Il caso della società che acquisti componenti adulterati da destinare al processo produttivo di generi alimentari: profili di responsabilità contrattuale e di tutela del consumatore

Scarica PDF Stampa

Sommario: 1. Il fatto: la società che acquisti da altri componenti destinati al ciclo produttivo di generi alimentari. 2. Profili di corresponsabilità della società che acquisti componenti adulterati senza condurre propri adeguati controlli a campione. 3. Conclusioni: particolare rilevanza del settore dei prodotti alimentari ai fini della tutela dei consumatori.

 

  1. 1.     Il fatto: la società che acquisti da altri componenti destinati al ciclo produttivo di generi alimentari.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza numero 15824 del 08/07/2014, si è pronunciata su un difficile caso che ha visto coinvolte importanti società nazionali ed internazionali attive nel settore della produzione di merce destinata al consumo alimentare umano.

Nel caso di specie una società Italiana, la F.lli Saclà, impegnata nella realizzazione di prodotti alimentari destinati all’immissione nel mercato, aveva acquistato uno tra gli ingredienti naturali necessari da altra società, la New Food Industry, servendosene poi nel proprio processo produttivo.

A seguito di un’allerta alimentare diffusa dalla Francia per prevenire e limitare la diffusione di un particolare tipo di colorante alimentare nocivo per la salute (tale Sudan I), la prima società aveva chiesto concrete rassicurazioni alla seconda per vedersi confermato che l’ingrediente oggetto del loro contratto (peperoncino rosso) non ne presentasse traccia.

La New Food Industry aveva prontamente allegato rassicurazioni sul tema, a seguito delle quali la Fratelli Saclà aveva continuato a servirsi dell’ingrediente nella realizzazione del proprio prodotto.

Successivamente il Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento, nel corso di un controllo su tale prodotto, aveva tuttavia riscontrato tracce del colorante cancerogeno e l’ASL 19 di Asti aveva provveduto celermente al sequestro di tutti i prodotti contenente il peperoncino della New Food.

La F.lli Saclà convenne in giudizio la New Food per vedersi gratificata dal risarcimento del danno, ma la controparte lamentò l’accidentalità della circostanza contestata.

I prelievi, a detta della convenuta società, erano stati regolarmente effettuati sull’ingrediente in data anteriore rispetto all’allerta alimentare diramata dalla Francia e l’agente chimico cancerogeno non era rilevabile analiticamente se non mediante una indagine mirata, al tempo superflua.

 

  1. 2.     Profili di corresponsabilità della società che acquisti componenti adulterati senza condurre propri adeguati controlli a campione.

Nell’economia della presente analisi risulta fondamentale sondare il sesto motivo di ricorso, tralasciando per scusabili ragioni di linearità ed innegabili esigenze di sintesi ogni altra doglianza.

Si discute, su doglianza di una tra le compagnie assicurative convenute in giudizio, della possibilità di configurare in capo alla F.lli Saclà una responsabilità per “concorso del fatto colposo del creditore”.

L’art. 1227, principale riferimento codicistico in tema, prevede due fattispecie distinte in cui è possibile ottenere una riduzione del risarcimento dovuto. Al primo comma è menzionato il caso in cui il danneggiato abbia concretamente concorso a cagionare il danno, contribuendo con la propria condotta ad incrementarlo. Al secondo comma l’ordinamento prevede un generale principio di cooperazione per cui il creditore, nel caso in cui subisca un danno contrattuale, deve profondere le proprie energie per minimizzare il danno ed arginarne gli effetti, altrimenti non può pretendere il risarcimento per quel danno che avrebbe potuto placidamente evitare usando la normale diligenza.

Se ne deduce che, nel caso di specie, residua da valutare se l’acquirente di un bene alimentare destinato che se ne serva inserendolo nel processo di produzione di un altro abbia l’obbligo, da risolversi nella categoria giuridica dell’ordinaria diligenza, di condurre un qualche proprio personale controllo ai fini di accertare l’assenza di adulterazioni.

La Corte d’Appello competente aveva escluso tale eventualità, argomentando dalle norme sulla vendita che vedrebbero configurarsi responsabilità giuridicamente rilevanti solo in capo alla New Food Industry.

Non così la Suprema Corte che legge nella condotta della F.lli Saclà una responsabilità per inosservanza del citato principio di cooperazione, dato che un sistema di controllo anche a campione dell’ingrediente acquistato presso terzi può ritenersi riconducibile all’ordinaria diligenza in quanto non comporta attività “gravose o eccezionali” cui siano connessi “notevoli rischi e consistenti sacrifici”.

 

  1. 3.     Conclusioni: particolare rilevanza del settore dei prodotti alimentari ai fini della tutela dei consumatori.

A margine, la Corte ha cura di precisare che il settore dei prodotti alimentari presenta peculiari profili di delicatezza in quanto significativamente connesso con la salute dei consumatori. Si configura infatti una rilevante asimmetria informativa che vede il consumatore, sprovvisto di strumenti giuridici e conoscitivi sufficientemente articolati, destinatario di particolari tutele e garanzie nei confronti dell’operatore professionale del settore, soggetto certamente più qualificato.

La F.lli Saclà, in qualità di operatore professionale, aveva quindi l’obbligo di procedere, nell’ambito della “normale diligenza”, a controlli a campione sui propri ingredienti, ai fini di garantire la salute del consumatore terzo, naturalmente ignaro del concreto atteggiarsi del processo produttivo.

La pronuncia si inserisce in un panorama giurisprudenziale complesso ed in evoluzione, la cui direttrice trasversale è rappresentata da una ragionevole tendenza a dilatare gli obblighi di diligenza degli operatori professionali operanti nel settore del confezionamento di beni alimentari con la finalità ultima di garantire la più guarentigiata tutela possibile al destinatario finale del prodotto.

 

 

Davide Gambetta

Giudice Arbitro del Centro Nazionale di Studi di Diritto Condominiale ed Immobiliare (CESCOND)

Avv. Gambetta Davide

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento