Corte dei conti – pensionistica – questione di massima n. 2/2006 – divieto di cumulo indennita’ integrativa speciale

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La Corte dei Conti, a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pronunciando sulla questione di massima proposta dalla Seconda sezione centrale di appello con ordinanza n. 097/2005/A afferma che, per il titolare di due pensioni, resta fermo il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali di cui dall’art. 99, comma secondo, del D.P.R. 1092/1973, con l’integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 494/1993 e cioè con salvezza comunque dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dichiara inammissibile il quesito relativo alla conformità a Costituzione di detto divieto.
 
 
CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
Presidente: ********************** – Relatore: **************
 
F A T T O
 
La Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello con ordinanza n. 97/2005/A del 3 novembre 2005 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima così formulata: “se permane nel nostro ordinamento il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale nell’ipotesi di godimento di plurimi trattamenti pensionistici e, in caso di risposta affermativa, se la persistenza di tale divieto sia conforme a Costituzione”.
La questione è stata proposta in sede di giudizio di appello avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 327/2001 del 29 marzo 2001, promosso dai sigg. P.C., M.P., G.P., M.M., tutti rappresentati e difesi dall’*****************.
Nel gravame gli appellanti tra l’altro hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla percezione dell’indennità integrativa speciale su ambedue i trattamenti pensionistici di cui sono in godimento.
La Sezione remittente espone che il problema della permanenza o meno del divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale, nell’ipotesi di contemporaneo godimento di due o più trattamenti pensionistici ha lacerato la giurisprudenza di questa Corte. Sul punto le Sezioni Riunite si sono pronunziate con la sentenza n. 14/2003/QM, la quale ha affermato la persistenza del divieto, precisando che “in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione è vietato il cumulo della indennità integrativa speciale; il titolare di due pensioni ha peraltro diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
Nonostante la pronunzia delle Sezioni Riunite permane il contrasto giurisprudenziale: ed infatti la Terza Sezione giurisdizionale centrale con numerose sentenze, che hanno come capostipite la n. 403/2003, ha affermato l’inesistenza del divieto di cumulo. A sua volta la Sezione di appello per la Regione Sicilia ed altre Sezioni territoriali, pur aderendo formalmente alla tesi delle Sezioni Riunite sulla persistenza del divieto, hanno ritenuto che esso si pone in contrasto con i principi della Costituzione ed hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli articoli 3 e 38 Costituzione.
La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 89 in data 8 marzo 2005. La Corte Costituzionale ha rilevato che, secondo un principio non discusso e più volte espressamente affermato, “una normativa non è illegittima perché suscettibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in armonia con la Costituzione”.
La Corte, rilevato che “i remittenti non hanno espressamente affermato che nessuna altra interpretazione della norma censurata è possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità da loro manifestati, e tantomeno hanno esposto le ragioni di tale esclusione”, ha ritenuto che le veniva chiesto di dirimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria e, conseguentemente, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
La pronunzia del giudice delle leggi ha determinato una riflessione da parte della Terza Sezione centrale la quale, con sentenza n. 210 in data 14 aprile 2005, riesaminando la propria posizione, ha ritenuto che l’ordinanza 89/2005 ha implicitamente confermato l’abrogazione del divieto di cumulo.
In particolare la Terza Sezione ha svolto le seguenti considerazioni: “il motivo che ha indotto alla rimessione (ancora una volta) della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, risiede (coma la stessa Corte Costituzionale ha chiaramente sintetizzato) nella “domanda” intesa a conoscere se l’articolo 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 doveva considerarsi (continuare a considerarsi) costituzionalmente illegittimo anche dopo la sentenza n. 494 del 1993 della Corte Costituzionale.
Trattasi della stessa domanda che si era posta da tempo questa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale e alla quale, sempre da tempo, era stata data risposta nel senso che l’articolo in questione (99, secondo comma), anche a volerlo ritenere non totalmente espunto dall’ordinamento giuridico, non poteva più sospettarsi di illegittimità costituzionale in quanto, dopo la sentenza n. 494 del 1993 della Corte Costituzionale (e ancor più sicuramente dopo la sentenza n. 516 del 2000 e l’Ordinanza n. 517 dello stesso anno) lo stesso, anche se lo si voleva considerare solo “manipolato”, poteva e, quindi, doveva essere letto in chiave costituzionale in quanto solo in quel senso il disposto di cui al secondo comma dell’articolo 99 (anche a volerlo ritenere puramente “corretto” dalla Corte Costituzionale) veniva a non collidere (nel senso che veniva ad allinearsi) non solo con i principi costituzionali indicati nella Carta Costituzionale (articoli 3. 36 e 38), ma anche con il fondamentale principio del divieto di qualsiasi non giustificata discriminazione quale, con tutta evidenza, conseguiva al fatto che, una volta andato definitivamente in pensione (con sicura crescita di “bisogni” da soddisfare), il lavoratore “dipendente”, già in godimento di doppia I.I.S., veniva a perdere (e spesso senza neanche il c.d. minimo I.N.P.S.) il beneficio finora goduto (doppia I.I.S. in misura intera).
Orbene la Corte Costituzionale (secondo quanto assunto dalla Sezione Terza giurisdizionale) ha chiaramente condiviso l’impostazione che alla questione era stata data da questa Terza Sezione giurisdizionale centrale nel momento in cui – dopo aver ricordato ai Giudici remittenti che presso la Corte dei conti si era affermato “l’orientamento giurisprudenziale (poi qualificato come diritto vivente) che afferma la totale eliminazione del divieto di doppia percezione dell’indennità integrativa speciale, anche in relazione al caso di doppia pensione“ – è stata “costretta” a chiedere (e a chiedersi) perché in presenza di questo orientamento non erano state indicate le ragioni per le quali era stata ritenuto (si intende dai Giudici remittenti) di non adottare (o rectius: di non poter adottare) l’opzione interpretativa che escludeva la persistenza del divieto di cumulo. E proprio tale osservazione della Corte Costituzionale –che qui si assume non quale mero presupposto della dichiarazione di manifesta inammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale – conferma ad avviso del Collegio la posizione assunta dalla Terza Sezione giurisdizionale centrale secondo la quale la questione del c.d. cumulo di I.I.S. non può avere soluzione diversa da quella da tempo ipotizzata, e ciò non tanto perché è possibile una doppia lettura dell’articolo 99, secondo comma, in questione (e già ciò solo sarebbe di per se risolutivo in quanto una delle due letture è stata ritenuta in armonia con i principi costituzionali) ma in quanto si può ora, con ancor più convinzione, sostenere, e proprio alla luce della motivazione dell’Ordinanza n. 89/2005 della Corte Costituzionale, che il più volte citato articolo 99, secondo comma, come depurato del vizio di costituzionalità (sentenza n. 494 del 1993), è ormai suscettibile di una sola lettura e cioè, proprio, della lettura individuata da tempo da questa Terza Sezione Giurisdizionale centrale”.
La II Sezione centrale remittente, invece, con sentenza 337 in data 11 ottobre 2005, dopo aver affermato che la recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 “ha lasciato immutati i termini del problema”, ha ritenuto, “nonostante le perplessità che possano sorgere dalla lettura della sentenza n. 516/2000”, di “poter aderire alle statuizioni contenute nella sentenza 14/2003/QM delle SS.RR., considerando tuttora vigente il divieto di cumulo di i.i.s. su due o più trattamenti di pensione, con il correttivo, posto nelle sentenze n. 172/1991 e 494/1993, di salvaguardia del trattamento minimo erogato dal fondo pensioni lavoratori dipendenti”. A ciò induce la considerazione che “la statuizione di incostituzionalità nelle richiamate sentenze, e per quel che interessa nella presente fattispecie, nella sentenza n. 494/1993, è preceduta dalla riconferma della permanenza del divieto di cumulo di i.i.s. su due o più trattamenti di pensioni (art. 99. secondo comma, del D.P.R. n. 1092/1973).
Porta alla stessa conclusione anche la considerazione della differenziata ratio decidendi che è alla base delle due distinte serie di pronunce della Corte Costituzionale in tema di divieto di cumulo della i.i.s., individuata, per il cumulo relativo a pensione e retribuzione, nella salvaguardia della retribuzione, attingendosi il parametro del giudizio di costituzionalità nell’art. 36 Cost.; e per il cumulo relativo a plurimi trattamenti di pensione, nella salvaguardia di una delle pensioni in godimento, che non può ridursi al di sotto del minimo I.N.P.S., così da rendere del tutto irrazionale il divieto di cumulo in violazione dell’art. 3 Cost., differenziato parametro di costituzionalità”.
Confutando, poi, l’argomentazione secondo la quale “ove la giurisprudenza prevalente dovesse uniformarsi all’orientamento espresso dalle SS.RR. con la sentenza n. 14/QM/2003, si determinerebbe una disparità di trattamento tra i collocati in pensione prima del 31.12.1994, che subirebbero il divieto di cumulo, ed i collocati in pensione dopo tale data, che non sarebbero soggetti a tale divieto conglobandosi la i.i.s. nella nuova pensione (per effetto dell’art. 15, comma 3°, della legge n. 724/1994 a decorrere dal 1° gennaio 1995 la i.i.s. perde il suo carattere di accessorio alla pensione)” la Sezione osserva che “è principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale quello secondo cui è il fluire stesso del tempo a giustificare un differenziato trattamento di situazioni giuridiche tra loro similari”.
Sulla base del rinnovato contrasto giurisprudenziale la II Sezione giurisdizionale centrale ha ritenuto di dover deferire la questione a queste Sezioni Riunite formulando il quesito innanzi esposto.
Si sono costituiti in questa sede i sigg. P.C., G.P., M.P. e M.M. con memoria depositata in data 24 gennaio 2006.
Nell’atto scritto il difensore avv. ************ richiama la giurisprudenza della Corte dei conti favorevole al cumulo dell’indennità integrativa speciale nonché i principi fissati in materia dalla Corte Costituzionale ed ha evidenziato taluni effetti distorsivi derivanti dalla permanenza del divieto di cumulo; conclusivamente ritiene che il divieto di cumulo sia stato espunto dall’ordinamento.
In data 25 gennaio 2006 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato. In pari data si è costituito anche l’I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente e legale rappresentante ing. *************** rappresentato e difeso dall’avv. ******************* come da delega a margine della memoria.
Nelle memorie sia l’Avvocatura Generale dello Stato che l’I.N.P.D.A.P. aderiscono sostanzialmente alla tesi espressa da queste Sezioni Riunite con la sentenza n. 14/2003.
Nello stesso senso si esprime con ampia ed approfondita motivazione il Procuratore Generale nella memoria depositata il 26 gennaio 2006.
Nell’udienza di discussione le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti. L’Avvocatura dello Stato ha depositato note d’udienza.
Considerato in diritto
 
D I R I T T O
 
Va, innanzitutto, dichiarata la ammissibilità della questione di massima proposta dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello.
Infatti sulla questione permane, pur dopo la sentenza di queste Sezioni Riunite n. 14/2003/QM, un contrasto giurisprudenziale orizzontale tra Sezioni di appello, contrasto accentuato dalla diversa lettura data dai giudici di appello alla recentissima ordinanza della Corte Costituzionale 8 marzo 2005 n. 89.
La pronuncia del giudice delle leggi – sulla base della prospettazione della questione di costituzionalità in ordine alla permanenza del divieto di cumulo di indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici – afferma l’esistenza nella giurisprudenza della Corte dei conti di più opzioni interpretative dell’art. 99, comma secondo, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dichiara la manifesta inammissibilità della questione sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che obbligano ad una lettura della norma che suscita dubbi di costituzionalità anziché una interpretazione costituzionalmente orientata.
In sostanza nel rendere la pronuncia, la Corte Costituzionale sulla base delle prospettazioni delle ordinanze di remissione ha presupposto l’esistenza nella giurisprudenza della Corte dei conti di due difformi interpretazioni dell’art. 99, comma secondo, cit. D.P.R. n. 1092/1973.
Questo giudice, prendendo in esame i citati indirizzi giurisprudenziali, rileva che esistono due diverse tesi in ordine alla permanenza del divieto di cumulo, ma non due diverse interpretazioni della norma citata.
Il primo indirizzo giurisprudenziale sostiene che l’art. 99, comma secondo, D.P.R. n. 1092/1973 permane nell’ordinamento nel testo manipolato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 172/1991, 307/1993, 494/1993 e 376/1994. Riassuntivamente in quest’ultima sentenza, richiamando le precedenti, la Corte Costituzionale afferma che “si è statuita, in primo luogo, la regola per cui al titolare di più pensioni l’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo ed è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l’importo di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica al di sotto del trattamento I.N.P.S.”.
In questi termini l’indirizzo giurisprudenziale citato fa applicazione dell’art. 99, secondo comma, D.P.R. n. 1092/1973, come integrato dalla Corte Costituzionale, dando al testo l’interpretazione letterale quale unica possibile.
L’altro indirizzo giurisprudenziale, che ha avuto il suo esordio con la sentenza della Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 2873 del 2000, afferma che la sentenza della Corte Costituzionale n. 494/1993 è solo apparentemente additiva, mentre il giudice delle leggi aveva voluto, in realtà, emanare una sentenza ablatoria di tale disposizione.
Viene in particolare affermato (vedi Sez. III n. 210/2005 del 14 aprile 2005) che la natura ablatoria deve riconoscersi dal fatto che la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi, non aveva tenuto conto nel riferimento al parametro della sentenza n. 172/1991 della valenza provvisoria di quest’ultima, dovuta alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità ed al conseguente effetto caducatorio dell’art. 17 della legge n. 843 del 1978 (sentenza 204/1992) con l’annullamento del quale non poteva che considerarsi venuto meno, all’atto della dichiarata incostituzionalità del secondo comma dell’art. 99 citato, anche quel principio, attinto dalla citata sentenza n. 172/1991, relativo all’affermato parallelismo tra la condizione del titolare di due pensioni e quelle del pensionato lavoratore.
La tesi evidentemente afferma la natura demolitoria della sentenza n. 492/1993 della Corte Costituzionale, che avrebbe così espunto dall’ordinamento l’art. 99, secondo comma, cit. D.P.R. 1092/1973.
È del tutto evidente che una norma ormai inefficace non è suscettibile di interpretazione ai fini della sua applicazione.
Per vero dopo la ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 la III^ Sezione Giurisdizionale ha cercato di inquadrare la propria tesi come lettura costituzionalmente orientata della norma (e cioè come modo di interpretare la norma).
La Sezione ha infatti affermato che alla luce della citata ordinanza della Corte Costituzionale il più volte richiamato art. 99, secondo comma, è ormai suscettibile di una sola lettura e cioè di quella individuata da tempo dalla Sezione stessa.
In proposito queste Sezioni Riunite non possono non rilevare che solo norme vigenti, in quanto suscettibili di applicazione da parte del giudice, possono essere da questo interpretate. Le norme abrogate o comunque espunte dall’ordinamento non possono semplicemente essere applicate.
