Di seguito la determina e relativo link al sito della Corte dei conti relativo alla relazione per l’anno 2004 sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Inail.
Determinazione n.45/06
nell’adunanza del 23 giugno 2006;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte del conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
visto l’art. 8, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come richiamato dall’art. 55 della stessa legge, che sottopone l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
visto il conto consuntivo dell’Ente, relativo all’esercizio finanziario 2004; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Presidente di Sezione dott. Giuseppe Zotta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2004;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958 darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e
P. Q. M.
comunica, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2004 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento