Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., può disporla (a date condizioni)

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 240-bis)

Il fatto

Con provvedimento, successivamente integrato in un secondo momento, la Corte di Appello di Perugia, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 12–sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., di una pluralità di beni riconducibili a determinate persone.

Investita dell’opposizione proposta dal prevenuto e da terzi interessati, avverso il provvedimento di sequestro, la Corte di Appello di Perugia disponeva il dissequestro di alcuni beni e la confisca di altri.

La Corte di Appello perugina, in particolare, respingeva le eccezioni procedurali sollevate dalle difese ed escludeva omissioni nell’avviso di fissazione dell’udienza quanto all’indicazione dell’oggetto del procedimento poiché la confisca era stata disposta all’esito di un’opposizione proposta dagli interessati avverso il precedente provvedimento di sequestro preventivo, nonchè qualsiasi profilo di contrasto della procedura seguita con la disposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e con i principi espressi dall’art. 6, commi 1 e 13, e art. 1 del Protocollo addizionale, come interpretati dalla Corte EDU.

Quanto al merito delle opposizioni, rilevava che la necessità di rispettare il parametro della “ragionevolezza temporale” tra epoca della acquisizione dei beni e data di commissione del singolo reato “spia” portava a ritenere confiscabile in sede esecutiva quanto acquisito o entrato nella disponibilità del soggetto condannato sino al momento della irrevocabilità della decisione di accertamento del reato presupposto tenuto conto altresì del fatto che, soltanto qualora fosse stato dimostrato l’acquisto di beni dopo l’irrevocabilità della sentenza con il reimpiego di risorse esistenti in epoca antecedente, sarebbe stato consentito sottoporli a confisca, così superando il limite temporale del passaggio in giudicato della pronuncia emessa nel giudizio di cognizione.

In punto di fatto, infine, la Corte di merito riscontrava la sproporzione tra redditi ed attività leciti del proposto e gli oneri sostenuti per l’acquisto dei beni confiscati.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, il proposto che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione od erronea applicazione dell’art. 666, comma 1, cod. proc. pen. per essere stata la confisca disposta d’ufficio in assenza della necessaria iniziativa della parte pubblica, e ciò proprio perchè la richiesta del Procuratore generale, introduttiva del procedimento di esecuzione, era stata formulata in relazione alla sola applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo in vista di una eventuale confisca, non per conseguire la diretta adozione di quest’ultimo provvedimento fermo restando che era mancata l’indicazione dell’oggetto completo del procedimento nell’avviso di fissazione dell’udienza camerale; 2) violazione degli artt. 666, comma 3, e 667, comma 4, cod. proc. pen. con riguardo alla mancata trattazione del procedimento di esecuzione in udienza pubblica, come richiesto dalle parti poiché, pur riportando i verbali d’udienza l’indicazione della celebrazione in “udienza pubblica“, in realtà si era proceduto in camera di consiglio, come confermato anche dall’avviso di fissazione dell’udienza; 3) violazione dell’art. 12-sexies, comma 1, dl. n. 306 del 1992 e illogicità e mancanza della motivazione con riferimento al ritenuto squilibrio patrimoniale tra i beni ritenuti confiscabili ed il reddito accertato del ricorrente dato che, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto dei finanziamenti ottenuti per l’acquisto dei beni e della sostenibilità dei relativi oneri, nonché delle lecite modalità con cui essi sono stati acquistati; 4) violazione dell’art. 12-sexies, comma 1, dl. n. 306 del 1992 e illogicità e mancanza della motivazione in relazione all’erronea esclusione dal computo dei redditi percepiti dal ricorrente di quanto conseguito grazie all’attività di “buttafuori in locali notturni”, comprovata dalla documentazione prodotta e da una sentenza emessa dal Tribunale di Camerino e, quindi, trattandosi di lecita attività remunerata, sebbene non regolarizzata sul piano fiscale, la sua esclusione dal calcolo delle risorse impiegate nelle acquisizioni patrimoniali, secondo l’impugnante, non teneva conto della inapplicabilità ratione temporis del divieto di giustificazione della legittima provenienza dei beni con i proventi di evasione fiscale stabilita dall’art. 240-bis cod. pen. dato che la percezione di quegli emolumenti era avvenuta in un momento antecedente l’entrata in vigore del predetto divieto tenuto conto altresì del fatto che la nuova formulazione dell’art. 240-bis cod. pen., introdotta dal dl. n. 148 del 2017 e dal d.lgs. n. 21 del 2018, poneva, per la difesa dubbi di costituzionalità in quanto non più rispondente al canone di ragionevolezza; ad ogni modo, anche l’introito di indennizzi assicurativi era stato dimostrato mediante la produzione di perizie mediche.

Ricorrevano per cassazione anche le terze interessate, per il tramite del loro difensore e procuratore speciale, per i seguenti motivi: 1) violazione od erronea applicazione di legge in relazione al disposto dell’art. 666, comma 1 e comma 3, 667, comma 4, cod. proc. pen.; 2) mancata assunzione di prova decisiva per l’omesso esame dei testi indicati dalla difesa su circostanze dirimenti; 3) illogicità e mancanza della motivazione, anche per travisamento della prova; 4) illegittimità costituzionale degli artt. 666, 676 e 667 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 42 Cost. e con gli artt. 6, comma 1, 13 della Convenzione EDU e 1 Prot. add. visto che il rito degli incidenti di esecuzione, di natura cartolare, strutturato con una decisione iniziale assunta de plano e col differimento del contraddittorio alla fase dell’opposizione, trattata dal medesimo giudice, ad avviso del ricorrente, compromette l’effettività del diritto di difesa del terzo che subisce un procedimento riguardante il suo patrimonio senza poter esercitare facoltà e diritti analoghi a quelli assicurati dal rito del processo penale di cognizione a vantaggio della pubblica accusa; 5) violazione dell’art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992 e mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca di beni acquisiti in un momento posteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il “reato spia”; 6) violazione dell’art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992 in relazione alla data ultima di riferimento per disporre la confisca per sproporzione visto che, secondo il ricorrente, l’orientamento seguito dalla Corte di Appello non avrebbe rispettato il dato letterale della disposizione di legge che a sua volta fa riferimento alla condanna per il reato presupposto e non alla data della sua irrevocabilità sicché l’intervento del giudice dell’esecuzione recupera soltanto una potestà obbligatoria non esercitata in sede di cognizione, ma sottoposta alle medesime condizioni; 7) violazione dell’art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992 e mancanza della motivazione in ordine alle doglianze formulate per la posizione di una delle terze interessate.

Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione

La Prima Sezione penale, cui il procedimento era stato inizialmente assegnato, rimetteva, ex art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la trattazione dei ricorsi alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto interpretativo tra due diversi orientamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto l’esatta individuazione del limite temporale delle acquisizioni patrimoniali rilevanti ai fini dell’applicazione della confisca allargata.

In particolare, veniva rilevato che, in base ad una prima linea interpretativa, data la tendenziale natura sostitutiva-surrogatoria della decisione assunta in fase esecutiva rispetto al potere spettante al giudice della cognizione, va preso in considerazione soltanto l’arco temporale che si conclude con l’emissione della sentenza di condanna per il “reato-spia” salva la confiscabilità di un bene acquistato in epoca posteriore alla sentenza, ma con impiego di risorse finanziarie già possedute prima di essa (Sez. 1 n. 22820 del 12/04/2019; Sez. 1, n, 9984 del 23/01/2018; Sez. 1, n. 36592 del 28/03/2017; Sez. 1 n. 17539 del 21/10/2016; Sez. 1, n. 12047 del 11/02/2015).

Alla stregua di un opposto orientamento, invece, il momento finale delle acquisizioni patrimoniali confiscabili in sede esecutiva coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto, in ragione del fatto che solo l’irrevocabilità della sentenza di condanna determina la venuta in essere della presunzione di accumulazione illecita, segnandone anche il limite temporale (Sez. 1, n. 35856 del 17/05/2019; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018; Sez. 1, n. 51 del 19/12/2016).

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La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nella requisitoria scritta, chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata precisazione che la confisca delle somme investite nei rapporti finanziari dovesse avere ad oggetto solo quelle depositate alla data del 29 aprile 2014 con esclusione degli incrementi riconducibili a periodi successivi chiedendo, nel resto, il rigetto nel resto dei ricorsi, in quanto ritenuti giuridicamente infondati osservandosi a tal proposito che, se la confisca può riguardare beni acquisiti anche prima della commissione del “reato spia” e la relativa condanna è soltanto il fatto che fonda la presunzione di illecito arricchimento, la decisione e la sua irrevocabilità non costituiscono uno sbarramento temporale alla confiscabilità dei beni dovendosi considerare, quale unico limite, la “ragionevolezza temporale” tra reato e incremento patrimoniale sproporzionato, limite da verificare caso per caso.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano a delimitarla nei seguenti termini: “Se la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato ed acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia di condanna per il cd. reato “spia” ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima”.

Pur tuttavia, prima di esaminare tale questione, per ragioni di ordine logico si considerava necessario esaminare prima le questioni processuali.

Orbene, era reputato privo di fondamento il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, col quale si riproponeva l’eccezione di nullità del provvedimento di confisca per violazione del principio della domanda e per l’omessa specificazione dell’oggetto del procedimento nell’avviso di fissazione dell’udienza camerale in quanto, contrariamente a quanto rappresentato dalle difese, la decisione sulla confisca era stata assunta nell’ambito di un procedimento sorto a seguito della richiesta del pubblico ministero di sottoporre i beni dei ricorrenti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l’imposizione della misura ablatoria aveva costituito l’esito di una decisione richiesta dalla parte pubblica legittimata ed era intervenuta quando la Corte di appello, investita delle opposizioni dei soggetti che avevano subito il sequestro, era stata sollecitata a stabilire la successiva destinazione dei beni: dissequestro e restituzione agli aventi diritto, come richiesto dagli opponenti, oppure confisca.

Inoltre, sempre diversamente da quanto dedotto dalle difese, il pubblico ministero, in relazione all’udienza dell’1 marzo 2017, aveva depositato il 22 febbraio 2017 una memoria, con la quale aveva chiesto il rigetto delle richieste di revoca del sequestro preventivo e «la confisca di tutti i beni mobili ed immobili sequestrati il 6 dicembre 2016».

A fronte di quanto sin qui enunciato, gli Ermellini ritenevano come non potesse, dunque, condividersi l’assunto difensivo per il quale la richiesta di imporre la sola misura cautelare del sequestro preventivo avrebbe impedito al giudice dell’esecuzione di assumere la decisione sulla confisca in assenza di una istanza ulteriore del pubblico ministero, con la conseguente omessa preventiva informazione delle parti sull’oggetto del procedimento camerale.

Infatti, dal momento che l’istanza, seppur non necessaria, era stata avanzata ed era stata legittimamente delibata con piena effettività del contraddittorio tra le parti, doveva escludersi che il procedimento di esecuzione fosse stato celebrato in assenza dell’impulso di parte poiché, come affermato da precedenti decisioni della Cassazione, l’iniziativa del pubblico ministero per l’attivazione del procedimento esecutivo ex art. 666 cod. proc. pen. differisce dall’esercizio dell’azione penale nel processo di cognizione di cui all’art. 405 cod. proc. pen. ed è priva di formalità potendo essere affidata anche alle conclusioni rassegnate nel contesto dell’udienza camerale (Sez. 1, n. 19998 del 12/02/2013; Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008) e, a tal fine, non si riteneva sufficiente l’avere richiesto un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per determinare una qualche ipotesi di nullità degli atti ai sensi dell’art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen. per omessa iniziativa assunta dal pubblico ministero o per omessa partecipazione al procedimento dell’organo dell’accusa così come non valeva nemmeno obiettare che l’adozione di un provvedimento di confisca pretenda necessariamente il previo sequestro del bene dal momento che le Sezioni Unite hanno già chiarito che il «sequestro non è indissolubilmente correlato alla confisca (arg. ex art. 12-sexies, comma 1 e 4) come un passaggio necessario dell’iter procedimentale conducente al provvedimento ablativo» e, comunque, «non costituisce principio assoluto (arg. Ex art. 676, comma 3, cod. proc. pen.) che il giudice dell’esecuzione non possa mai procedere di ufficio» (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001).

Ebbene, gli Ermellini osservavano come, nel caso specifico, la natura cautelare del sequestro, quale anticipazione interinale e provvisoria di una decisione conclusiva di confisca, fosse già di per sé idonea a rendere le parti edotte dell’oggetto della procedura instaurata e del suo fisiologico epilogo definitivo in caso di mancato accoglimento delle loro istanze tanto più che, in riferimento alla confisca applicata in esecuzione, non è riproducibile la dicotomia tra procedimento cautelare e procedimento principale, propria del giudizio di cognizione, e non è pretesa una specifica e distinta richiesta del soggetto legittimato.

A fronte di ciò, secondo il Supremo Consesso, la giurisprudenza richiamata dalla difesa a sostegno del proprio assunto (Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006) non era pertinente in quanto aveva riguardo ad ipotesi di non consentite iniziative officiose del giudice mentre ben diverso era il caso in esame in cui era stata la parte pubblica a sollecitare il sequestro in funzione della successiva misura di sicurezza, e poi l’adozione della stessa, con conseguente investitura del giudice dell’esecuzione del potere di assumere entrambi i provvedimenti.

Altrettanto infondato era reputato il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti in termini coincidenti avevano sollevato un’ulteriore questione procedurale pregiudiziale.

Si osservavano a tal proposito prima di tutto come i ricorrenti non avessero contestato l’avvenuta celebrazione dell’udienza in forma pubblica, come da loro stessi richiesto, bensì si dolevano dell’errore contenuto nel decreto di fissazione dell’udienza e nel verbale di udienza, redatto dal cancelliere, atti che facevano entrambi improprio riferimento alla “camera di consiglio” trattandosi all’evidenza di meri errori materiali (Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, in un caso di contrasto tra verbale d’udienza e provvedimento giudiziale; Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017; Sez. 3, n. 45251 del 09/02/2016; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011) che non avevano avuto alcuna concreta incidenza sulla validità della vocatio in iudicium, sull’esercizio effettivo del diritto di difesa, sulla pienezza del contraddittorio, sul regime di pubblicità dell’udienza.

Infine, i riferimenti alla “camera di consiglio“, contenuti nel provvedimento impugnato, per i giudici di piazza Cavour, attenevano al solo momento deliberativo della decisione adottata e non alle forme di celebrazione dell’udienza.

Tanto osservato sulle questioni preliminari in rito, per quanto concerne la censura riguardante il giudizio di sproporzione tra le acquisizioni patrimoniali ed i redditi percepiti e documentati, essa veniva stimata manifestamente infondata in quanto, secondo il Supremo Consesso, le deduzioni del ricorrente, pur denunziando formalmente la violazione della norma di riferimento e carenze ed illogicità motivazionali del provvedimento impugnato, in realtà censuravano il merito della decisione della Corte territoriale, per di più in termini non specifici.

Per quanto invece concerne il vizio di motivazione dedotto con riferimento all’omessa considerazione della percezione di redditi ulteriori rispetto a quelli fiscalmente dichiarati, conseguiti grazie ad indennizzi per sinistri stradali ed all’attività lavorativa di sorvegliante e “buttafuori”, svolta presso alcuni locali notturni, ad avviso del Collegio, le doglianze non coglievano nel segno restando in primo luogo insuperate le considerazioni critiche della Corte di Appello sulla inidoneità dimostrativa della documentazione prodotta a supporto dell’allegata percezione di indennizzi assicurativi, liquidati in favore del ricorrente nell’arco di venti anni così come erano parimenti stimate corrette le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato in ordine all’incerta provenienza delle informazioni contenute in fogli manoscritti privi di qualsiasi attestazione di autenticità e dei requisiti formali per essere qualificabili come testimonianze, oppure esito di indagini difensive, condotte ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen. evidenziandosi al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono inutilizzabili le dichiarazioni di persone informate dei fatti, acquisite senza il rispetto delle forme e delle garanzie dettate dagli artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen. ed introdotte nel procedimento quali allegati ad una memoria difensiva (Sez. 6, n. 12921 del 28/02/2019; Sez. 2, n. 51073 del 15/09/2016; Sez. 1, n. 36036 del 28/11/2013).