Questo giudice rileva inoltre che, partendo dal presupposto della caducazione del divieto di cumulo, non è possibile dare alcuna lettura dell’art. 99, secondo comma, che consenta la sua permanenza nell’ordinamento dal momento che la norma ha il solo espresso scopo di stabilire il divieto.
Va a questo punto esaminata la sostenibilità giuridica della tesi da ultimo esposta.
In primo luogo va posto in evidenza che la tesi si fonda sulla affermazione che la Corte Costituzionale nell’emanare la sentenza n. 494/1993 aveva dimenticato o rimosso dalla memoria di aver emanato l’anno precedente una sentenza caducatoria della norma (art. 17 della legge n. 843 del 1978) dalla quale era stato tratto il parametro per manipolare l’art. 99, secondo comma, con la conseguenza che la sentenza costituzionale apparentemente additiva doveva considerarsi ablativa per inesistenza del parametro preso a riferimento.
Queste Sezioni Riunite non ritengono di poter in alcun modo condividere siffatta tesi.
In proposito rilevano che il principio di integrazione delle pensioni per il raggiungimento del c.d. minimo I.N.P.S. è tuttora vigente nell’ordinamento ed assolve alla funzione di adeguare in ogni caso il trattamento pensionistico ad esigenze della vita ritenute essenziali ed incomprimibili. Non vi sono ostacoli pertanto nell’ordinamento vigente per integrare la pensione al minimo I.N.P.S..
Inoltre la Corte Costituzionale dalla disposizione di cui all’art. 17 della legge n. 843 del 1978 aveva tratto lo spunto per individuare un parametro reddituale certo, con il quale integrare, rendendo costituzionalmente legittimo, attraverso una sentenza manipolativa, l’art. 99, secondo comma.
Va ancora ricordato che il parametro di che trattasi è stato utilizzato nella successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 376/1994 e mai ripudiato dal giudice delle leggi. Non vi è alcuna ragione, pertanto, per ritenere che la pronuncia n. 494/1993, ed in particolare il suo dispositivo, sia frutto di un errore del giudice delle leggi né vi è spazio per ritenere che a siffatto supposto errore possa dare rimedio il giudice dando alle sentenze della Corte Costituzionale un contenuto del tutto difforme da quello risultante dal testo della pronuncia.
Una valenza decisiva, ancor più esplicativa e confermativa delle sentenze n. 494/1993 e n. 376/1994, queste Sezioni Riunite ritengono di dover dare alla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005.
Nel testo di detta ordinanza si legge infatti “che sulla legittimità costituzionale di tale disposizione (art. 99, 2° co. cit.) la Corte Costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 494 del 1993 con la quale ne dichiarò l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
La Corte rileva poi che la norma censurata dai giudici remittenti è quella del testo risultante dall’intervento additivo, con la conseguenza che oggetto dell’interpretazione non può che essere detto testo (interpretazione che secondo i giudici remittenti avrebbe dato luogo a più indirizzi giurisprudenziali). Infatti nella ordinanza si legge ancora che i predetti giudici remittenti non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa che siffatta persistenza esclude, non potendo la Corte derimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria.
Dalle considerazioni esposte nella ordinanza risulta chiaro che la Corte Costituzionale ritiene tuttora vigente l’art. 99, secondo comma, cit. D.P.R. n. 1092/1973.
D’altro canto, ove il giudice delle leggi avesse ritenuto espunto dall’ordinamento l’art. 99 secondo comma cit. avrebbe adottato una ben diversa formula di dichiarazione di inammissibilità, riferendola alla attuale non vigenza delle norme.
Va ancora rilevato che dopo la ordinanza della Corte Costituzionale da ultimo citata la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, dopo una ricostruzione analoga a quella operata da queste Sezioni Riunite, ha affermato che la Corte Costituzionale non può non avere considerato che gli orientamenti giurisprudenziali contabili da essa stessa richiamati non erano il frutto di una interpretazione secundum costitutionem del testo normativo interessato. La Sezione siciliana ha letto l’invito rivolto ai giudici di merito nell’ordinanza n. 89 del 2005 come un’esortazione indiretta a seguire detti orientamenti giurisprudenziali procedendo ad una interpretazione praeter costitutionem delle norme in questione.
La Sezione siciliana ha ritenuto, quindi, di dover direttamente valutare se la norma in questione sia in contrasto con la Costituzione, così come hanno già fatto in pratica molti altri giudici di merito.
Nei termini ha dichiarato non conforme a Costituzione e di conseguenza ha disapplicato il divieto di cumulo.
Come ha rilevato la stessa Sezione di appello la costante giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato che non è consentito al giudice di merito la diretta disapplicazione di norme ritenute incostituzionali, ma che occorre comunque, anche in ipotesi di norme meramente riproduttive di altre dichiarate incostituzionali, una specifica pronuncia della Corte Costituzionale.
Invero il nostro ordinamento non prevede un potere diffuso tra i giudici di disapplicazione di norme ritenute incostituzionali (salvo la diretta applicazione di norme costituzionali immediatamente precettive in quanto di rango superiori rispetto alle leggi ordinarie con esse contrastanti) ma ha concentrato in un apposito organo (la Corte Costituzionale) la verifica di costituzionalità delle leggi, con conseguente annullamento erga omnes. Questo principio è un cardine essenziale del nostro ordinamento costituzionale, che non può in nessun caso essere derogato.
Anche questa opzione va, pertanto, disattesa.
Va ancora rilevata l’anomalia di dichiarare con una pronuncia del giudice ordinario la incostituzionalità di una norma che è stata integrata dalla Corte Costituzionale con intervento manipolativo proprio per renderla conforme a Costituzione.
Va in proposito ricordato che il giudice delle leggi nelle pronuncie in materia ha ritenuto non conforme a costituzione il divieto generalizzato di cumulo delle indennità integrative speciali, consentito invece quando sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo al di sotto del quale non debba operare il divieto di cumulo, a salvaguardia della situazione reddituale del lavoratore o del pensionato rispondente ai principi di tutela posti dagli artt. 36 e 38 Cost.
In quest’ottica le Sezioni riunite non si nascondono che, nell’evolversi della legislazione, dopo le sentenze della Corte Costituzionale innanzi richiamate si sono verificati dei mutamenti che hanno modificato la situazione nelle quali le pronunce sono state rese.
In particolare va tenuto presente che l’indennità integrativa speciale è venuta nel tempo ad essere per una larga categoria di pensioni la parte economicamente più rilevante del trattamento pensionistico, perdendo completamente la sua natura di assegno accessorio per diventare sostanzialmente parte integrante della pensione.
Dalla sopravvenienza può sorgere la domanda se sia ancora valido un parametro reddituale minimo come riferimento del divieto di cumulo o se invece debba prendersi in considerazione l’entità del trattamento pensionistico, per configurare oggi la possibilità per il legislatore di addivenire alla decurtazione della pensione, scegliendo tra diverse soluzioni che comunque rispettino l’esigenza di un equilibrio del sistema retributivo e pensionistico (cfr. Corte Cost. sent. n. 516/2000). La riflessione è avvalorata dall’entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, che ha conglobato l’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.
Il diverso trattamento dell’i.i.s. per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 è essenzialmente una norma di salvaguardia di miglior trattamento per le situazioni pregresse e non un voluto effetto diacronico tra trattamenti pensionistici.
Si tratta peraltro di considerazioni che non possono trovare applicazione in questa sede.
Va, infine, dichiarato inammissibile il quesito relativo alla costituzionalità del divieto di cumulo.
Come è giurisprudenza costante queste Sezioni Riunite sono chiamate ad interpretare la normativa vigente e non possono pertanto proporre questioni di costituzionalità né pronunciarsi su dubbi di costituzionalità, se non nei limiti di conformare la loro pronuncia sulle norme vigenti ad una lettura costituzionalmente orientata.
I dubbi di costituzionalità, in quanto funzionali alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale, eccedono l’ambito della pronuncia da rendersi da queste Sezioni Riunite.
Nei termini va, pertanto, risolta la questione di massima proposta.
 
P. Q. M.
 
La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, pronunciando sulla questione di massima proposta dalla Seconda sezione centrale di appello con ordinanza n. 097/2005/A:
1) afferma che, per il titolare di due pensioni, resta fermo il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali di cui dall’art. 99, comma secondo, del D.P.R. 1092/1973, con l’integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 494/1993 e cioè con salvezza comunque dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
2) dichiara inammissibile il quesito relativo alla conformità a Costituzione di detto divieto;
3) dispone la restituzione degli atti al giudice remittente a cura della Segreteria delle Sezioni Riunite.
            Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2006.
            Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2006
                       
 

Francaviglia Rosa

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