piani diversi, sia perché sono finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente distinti, sia perché diversi sono i parametri normativi cui essi fanno riferimento.
I fatti sui quali si pronuncia il Giudice civile si iscrivono nel rapporto tra l’ente pubblico e i soggetti danneggiati, da cui consegue che il giudizio relativo è finalizzato all’accertamento della colpa dell’ente nella sua unitaria struttura, prescindendo dalla valutazione dei comportamenti dei singoli soggetti operanti nel complesso sanitario.
I fatti su cui è, invece, chiamato a pronunciarsi il giudice contabile si iscrivono, invece, nel (diverso) rapporto di servizio che lega i dipendenti pubblici all’ente e il relativo giudizio è finalizzato all’accertamento di responsabilità personali e, in particolare, ad acclarare, nell’ordine: 1) se le condotte soggettive abbiano assunto efficienza causale nel determinismo dell’evento dannoso; 2) se dette condotte siano state contrarie ad obblighi di servizio; 3) se la violazione di obblighi di servizio sia stata connotata da dolo o colpa grave (Corte dei conti – III Sez. giur. centr. App. sent. n.124/2000).
Parimenti va però precisato che tale ultimo postulato presupponente la sussistenza del rapporto di servizio quale criterio imprescindibile per il corretto incardinamento della giurisdizione contabile, è da intendersi oramai assorbito dalla nuova conformazione dell’illecito erariale da intendersi quale danno alle pubbliche finanze, invocabile in ogni ipotesi di maneggio od utilizzo di pubblico denaro ed in correlazione ad ogni tipo di rapporto fra agente responsabile di nocumento ed ente leso (*****, 2006- *******, 2006-************, 2006).
Con riferimento infine al contenuto della vicenda in esame, i giudici pronunciano la condanna dei medici per colpa grave poiché, in occasione di un parto cesareo, dimenticano una garza laparotomia nell’addome di una paziente per la rimozione della quale quest’ultima viene costretta a sottoporsi ad un successivo intervento chirurgico a spese del nosocomio.
Secondo i giudici, infatti, non è ammissibile, che medici chirurghi preposti all’ordinario espletamento di pratiche operatorie consuete e “routinarie”, pongano in essere omissioni ed errori di siffatto genere; tali omissioni, al contrario, evidenziano superficialità di condotta e leggerezza operatoria meritevoli di adeguata sanzione risarcitoria. E ciò anche in assenza di particolari condizioni di urgenza o di confusione che oggettivamente possano qualificare come “scusabile” l’errore professionale in cui gli stessi incorsero.
Di seguito la sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 204/2006/R
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. ********************** Presidente
Dott. ******************** Consigliere Rel.
Dott. ******* ***** Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.75/R del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore Regionale in data 5.3.1998, nei confronti di:
– ****************** e *************** rappresentati e difesi dagli avv.ti **************** e ****************** e presso lo studio di quest’ultimo sito in Potenza alla Via Pretoria, n.118 elettivamente domiciliati;
Visto l’atto introduttivo del giudizio, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 4 luglio 2006, con l’assistenza del Segretario ************************, il Consigliere relatore dr. ********************, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore ******** dott. ***************, assenti i difensori costituiti degli odierni convenuti.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato presso la segreteria in data 5.3.1998 il Procuratore Regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i signori ****************** e *************** per quivi sentirli condannare “pro-quota” al pagamento in favore dell’Erario della complessiva somma di L. 5.295.000 del vecchio conio, oltre accessori di legge, a titolo di responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di un fatto dannoso per grave colpa professionale.
Sinteticamente può affermarsi che le ragioni della pretesa creditoria sono ravvisabili nel fatto che gli odierni convenuti , nella loro qualità di sanitari operanti presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Chiaromonte , ebbero ad effettuare un intervento per parto cesareo in data 2.2.1996 sulla persona della sig.ra ***************, durante il quale sarebbe stata dagli stessi “dimenticata” nell’addome della paziente una garza laparotomica con la conseguenza che la puerpera dovette sottoporsi nell’aprile di quell’anno ad un nuovo intervento per la rimozione di tale corpo estraneo, intervento il cui costo (in base al D.R.G.) è quantificabile in L. 5.295.000: tale somma costituiva , e costituisce un danno per la P.A. di cui -appunto – vengono ora chiamati a rispondere i convenuti ********* e ******** – medici autori dell’intervento chirurgico – al fine di assicurarne il ristoro.
Il Procuratore regionale fondava dunque le proprie richieste risarcitorie sul presupposto che i predetti sanitari avevano lasciato nell’addome della Garofano una garza laparotomica durante l’intervento chirurgico da loro compiuto nel 1996 in occasione del taglio cesareo subito dalla predetta, per la nascita del secondo figlio, e supportava tale tesi con una consulenza tecnica di parte.
Evidenziando l’inescusabile colpa professionale in cui erano incorsi i sanitari ********* e ********,concludeva chiedendo la condanna dei convenuti all’integrale ristoro dei danni , da attribuirsi nella misura del 60% per il primo (in quanto primo operatore sanitario) e 40% per il secondo (in quanto assistente).
Fissata l’udienza di discussione del giudizio e notificato alle parti interessate l’atto di citazione con il pedissequo decreto, si instaurava ritualmente il contraddittorio e si costituivano in giudizio entrambi i convenuti per patrocinio congiunto degli avv.ti ******* e ******** i quali chiedevano il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in punto di fatto e di diritto.
In particolare nella memoria di costituzione i convenuti, rilevando la natura assolutamente indiziaria del processo attivato nei loro confronti , evidenziavano come non vi fosse alcuna prova del fatto che la garza laparotomica rimossa dall’addome della Garofano con l’intervento effettuato nell’aprile 1996 fosse ivi stata “dimenticata” (o “smarrita”) nel corso dell’operazione per taglio cesareo dagli stessi condotta nel febbraio dello stesso anno.
Ricordavano – in particolare – che la predetta paziente aveva subito un primo taglio cesareo nel 1993 e che il corpo estraneo ben poteva essere stato lasciato in quell’occasione, come talune considerazioni del consulente di parte lasciavano intendere.
Supportavano tali argomentazioni con idonea c.t.p. e concludevano per il rigetto della domanda o, in subordine , per l’espletamento di un’esauriente c.t.u.
All’udienza di discussione del 24.9.1998, dopo l’esposizione del consigliere relatore, prendevano la parola i rappresentanti delle parti che ulteriormente argomentavano a sostegno delle rispettive tesi riportandosi alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei proprie scritti defensionali.
Indi la causa veniva trattenuta per la decisione che veniva adottata nelle forme di un’ordinanza istruttoria in quanto il Collegio, attesa la natura squisitamente tecnica della controversia, riteneva utile ai fini di più informata giustizia interpellare sui fatti in contestazione un organo tecnico che, nel caso di specie, veniva individuato nell’Uffcio medico-legale presso il Ministero della Sanità.
Acquisito il parere espresso da tale organismo, veniva fissata la discussione del giudizio per l’udienza del 16.12.1999.
In prossimità della predetta udienza la difesa dei convenuti depositava ulteriore memoria con allegato supplemento di c.t.p. con cui contestava le conclusioni affermative di responsabilità cui era pervenuto l’interpellato U.M.L.
In particolare l’avv. ******* evidenziava come la consulenza dell’U.M.L. fosse affetta da vari vizi sia sotto il profilo procedurale che sostanziale: sotto il primo profilo eccepiva la violazione del diritto di difesa dei propri assistiti che non avevano potuto partecipare alle operazioni peritali, mentre sotto il secondo si riportava alle note integrative del Prof. Strada con cui si contestavano motivatamente da un punto di vista medico-legale le conclusioni affermative di responsabilità cui era pervenuto l’organo di consulenza interpellato.
Nel corso dell’udienza, il P.M. evidenziava come anche la Procura non fosse stata presente alle operazioni peritali e come, comunque, le conclusioni rassegnate dall’U.M.L. fossero assolutamente condivisibili in quanto il “reperto” era stato ritrovato in una posizione tale nell’addome della ******** che non poteva lasciare presumere alcuna “retrodatazione” della contestata superficiale dimenticanza o leggerezza.
La difesa ribadiva quanto riportato negli scritti depositati e concludeva chiedendo dichiarasi la nullità della perizia acquisita e, comunque, l’estraneità dei propri assistiti ai fatti contestati eventualmente previa sospensione del giudizio, attesa l’imminenza del dibattimento penale sugli stessi fatti .
All’esito la causa veniva trattenuta per la decisione, che veniva nuovamente rinviata per consentire l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione considerati come necessari già all’esito della prima udienza di discussione con la precedente ordinanza e che, allo stato della controversia, non risultavano esservi per risolvere i dubbi nascenti dalle contrapposte prospettazioni tuttora emergenti e non composte dall’insoddisfacente parere medico legale acquisito e motivatamente contestato.
Ciò non tanto per le eccezioni di natura processuale sollevate dalla difesa dei convenuti, in quanto in effetti più che di vera e propria C.T.U. nelle forme del codice di rito si era in quella sede disposta l’acquisizione di un parere medico-legale più precipuamente inquadrabile nell’ipotesi di informazioni presso altra pubblica amministrazione di cui all’art.213 c.p.c.
Del resto una sorta di “par condicio” si era realizzata anche in tale sede attraverso la mancata convocazione di entrambe le parti alla fase di redazione del parere “de quo”.
Quanto perché una decisione di merito non poteva fondarsi solo sull’acquisito parere, attese, come detto, le puntuali contestazioni scientifiche mosse allo stesso dal Prof. Strada.
E pertanto la Sezione, si ritiene opportuno, all’esito della richiamata precedente udienza, anche per ragioni di economia processuale, ed attesa l’incontestata affermazione dell’imminenza del dibattimento presso il Tribunale di Lagonegro del giudizio penale nei confronti degli odierni convenuti per il medesimo fatto per cui era processo anche in questa sede, di acquisire tutti gli elementi di prova forniti in quella sede, al fine di valutare se il complesso degli atti così risultante potesse essere sufficiente per fondare una sentenza da parte del Collegio, ovvero se dovesse sospendersi il presente giudizio o ancora se dovesse procedersi ad ulteriori attività autonome di ricerca della prova.
Per tutte le suesposte considerazioni il Collegio, confermando la natura squisitamente tecnica del “thema decidendum” della presente controversia, e rappresentando l’utilità degli ulteriori elementi istruttori derivanti dal processo penale pendente, in attesa della definizione dello stesso a carico degli odierni convenuti presso il Tribunale di Lagonegro, già fissato per l’udienza del 20.1.2000, disponeva l’acquisizione, presso il predetto Tribunale, di copia degli atti processuali relativi al giudizio penale colà pendente a carico di ****************** e ***************.
Il giudizio penale veniva definito con sentenza della Suprema Corte di Cassazione in data 11.9.2003 che rigettava i ricorsi proposti dagli odierni convenuti avverso al sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Potenza, con cui veniva sostanzialmente confermata la declaratoria di responsabilità penale in capo ai medesimi già contenuta nella pronuncia del Giudice di prima cure.
Pertanto la locale Procura Regionale attrice, essendo venuta a conoscenza dell’intervenuto epilogo della predetta vicenda giudiziale penale chiedeva la fissazione di una nuova udienza di discussione della controversia.
Nel corso della odierna pubblica udienza, assenti i difensori costituiti degli odierni convenuti, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, intervenuto in udienza per espressa delega del Procuratore Regionale ribadiva, ulteriormente dispiegandole le ragioni della posizione di causa.
DIRITTO
L’attività istruttoria sollecitata e disposta da questo Giudicante all’esito delle due precedenti udienze è stata finalizzata, osserva il Collegio in doverosa premessa ricognitiva degli elementi essenziali della vicenda oggi riproposta (al proprio) all’esame, dalla esigenza di recare apprezzabile chiarezza, utile alla serena ed effettiva definizione del giudizio, sui presupposti fattuali ed operativi sui quali la Procura Regionale ha fondato il proprio impianto accusatorio ed affermativo di responsabilità verso gli odierni convenuti ******** e *********, medici ginecologi in servizio presso l’Ospedale di Chiaromonte, ed autori dell’intervento di parto cesareo che, nel febbraio 1996, cagionò, a causa della mancata estrazione di una garza laparotomica dall’addome della partoriente – sig.ra *************** – la necessità di disporre, a poco meno di tre mesi della predetta operazione, un nuovo intervento chirurgico, con conseguenti costi ulteriori ed ingiustificabili, costituenti sicuro danno per le ragioni finanziarie dell’amministrazione sanitaria di appartenenza.
L’anello debole del percorso ricostruttivo della vicenda di danno, sul quale la Difesa dei convenuti si è battuta anche attraverso la produzione di puntuali e motivate consulenze tecniche intese a smentire le conclusioni cui era pervenuta l’attività consulenziale disposta “ex officio”, era costituito dalla riconducibilità dell’errore operatorio manifestatosi nella incresciosa “scoperta” della garza laparotomica nell’addome della sig.ra ********, alla condotta operatoria e professionale dei due medici autori dell’intervento del febbraio del 1996, e non, invece, e come da questi ultimi sostenuto, a quella dei medici ginecologi che, nell’anno 1993 e dunque tre anni prima, effettuarono sulla stessa paziente un primo intervento di parto cesareo.
La rilevanza dell’esatta ricostruzione della dinamica del nesso causale deriva dalla evidente necessità di individuare le figure soggettive alle quali imputare, secondi i conosciuti schemi della responsabilità amministrativo contabile, le conseguenze dannose, economicamente valutabili, ricadenti sull’Erario Pubblico.
I risultati documentali e probatori offerti dalla lettura della sentenza penale di condanna emanata in sede di giudizio di appello, definito il 5.12.2002 con sentenza n.550/02 confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza dell’11.9.2003, appaiono sufficientemente chiari ed esaustivi al fine dell’accertamento e della dichiarazione di responsabilità amministrativa da ascriversi in testa agli odierni convenuti.
Da una serena ed attenta lettura delle richiamate risultanze processuali, che hanno avuto il pregio di ricostruire minuziosamente l’andamento dei fatti e delle valutazioni fenomeniche e medico legali che gli stessi hanno caratterizzato, può ricavarsi che indubitabilmente la mancata asportazione della garza laparotomica dall’addome della sig.ra ******** si è verificata nel corso ed all’esito dell’intervento di taglio cesareo effettuato dai dottori ********* e ******** nel febbraio del 1996.
E’ stato, infatti, dimostrato che, anche a voler supporre che la garza, introdotta nell’addome oltre due anni e mezzo prima, vale a dire in occasione del primo intervento operatorio del 1993, si sia infettata solo nel successivo arco di tempo compreso negli ultimi quarantacinque giorni successivi al secondo taglio cesareo del 1996, occorrerebbe accettare la indimostrabile tesi della “non avvertibilità” della presenza della garza stessa nell’addome in un significativo lasso temporale: ipotesi, come detto, inaccettabile a causa della voluminosità del corpo estraneo e della irriconoscibilità dello stesso anche attraverso gli esami ecografici cui “medio tempore” la paziente era stata sottoposta.
In realtà, come bene evidenziato nel corso del giudizio penale a cui questo Giudice ha voluto far riferimento per acquisire maggiore e definitiva certezza dei fatti, la garza laparotomica, anche se “dimenticata” in occasione del primo intervento, ben poteva, e doveva, essere individuata e rimossa in occasione del secondo intervento.
Tuttavia, questa ora descritta si atteggia come ipotesi secondaria e subordinata a quella principale risultante dall’accertamento effettuato attraverso le disposte perizie ed il confronto che sulle stesse si è svolto. La verità indiscutibile che emerge dal complesso degli atti probatori raccolti, e che questo Giudice intende acquisire in pienezza di risultati, è che la garza laparotomica venne colpevolmente lasciata, o dimenticata, nell’addome della paziente nel corso del secondo intervento di taglio cesareo effettuato nel 1996.
L’accertamento della sussistenza del fatto e la riferibilità dello stesso agli odierni convenuti, sì come risultante dal processo penale definito, costituisce momento di significativa ed irrinunciabile incidenza del giudizio penale nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile.
Tali elementi, pertanto, costituiscono punto di riferimento e di orientamento per l’affermazione della responsabilità amministrativo contabile quando con essi concorrano anche quelli riferiti alla rilevanza dell’elemento psicologico soggettivo, ravvisabile, come è noto, nel dolo o nella colpa grave.
Con riferimento alla colpa, questo giudice osserva che nel caso di specie, essa è sicuramente grave, versandosi non già in un caso di errore diagnostico, bensì in una fattispecie di grave negligenza colpevolmente serbata in occasione della ordinaria esecuzione delle procedure e delle tecniche chirurgiche: trattasi, come anche evidenziato dal Giudice penale, dell’omesso espletamento della c.d. “conta delle garze”, che serve a verificare che all’esito dell’intervento chirurgico residui un numero di garze pari alla differenza tra quelle a disposizione prima di cominciare l’intervento e quelle in concreto utilizzate.
E poiché, come efficacemente e compiutamente delineato dalle Sezioni Riunite che ebbero ad occuparsi della nozione, la colpa grave si fonda sulla evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta, sì da concretizzarsi l’inosservanza del minimo di diligenza richiesta nel caso concreto ovvero in una grossolana imperizia, superficialità e noncuranza, è da ritenersi sicuramente, e con serenità di giudizio, che la condotta serbata nel caso in esame dagli odierni convenuti integri pienamente i paradigmi valutativi ora descritti.
Non è, in altre parole, ammissibile, che medici chirurghi preposti all’ordinario espletamento di pratiche operatorie consuete e “routinarie”, pongano in essere omissioni ed errori di siffatto genere. Tali omissioni, al contrario, evidenziano superficialità di condotta e leggerezza operatoria meritevoli di adeguata sanzione risarcitoria. E ciò anche in assenza di particolari condizioni di urgenza o di confusione che oggettivamente possano qualificare come “scusabile” l’errore professionale in cui gli stessi incorsero.
Non vi è, pertanto, dubbio che gli odierni convenuti vadano considerati responsabili del danno cagionato alla A.S.L. n.3 di ********* sì come delineato, configurato e quantificato dalla Procura Regionale attrice, ed identificabile nel costo sostenuto per l’effettuazione dell’ingiustificato, ed incresciosamente necessario, successivo intervento operatorio finalizzato unicamente alla rimozione della garza laparotomica.
Tale danno risulta essere pari alla somma di € 2.734,64 comprensiva di rivalutazione monetaria in esclusivo riferimento alla generiche difficoltà operatorie comunque ravvisabili nel contesto di ogni intervento chirurgico, e dunque valutabili “in re ipsa”: siffatto danno è da essere ripartito, senza vincolo di solidarietà tra i due medici odierni convenuti nella richiesta proporzione del 60% al dott. *********, nella qualità di primo operatore sanitario, e del 40% al dott. ********, nella qualità di secondo operatore sanitario.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:
a) condanna i signori dottori ****************** e *************** al risarcimento del danno in favore della ASL n.3 di ********* nella misura di € 2.734,64 nella rispettiva percentuale del 60% e del 40%. Interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza;
b) le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 463,14=
( Euro quattrocentosessantatre/14).
Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2006.
Il Relatore Il Presidente
dott. ******************** dott. **********************
F.to ******************** ***************************
Depositata in Segreteria il 14.09.2006
Il Dirigente
( dott. *************)
F.to *************
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