Con provvedimento giurisdizionale del 231 7, conforme a suo precedente giurisprudenziale del 512 6, il G.E. del Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Fasano, decidendo sulla conferma o la revoca di sospensione all’esecuzione concessa i.a.p. all’opponente, che lamentava l’esecuzione promossa in suo danno da parte del creditore, azionatosi con t.e. fondato su sentenza di condanna statuente sulle sole spese giudiziali, a seguito della costituzione dell’opposto, revocava il decreto, evidenziando che, con l’intervenuta sostituzione dell’art. 282 cpc1, per cui, lapidariamente e testualmente, “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, doveva ritenersi applicabile una rilettura di tale norma alla luce del combinato disposto degli artt. 111, così come riformato2, e 97 Cost. nell’ottica del generale anelito semplificativo che da un decennio pervade il legislatore3.
Ciò significa, in buona sostanza, che le norme processuali codicisticamente poste vanno adeguate ai principi informatori della ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), di cui la giustizia costituisce indubbiamente una branca4.
La citata rilettura dell’art. 282 cpc offre spunto a chi scrive per rilanciare il dibattito in essere a seguito della naufragata e sgraziata riforma del comparto giustizia civile5 come proposta dal Guardasigilli ad interim nell’appena trascorso mese di Gennaio, ed ereditata dal suo predecessore, nonché sul generale stato della giustizia in Italia6.
Si domanda non più l’ennesima riforma all’annoso e malamente suturato codice di rito da parte del legislatore ma una “moratoria” da parte degli operatori forensi per realizzare il giusto processo civile.
Ad esempio: chi ha dimestichezza con le aule di giustizia può confermare che sono chiesti, e concessi, “meri rinvii” o “rinvii per bonario componimento” il che significa, nella migliore delle ipotesi, una inattività per almeno tre mesi, ma essi non sono previsti dal codice di rito pertanto ci sia l’impegno di tutti a far data, ad esempio per ciascuno dei lettori, dalla conoscenza della presente proposta, a non chiederli ed a non concederli più.
Ed anche: sovente la prova delegata viene disposta solo dopo aver ammesso la prova testimoniale presso l’ufficio rimettente e la mancata comparizione per varie volte del teste indicato, con conseguente ulteriore inattività, potendosi solo, nelle more, disporsi il rinvio per l’escussione del teste non comparso. La soluzione auspicabile è che la prova delegata venga chiesta subito, allorquando si indichi un teste residente fuori del territorio di quell’ufficio giudiziario, e che venga dichiarata decaduta la parte che non l’abbia richiesta entro le attività istruttorie pur disciplinate dal codice di rito.
Oppure: non dimenticando che l’ultimo rimaneggiamento del codice di procedura civile ha registrato un’innalzamento generale dei termini7, per cui si potrebbe esser tacciati per mancanza di serietà, si ricorda che nello stesso corpuus è prevista la possibilità di richiedere il dimezzamento degli stessi, pertanto se si vuole, se ne usufruisca.
Ancora: anziché affidare l’opposizione all’esecuzione, a seconda del valore, al giudice di pace ed al tribunale e l’opposizione agli atti esecutivi esclusivamente al tribunale8, considerando che per la sospensione dell’esecuzione il giudice della cognizione deve rimettere gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale, instaurerà un subprocedimento, poiché per provvedere dovrà emettere un decreto i.a.p. e disporre la comparizione delle parti 8bis, al termine del quale rimetterà gli atti nuovamente al giudice della cognizione per il prosieguo con lungaggini di tempi, dispendi di energie (da parte delle cancellerie e dei magistrati coinvolti) e rischio, non raro, di smarrimento di documenti nel passaggio da un ufficio giudiziario ad un altro, che spesso non si trovano nella stesa ubicazione, valutare l’opportunità che il giudice dell’esecuzione sia e il giudice della sospensione e il giudice della cognizione dell’opposizione e dell’esecuzione e degli atti esecutivi.
Gli esempi si potrebbero moltiplicare ma si è voluto fornire solo uno spunto di riflessione, si spera, foriero di altri, affinché tutti, in primis gli operatori forensi, riconsiderino nella sua complessità il codice di rito civile così come rimaneggiato e ridiano allo stesso valore e dignità, non dimenticando che qualunque riforma per essere attuata e non rimanere solo scritta ha bisogno di uomini più che, ed anche, di mezzi.
Se proprio si vuole fare una riforma della giustizia civile non occorre degiurisdinalizzarla 9 o innalzare la competenza per valore del giudice di pace.
Dai dati statistici è emerso che il ritardo più rilevante è accusato dalle corti di appello.
Per alleggerire i ruoli dei togati di tribunale, di cui molti “consigliere di corte d’appello”, e pertanto è ben possibile che siano operanti nell’ufficio giudiziario di secondo grado, si assegnino le medesime cause che si intenderebbe affidare per valore ai giudici di pace ai magistrati sempre onorari ma di tribunale che, anziché avere per lo più solo un loro ruolo di udienza di esecuzione ovvero coprire in sostituzione il togato, avrebbero un loro ruolo di cognizione, eo affidando il contenzioso pendente ai g.o.t., e quindi azzerando il ruolo dei togati, il tutto nel rispetto dell’art. 43 bis O.G. 10.
E’ altresì pacifico che la migliore performance a livello di risultati (cause pendenti – cause definite) nel civile l’abbiano data proprio i giudici di pace, pur sottoorganico, essendo i relativi reclutamenti fermi al 2004 e quelli degli anni 2003 (alcuni) e 2004 (tutti) ancora bloccati, allo stato essendo stati disposti i soli trasferimenti di chi già in pianta organica.
Tale ufficio giudiziario, ricoperto da magistrati tutti onorari, ha statisticamente retto bene ai fiumi in piena di cause assegnate prima “iure proprio” e poi come ereditate dalle ex preture, soppresso tale ufficio.
Il merito, a parere di chi scrive, è da attribuirsi alla corresponsione a cottimo degli emolumenti.
Una sperimentazione su base volontaria potrebbe avvalorare questa tesi anche in tribunale, con la possibilità sia per i magistrati di carriera sia per i g.o.t. che vengano remunerati con le stesse modalità dei magistrati onorari degli uffici del giudice di pace o proponendo un minimo mensile più incentivazioni a tutto il surplus.
Di certo si assicurerebbe ai nostri concittadini ed all’Unione Europea una ragionevole durata dei processi in Italia, attuando una rivoluzione copernicana della giustizia civile11.
Avv. Mariarosaria Porfilio
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1 dall’art. 33 L. n. 35390
2 la L. Cost. n. 299 ne ha introdotto il secondo comma, di cui tra breve
3 ci si riferisce alla L. n. 5997, di semplificazione e di delegificazione
4 il detto G.E. si è così discostato da precedenti orientamenti giurisprudenziali di merito, di legittimità e costituzionale, per i quali allorquando il capo sulle spese sia accessorio o corollario, che dir si voglia, a declaratoria di rigetto della domanda non è suscettibile di veder anticipata la sua efficacia rispetto alla definitività e pertanto non richiama, nonostante sia un capo di condanna, l’art. 282 cpc (in termini: C. Cost. n. 232 4), ha ritenuto che, secondo la dizione letterale del testo normativo, tutte le sentenze di primo grado, senza eccezioni di sorta, sono ora provvisoriamente esecutive
5 essendo la dicitura “di Grazia e”, riferita al Ministero della Giustizia, stata abolita
6 per entrambe, si consulti il sito internet del ministero httpwww.giustizia.it
7 i termini a comparire dinanzi il Giudice di Pace sono stati portati a 45 da 30 gg, davanti il Tribunale a 90 da 60 gg, le opposizioni agli atti esecutivi a 20 gg. da 5, il reclamo a 20 gg da 10
8 in termini: Cass. Civ., Sez. III, n. 3081 7
8 bis ovvero provvedere disponendo direttamente la comparizione delle parti, senza emettere decreto i.a.p.
9 proposta della commissione Mirabelli come riportata dal quotidiano “Italia Oggi” del 311 8, pag. 17
10 lo scorso 311 8 (D.M. 161 8) è scaduta la proroga per la presentazione delle domande per la nomina di nuovi g.o.t. e v.p.o. (D.M. 2911 7), perdendo il Ministero di Giustizia, è opinione di chi scrive, l’opportunità di parificare anche nei requisiti di accesso al bando tali magistrati onorari ai colleghi togati, per il cui accesso in magistratura è richiesta la conoscenza di una lingua straniera e dell’IT di base. Si auspica pertanto, che nei prossimi bandi di concorso per la nomina a giudice di pace si preveda che il candidato certifichi anche la conoscenza della lingua straniera, a sua scelta, allegando un attestato di frequenza di un corso di lingua a sua scelta, e dei supporti informatici, conseguita attraverso la certificazione del possesso della patente europea
11 il titolo del presente contributo è pertanto evocativo: nel 1543 Niccolò Copernico pubblicava la sua concezione eliocentrica, secondo la quale il sole era al centro del sistema celeste ed i pianeti, tra cui la terra, vi ruotavano attorno, elaborata peraltro sin dal 1507, con il titolo De revolutionibus orbium coelestium con la quale contrastava la concezione geocentrica, secondo la quale la terra era al centro del sistema solare ed il sole con gli altri pianeti vi ruotavano attorno
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