Responsabilità medica
La sezione è volta ad approfondire lo studio dei problemi medico-legali e giuridici, anche sotto l’aspetto assicurativo, attinenti al bene salute della persona ed alle responsabilità conseguenti alla lesione di tale bene.
Referente dell’area: Avv. Pier Paolo Muià
VOLUMI CONSIGLIATI
La responsabilità del ginecologo e dell’ostetrica;
La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie;
La nuova responsabilità medica
Lesione rapporto parentale: risarcimento solo per danno grave
È risarcibile il danno per la lesione del rapporto parentale solo se il danno biologico subito dal c…
Malasanità: danno biologico intermittente anche se il paziente muore
Al paziente leso da malpractice medica che muore per cause diverse prima della liquidazione è ricono…
Danno catastrofale: riconosciuto per il paziente vigile durante il ricovero
Risarcito il danno catastrofale al paziente deceduto che era vigile durante il ricovero in ospedale. Commento a sentenza
Malpractice medica: i criteri di liquidazione del danno catastrofale
La figlia di una paziente morta chiede la condanna della struttura per malpractice subita dalla madre, e per i danni trasmessi per via ereditaria.
Il danno biologico intermittente -Scheda di Diritto
Il danno biologico intermittente rappresenta una particolare categoria di danno alla persona che si manifesta in modo discontinuo nel tempo.
Danno biologico intermittente: responsabilità della struttura
La responsabilità della struttura sanitaria per il danno biologico intermittente del paziente. Commento a sentenza.
Nesso di causalità tra omissione delle cure e morte: giudizio controfattuale
Il nesso di causalità tra omissione delle cure e morte del paziente: il giudizio controfattuale. Commento a sentenza.
Malpractice medica: la perdita di chance va dimostrata empiricamente
Nella malpractice medica la perdita di chance non è risarcibile se non è dimostrabile empiricamente. Commento a sentenza
Riduzione chance di sopravvivenza: risarcimento ridotto
Il risarcimento per la perdita del rapporto parentale è ridotto se la condotta della struttura sanitaria ha solo ridotto le chance di sopravvivenza.
Morte del paziente: la struttura non risponde se ha eseguito gli esami
La struttura sanitaria non risponde della morte del paziente se ha eseguito gli esami adeguati rispetto ai sintomi lamentati.
La struttura sanitaria non è responsabile se l’esame non modifica le possibilità di danno
La struttura sanitaria non risponde dell’esame omesso se questo non avrebbe comunque modificato le possibilità dell’evento dannoso.
Responsabilità della struttura sanitaria per esame omesso
La struttura sanitaria non risponde dell’esame omesso se questo non avrebbe comunque modificato le possibilità dell’evento dannoso.