Da quanto esposto se ne faceva discendere pure la non pertinenza dei rilievi, svolti in ricorso e diretti a sostenere l’inapplicabilità, alla fattispecie, della regola dettata dall’art. 240-bis cod. pen., come modificato dall’art. 31 della legge n. 161 del 2017, per il quale il condannato per un reato “spia” «non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale» poiché se è vero che, in linea generale, la disposizione, di natura processuale, non può disciplinare un caso, come quello presente, in cui gli accertamenti patrimoniali hanno riguardato annualità antecedenti alla sua entrata in vigore, tuttavia, la decisione sfavorevole alla tesi del ricorrente non si è basata sulla non computabilità di entrate lecite, ma percepite “in nero“, bensì sulla mancanza di prova della loro effettiva corresponsione e dei relativi importi.

Le superiori considerazioni svolte, per la Corte, rendevano altresì inammissibile, per difetto di rilevanza, anche la questione di legittimità costituzionale in riferimento ad una disciplina normativa che non risultava essere stata applicata nell’ambito della decisione contestata.

Tal che se ne faceva discendere il rigetto del ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, per quanto concerne il ricorso proposto dalle terze interessate, si osservava in particolare che, per quanto riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva, fermo restando che, nella giurisprudenza di legittimità, il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è considerato proponibile soltanto per il processo di cognizione a rito dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio e che sono regolati da differenti disposizioni con riferimento all’attività istruttoria (Sez. 1, n. 32116 del 10/09/2020; Sez. 1, n. 49180 del 6/07/2016; sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009; Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008), anche a prescindere da tale preliminare ed assorbente rilievo, il Collegio rilevava come la doglianza non avesse pregio per il difetto del requisito della decisività della prova non ammessa.

Anche il giudizio di inaffidabilità dei contributi informativi offerti dalla difesa e di incapienza della situazione finanziaria della ricorrente, per le Sezioni Unite, non si poneva in contrasto con gli oneri di mera allegazione di circostanze in grado di giustificare le proprie possidenze gravanti sul terzo proprietario di beni confiscati tenuto conto che, in ordine alla confisca atipica disposta nei confronti di un terzo estraneo al reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, è la pubblica accusa ad essere gravata dell’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni indicative della divergenza tra intestazione formale del terzo e disponibilità effettiva del bene in capo al condannato, intesa quale riconducibilità alla sua persona dell’iniziativa economica sottesa all’acquisizione e, da tale accertamento, si può desumere con certezza che il terzo intestatario si sia prestato ad assumere la titolarità apparente del bene al solo fine di favorirne la conservazione in capo ad altri mentre spetta al giudice, che disponga la misura ablativa, illustrare efficacemente le ragioni della ritenuta interposizione, reale o fittizia, valorizzando allo scopo circostanze sintomatiche ed elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio secondo lo schema tipico del ragionamento indiziario.

A tale fine, ad avviso della Suprema Corte, non soccorre la presunzione relativa, fondata sulla sproporzione dei valori, operante nei confronti del solo condannato, ma è richiesta un’attivazione probatoria da parte della pubblica accusa istante, analoga a quella necessaria per l’accertamento giudiziale di qualsiasi fatto avente giuridica rilevanza e, dunque, l’intestazione al terzo del bene in realtà appartenente al condannato va dimostrata e la relativa prova può essere desunta anche per facta concludentia mediante la considerazione, ad esempio, dei rapporti e dei vincoli personali tra terzo e condannato, della condizione personale del terzo per età, salute ed attività svolta, della natura giuridica e delle modalità esecutive della vicenda negoziale acquisiva, della sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito percepito dal terzo, del potere di disposizione esercitato dal condannato, nonostante l’altruità del bene dovendosi considerare queste quali circostanze da confrontarsi con gli altri aspetti concreti del caso in modo che risulti sicuramente dimostrata la discrasia tra titolarità ufficiale ed appartenenza del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017; Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010) tenuto conto altresì del fatto che al terzo non compete l’onere della positiva dimostrazione della lecita origine del proprio patrimonio ma della sola allegazione di circostanze contrarie all’assunto dell’accusa che il giudice, secondo il principio del libero convincimento, è tenuto a vagliare (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003) fermo restando però che è altrettanto vero che tale onere non può essere assolto dalla parte mediante giustificazioni prive di serietà (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007) perché, come nel caso specifico, non credibili ed insuscettibili di qualsiasi verifica oggettiva.

Per quanto invece riguarda la questione di legittimità costituzionale degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., che assumevano in contrasto col diritto di difesa e di iniziativa economica di cui agli artt. 3, 24 e 42 Cost., oltre che con gli artt. 6, comma 1, 13 della Convenzione EDU e 1 Prot. add. stessa Convenzione, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano come il tema non fosse nuovo perché era stato già risolto in termini condivisibili dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29022 del 17/07/2001.

In particolare, tale decisione, nell’ammettere la possibilità che la confisca di cui all’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 sia imposta anche con autonomo provvedimento del giudice dell’esecuzione, da adottarsi nell’ambito di procedimento che segue il rito degli incidenti di esecuzione, ha escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale della relativa disciplina e, per pervenire a tale affermazione di principio, le Sezioni Unite hanno respinto la prospettazione secondo la quale dovrebbe provvedersi soltanto nel giudizio di cognizione a contraddittorio pienamente attuato.

Costoro, difatti, hanno testualmente osservato quanto segue: «l’obiezione più consistente che l’opposto orientamento muove al riguardo fa leva sul penetrante accertamento che di norma richiede la giustificazione della provenienza del possesso di patrimoni, anche per interposta persona, che il condannato deve dare, ove il valore sia sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla sua attività economica. Intanto, sul punto deve osservarsi che la procedura de plano in materia di confisca in sede esecutiva (art. 676 correlato all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) postula una semplicità nell’accertamento – arg. anche dallo stesso art. 676, comma 2 – compatibile col provvedimento ablativo in oggetto ove i risultati da ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento. D’altra parte, non si rinviene una regola generale che riservi la procedura in discorso alla confisca codicistica ed è apodittico affermare che le questioni inerenti a tale misura siano sempre di facile soluzione, mentre tale semplicità non inerisce alla confisca speciale, richiedendosi di norma approfonditi accertamenti. Tale assunto non ha un referente normativo che assurga a canone definitorio di competenza. Comunque, esperita la procedura de plano, l’interessato con l’opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (comma 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (comma 5 e art. 185 disp. att. cod. proc. pen.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l’esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, nulla vieta al giudice dell’esecuzione di disporre sin dall’inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio (Cass. Sez. 1 9/8/2000 n. 3599 e Sez. 3 28/7/95 n. 2414). […] Sotto il profilo costituzionale, nessun problema d’illegittimità deriva accordando privilegio all’indirizzo che riconosce la competenza a disporre la confisca in questione al giudice dell’esecuzione. Non in riferimento all’art. 24 Cost., comma 2, per quanto si è evidenziato, aggiungendo che il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l’oggetto (altro è in relazione all’accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all’applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale). Il fenomeno del contraddittorio differito, poi, è presente nel sistema (v. in materia di applicazione di misure cautelari, di procedimento per decreto), senza che il doppio grado di merito sia un postulato generale (arg. ex art. 111 Cost., art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e, appunto, art. 666, comma 6, cod. proc. pen., nonché v. sentenze n. 236/84 e n. 116/74 della Corte Costituzionale)».

Nell’interpretazione offerta dalla sentenza n. 29022 del 17/07/2001, invero, all’opposizione è assegnato il valore di strumento essenziale, ineliminabile anche quando la confisca sia disposta in una prima fase esecutiva nel contraddittorio delle parti, per far valere il diritto di difesa del soggetto condannato o del terzo e contrastare la domanda anche col ricorso ad acquisizioni probatorie fermo restando che la trattazione da parte dello stesso giudice, pronunciatosi inizialmente de plano, non costituisce motivo di compromissione dell’effettività del diritto di difesa e del diritto ad ottenere una pronuncia a cognizione piena sui temi proposti dal condannato o dal terzo, ai quali, in conformità ai canoni del giusto processo ed ai principi costituzionali, è comunque riconosciuta la possibilità di impugnazione mediante ricorso per cassazione per far valere l’insussistenza dei presupposti applicativi della confisca.

Anche il possibile contrasto tra la confisca atipica disposta in sede esecutiva ed il diritto di proprietà ed iniziativa economica, tutelato dall’art. 42 Cost., evidenziava la Suprema Corte nella decisione qui in commento è stato risolto negativamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 920 del 2003 per la quale «[…] La prevenzione speciale e la dissuasione, perseguite non irragionevolmente dal legislatore attraverso la presunzione in esame, assolvono appunto ad una funzione sociale che è a fondamento dei limiti che il legislatore stesso può imporre».

I dubbi di incostituzionalità, sempre le Sezioni Unite, non risultavano fondati nemmeno sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) poiché, nel caso specifico, le limitazioni sul piano probatorio subite dai ricorrenti non erano dipese dalla trattazione della richiesta di confisca in sede esecutiva, piuttosto che nel processo ordinario di cognizione, quanto dalla natura e dai contenuti delle prove sollecitate che, per gli aspetti di incertezza sulla provenienza e di scarsa verosimiglianza delle circostanze di fatto che si è chiesto di dimostrare nei termini già evidenziati, non avrebbero avuto accesso nemmeno nel giudizio di cognizione.

Infine, non veniva ritenuto meritevole di pregio la denuncia di sperequazione nelle posizioni tra la pubblica accusa e la difesa a scapito degli interessi delle parti private che non era rintracciabile nella struttura del procedimento esecutivo per come delineato nel sistema processuale e, di conseguenza, secondo la Corte di legittimità, il lamentato pregiudizio alla possibilità di articolare un’efficace strategia di contrasto della domanda di confisca non poteva riconoscersi nella necessità di superare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che, non opera nei riguardi dei terzi, ma soltanto del condannato fermo restando che, al contrario, ai terzi è richiesta soltanto l’allegazione di circostanze giustificative specifiche e verificabili.

Ebbene, proprio in ragione di queste considerazioni, veniva osservato come parte della dottrina assuma che proprio la sede esecutiva costituisce il momento processuale più idoneo ad affrontare la questione della confisca ed a deciderla nel contraddittorio delle parti perché successivo alla condanna ed allo sforzo dimostrativo per conseguire l’accertamento di responsabilità in superamento della presunzione di non colpevolezza e per consentire l’esercizio più completo del diritto di difesa fermo restando che la compatibilità del modello procedurale esecutivo, rispetto ai principi costituzionali evocati dalla difesa delle ricorrenti, si apprezza anche in relazione al profilo dell’attribuzione al medesimo giudice, già pronunciatosi de plano, della competenza a decidere sull’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento essendosi la Corte di Cassazione già occupata del tema osservando l’insussistenza di motivi incompatibilità i quali a loro volta presuppongono l’espressione di valutazioni di merito pregiudicanti nell’ambito di gradi o di fasi diverse del processo mentre tale condizione non si realizza nel giudizio di opposizione, che non ha natura di impugnazione e non rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno e, per tale ragione, l’adozione della decisione sull’opposizione da parte dello stesso giudice non contrasta con le esigenze di imparzialità e di terzietà del giudice (Sez. 1, n. 35580 del 25/11/2020; Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017; Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014).

Oltre a ciò, veniva fatto presente come il dubbio di costituzionalità, sollevato in relazione alla violazione del principio di eguaglianza, risultasse essere inammissibile per difetto di rilevanza, oltre che manifestamente infondato: il mancato accoglimento delle richieste difensive non dipendeva da inesistenti limitazioni alle facoltà probatorie in sede di incidente di esecuzione bensì soltanto dalla genericità e dalla manifesta infondatezza delle prospettazioni.

Ciò posto, una volta osservato che, col sesto e col settimo motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente perché implicanti la soluzione del medesimo quesito in punto di diritto, le ricorrenti si dolevano della disposta confisca di elementi patrimoniali, conseguiti in data successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, emessa a carico del proposto e, comunque, posteriori persino alla irrevocabilità della predetta sentenza che aveva definito il processo di cognizione, gli Ermellini facevano presente come i motivi di ricorso prospettassero la questione, sulla quale le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi, della individuazione del limite temporale per l’applicabilità della confisca obbligatoria, prevista dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (ora dall’art. 240-bis cod. pen.), in riferimento alla acquisizione dei valori e dei beni di cui il condannato sia titolare, anche per interposta persona.

Ebbene, si evidenziava a tal riguardo come la tematica si fosse posta all’attenzione degli interpreti a seguito dell’avvenuto riconoscimento, da parte delle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 29022 del 17.07.2001, del potere del giudice dell’esecuzione di ordinare la confisca c.d. “allargata” «sul patrimonio del soggetto al momento della condanna o del patteggiamento» e, da qui, la necessità di stabilire se in sede esecutiva i beni e le utilità confiscabili siano quelli esistenti nel patrimonio al momento della pronuncia di condanna per uno dei reati inclusi nell’elencazione della norma stessa, oppure se si possa procedere anche su quelli pervenuti nella disponibilità del condannato successivamente alla detta pronuncia e sino al suo passaggio in giudicato.

Precisato ciò, gli Ermellini osservavano come la questione avesse ricevuto soluzioni opposte nella giurisprudenza di questa Corte.

Un primo indirizzo interpretativo, sostenuto anche da parte della dottrina, ritiene che siano confiscabili soltanto i beni esistenti al momento della pronuncia della sentenza di condanna per il reato presupposto, salvo che ulteriori valori ed utilità, pervenuti al condannato in epoca successiva, costituiscano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili in precedenza.

Sin dalle prime pronunce ascrivibili a questo orientamento (Sez. 1, n. 12047 del 11/02/2015; Sez. 2, n. 46291 del 06/11/2012), si è ritenuto che ammettere l’ablazione di beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna significa negare ogni distinzione fra confisca obbligatoria ex art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992 e confisca di prevenzione e riconoscere la possibilità di monitorare il patrimonio del reo attraverso indagini patrimoniali, condotte in fase di esecuzione senza limiti temporali, analogamente a quanto disposto per il settore della prevenzione dall’art. 19 del d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto altresì del fatto che, in tale ipotesi, si finirebbe per gravare il giudice dell’esecuzione dell’accertamento tipico del giudizio di cognizione ed in termini ancora più estesi rispetto alla sede processuale di accertamento della responsabilità in ordine al “reato-spia“.

Poiché, invece, la confisca atipica presuppone il giudizio di colpevolezza del reo e viene adottata in sede esecutiva in funzione surrogatoria della mancata pronuncia del giudice della cognizione, il limite temporale per poterla disporre coincide con il momento della pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento, non con quello del suo passaggio in giudicato, pena lo stravolgimento dei confini che l’ordinamento processuale assegna alla giurisdizione esecutiva (Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019; Sez. 1, n. 9984 del 23/01/2018; Sez. 1, n. 36592 del 28/03/2017; Sez. 1, n. 17539 del 21/10/2016).

Altro orientamento, all’opposto, assume che la confisca atipica può aggredire, in sede esecutiva, anche beni pervenuti nel patrimonio del condannato fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto (Sez. 1, n. 51 del 19/12/2016) e la citata sentenza muove dalla premessa che la confisca ex art. 12-sexies è strumento di privazione della ricchezza accumulata dal soggetto in quanto condannato per determinate gravi fattispecie di reato e non derivata dalla commissione dell’illecito penale e che, pertanto, non assume rilievo il nesso pertinenziale tra reato e bene e nemmeno il momento di acquisto di quanto da confiscare (precedente o successivo al reato per il quale è intervenuta condanna) così come non è nemmeno richiesto un giudizio di proporzione del suo valore rispetto al profitto ricavato (Sez. U, n. 920 del 2004, cit.).

Si osservava, poi, che nel caso concreto esaminato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 920 del 17/12/2003, la decisione era stata assunta in un procedimento cautelare cui era risultato del tutto estraneo qualsiasi riferimento alla circostanza che: a) gli acquisti fossero stati effettuati «in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna»; b) una parte dei beni colpita da sequestro finalizzato alla confisca atipica era stata acquistata in anni coincidenti con la commissione di alcuni episodi delittuosi per i quali si era proceduto; c) l’analisi era stata concentrata sulla «rilevanza del tempo con riguardo alla persistenza del sospetto di illecita accumulazione, essendo illogico escludere detto sospetto per i beni acquistati nell’arco temporale in cui il delitto è stato commesso».

Pertanto, secondo la Sez. 1, secondo quanto postulato nella sentenza n. 51 del 19.12.2016, gli acquisti vanno considerati in riferimento a due distinti ambiti temporali: l’uno anteriore al reato e l’altro ad esso successivo e protratto sino alla formazione del giudicato di condanna fermo restando che, per gli elementi patrimoniali conseguiti prima e durante la commissione del reato, opera il criterio della “ragionevole distanza” da esso mentre, per quelli successivi, il limite temporale di confiscabilità coincide con la data di irrevocabilità della sentenza di condanna poiché «fino a tale momento opera la presunzione d’illecita accumulazione del patrimonio».

Le successive sentenze Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, e Sez. 1, n. 35856 del 17/05/2019, dal canto loro, hanno ribadito gli stessi principi osservando che, poiché la presunzione di illecito arricchimento, introdotta dall’art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992, trova il proprio fondamento nell’accertamento definitivo della commissione di uno dei delitti indicati nel medesimo articolo e nel suo epilogo con la sentenza di condanna, essa determina anche l’estensione temporale sino alla quale opera la presunzione ed autorizza la sottoposizione a confisca dei beni acquistati o comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in giudicato, oppure in un momento successivo ove si dimostri, in modo specifico ed incontroverso, che l’acquisto sia avvenuto con mezzi ottenuti prima della condanna.

Ebbene, le Sezioni Unite ritenevano di dover aderire al primo orientamento per le seguenti ragioni.

Si reputava a tal proposito opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale sull’istituto in esame ricavabili da orientamenti ermeneutici ormai pacifici nella giurisprudenza di legittimità ed in dottrina svolte nei seguenti termini: “La “confisca in casi particolari”, in origine disciplinata dal dl. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito dalla legge n. 356 del 1992, è ora prevista dall’art. 240-bis cod. pen. a seguito dell’introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice, attuato dal digs. 1 marzo 2018, n. 21. Quest’ultima disposizione stabilisce: «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 73 del d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, rilevante nel caso in esame, il Collegio osserva che la sua mancata inclusione nel catalogo dei reati che impongono la confisca, contenuto nell’art. 240-bis cod. pen., non ostacola l’applicazione della misura ablativa, atteso che con il d.Igs. n. 21 del 2018, contestualmente all’abrogazione dell’art. 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies del dl. n. 306 del 1992, sono stati introdotti l’art. 240-bis con il medesimo contenuto delle norme abrogate e, nel corpo delle disposizioni del d.P.R. n. 309 del 1990, l’art. 85-bis, che testualmente recita «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per taluno dei reati previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del codice penale». Tanto convince della mancata eliminazione dall’orizzonte normativo della previsione, già contenuta nell’art. 12-sexies, del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quale “reato-spia”, per effetto della sua sostituzione, in perfetta continuità prescrittiva, con il citato art. 85-bis, introdotto dalla stessa legge abrogante, che rimanda all’art. 240-bis cod. pen. attualmente vigente. Il fenomeno della successione di leggi nel tempo, realizzatosi mediante l’intervento di riordino dei testi normativi contenenti la disciplina della confisca allargata, non ha determinato l’eliminazione della possibilità della sua applicazione a fattispecie concrete antecedenti all’entrata in vigore del d. lgs. n. 21 del 2018 ed all’abrogazione dell’art. 12-sexies, come accaduto nel caso in esame, poiché l’art. 240-bis si pone in rapporto di continuità con la disposizione abrogata (Sez. 1, n. 35580 del 25/11/2020 (…); Sez. 1, n. 15542 del 12/11/2019, (…)). Nella prassi applicativa la confisca in casi particolari è definita “atipica”, “allargata” o “estesa” per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività svolta. La previsione normativa della confisca, che anche dalla collocazione sistematica qualifica la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale, replicante alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla legge n. 575 del 1965 e la stessa finalità preventiva perseguita (Sez. U, n. 29022 del 2001 (…)), trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L’accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce “spia” ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l’ordinamento intende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell’ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell’oggetto dell’ablazione dal reato e l’onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa. (…)  Sul piano dell’analisi testuale, la disposizione dell’art. 12-sexies, così come quella dell’art. 240-bis cod. pen., non contiene indicazioni per la soluzione del quesito devoluto alle Sezioni Unite, dal momento che si limita a stabilire che la confisca va “sempre” disposta, prevedendo così la sua obbligatoria applicazione, quando sia intervenuta la condanna per taluno dei reati previsti. In via interpretativa è pacificamente escluso che la disposizione di legge pretenda che tra i beni del condannato ed il delitto presupposto sussista un collegamento di derivazione quale profitto o provento dello stesso, oppure un nesso pertinenziale (Sez. U, n. 920 del 2004, (…); Sez. U, n. 29022 del 2001, (…)). La relazione tra “reato-spia” ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell’incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili. Nel silenzio della norma di riferimento, secondo la lettura offerta dalle Sezioni Unite nella sentenza M., «essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna». Tra i pochi dati obiettivamente ricavabili dal testo normativo, vi è la necessaria subordinazione della confisca all’accertamento della responsabilità penale per uno dei reati inclusi nella sua elencazione. (…) La configurazione della confisca atipica come collegata al giudizio di sussistenza del reato – definito nella prassi “spia”, “matrice” o “sorgente” – e di commissione da parte dell’imputato, o comunque alla accettazione dell’ipotesi accusatoria, implicita nella pronuncia di applicazione della pena a richiesta delle parti, nonché il tenore di un nutrito novero di disposizioni sostanziali e processuali, che ne menzionano l’adozione con sentenza, autorizzano a ritenere che il relativo provvedimento trovi la sua collocazione naturale nell’ambito del giudizio di cognizione e della pronuncia giudiziale che lo definisce. In tal senso militano: l’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per il quale «con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza»; l’art. 546, comma 1, lett. e) n. 2, cod. proc. pen. che, in tema di requisiti della sentenza e di obbligo di motivazione, lo impone anche in ordine alle «misure di sicurezza»; gli artt. 417, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per la richiesta di rinvio a giudizio, 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il decreto che dispone il giudizio e 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, i quali, fra i requisiti formali dei rispettivi atti, prescrivono di specificare il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza; l’art. 579, commi 1 e 2, cod. proc. pen., secondo il quale l’impugnazione può investire i punti della sentenza riguardanti le sole misure di sicurezza; l’art. 578-bis cod. proc. pen., per il quale, quando sia stata applicata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen., in caso di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice dell’impugnazione decide ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato; l’art. 597 cod. proc. pen. che assoggetta al divieto di reformatio in peius anche le statuizioni della sentenza applicative di misure di sicurezza; l’art. 205 cod. pen., a norma del quale «le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento» e solo in via di eccezione, nei casi previsti dalla legge, anche con provvedimento successivo. 11,4. Con l’introduzione dell’art. 183-quater disp, att. cod. proc. pen, ad opera del d. Igs. n. 21 del 2018 si sono tradotti in disposizione di legge i principi affermati dalle Sezioni Unite con la pronuncia D., costantemente ribaditi dalle pronunce di legittimità successive (ex multis: Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018 (…); Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011 (…); Sez. 1, n. 19516 dell’01/04/2010 (…); Sez. 1, n. 22752 del 09/03/2007 (…)) e si è stabilito che: «competente ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall’art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l’irrevocabilità della sentenza è il giudice di cui all’articolo 666 commi 1, 2 e 3 del codice»”.

Orbene, esaurite queste “considerazioni”, le Sezioni Unite osservavano come anche questo intervento legislativo non avesse apportato, tuttavia, elementi utili per il componimento del contrasto in questione poiché esso, se da un lato consente esplicitamente che la confisca allargata sia disposta in fase esecutiva, dall’altro non chiarisce, né delimita il possibile oggetto della misura da adottare dopo la formazione del giudicato di condanna, lasciando irrisolti gli interrogativi sollevati nel caso in esame.

Precisato ciò, gli Ermellini ritenevano come nel caso di specie la soluzione risiedesse, in primo luogo, nella considerazione del presupposto soggettivo della confisca e della collocazione sistematica della giurisdizione esecutiva.

In particolare, veniva fatto presente come, sotto il primo profilo, il legislatore avesse scelto di delineare la confisca allargata quale misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del “reato-spia“.

L’accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall’art. 240-bis cod. pen., difatti, fonda il sospetto che il condannato (o chi ha definito il processo con sentenza di patteggiamento) abbia tratto dall’attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona, e il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l’origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa.

Nella considerazione del legislatore, quindi, l’attribuzione al soggetto della commissione di uno dei “reati-spia” costituisce indicatore dell’acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico.

E’ dunque la previsione di tale imprescindibile condizione a dare ragione del fatto che il processo di cognizione costituisce la sede naturale ed ordinaria per imporre la confisca, unitamente alle altre statuizioni penali, in un unico contesto deliberativo.

La “destinazione funzionale” della sentenza quale provvedimento che deve contenere la decisione anche sulla confisca, a sua volta, trova conferma nell’impossibilità di provvedervi in sede esecutiva quando la relativa domanda sia stata già respinta dal giudice della cognizione, o di revocarla, se disposta in quella sede mentre l’unica eccezione all’intangibilità della decisione di confisca, dipendente dal giudicato, è ravvisabile nei riguardi del terzo non partecipe al processo già definito ed ammesso a proporre incidente di esecuzione per ottenere la revoca della misura (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018; Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012; Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011).

A fronte di tale univoco orientamento nomofilattico, rilevavano le Sezioni Unite come fosse invece piuttosto controverso, sempre in sede di legittimità ordinaria, determinare il valore da assegnare alla conclusione del processo ed alla formazione del giudicato.

Nel dettaglio, per la tesi sostenuta dalle pronunce più recenti, il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del “reato-spia” costituisce soltanto il momento terminale del giudizio di cognizione, a partire dal quale la competenza a decidere sulla confisca allargata spetta al giudice dell’esecuzione e, pertanto, non opera anche quale limite temporale finale per aggredire quanto entrato nel patrimonio del condannato.

Per l’altra linea interpretativa, invece, sino all’irrevocabilità della decisione, non si realizza la condizione dell’affermazione della responsabilità in ordine al reato presupposto, cui è subordinata l’applicabilità della presunzione di acquisto illegale dei beni, ed il giudicato rappresenta anche il limite finale sino al quale opera la presunzione stessa.

Per come strutturata, la norma di cui all’art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., dal canto suo, si limita ad esplicitare il conferimento al giudice dell’esecuzione della competenza ad adottare i provvedimenti sulla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., peraltro già genericamente previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., per significare che si tratta delle stesse determinazioni che avrebbero potuto e dovuto essere adottate con la sentenza e, dunque, l’estensione in tali termini della sfera di attribuzioni della giurisdizione esecutiva non muta e non amplia l’orizzonte decisorio poiché l’intervento del giudice dell’esecuzione è concepito come surrogatorio e residuale sul presupposto dell’omessa adozione della confisca nella sua sede propria, quella di cognizione e, se, dunque, dopo il giudicato di condanna, si può e si deve ancora disporre la confisca, ciò potrà avvenire soltanto nel rispetto dei limiti e dell’ambito cognitivo del giudice che ha accertato la responsabilità penale in ordine al “reato spia“.

In relazione a quanto appena enunciato, veniva al contempo fatto presente che tale considerazione, e ragioni di coerenza sistematica, impongono di affermare la perfetta simmetria del potere di ablazione in casi particolari dei beni del condannato, esercitatile entro gli stessi confini, tanto in fase di cognizione, quanto in quella di esecuzione, e di negare in quest’ultima situazione processuale uno spazio di intervento più esteso sino a consentire la confisca di elementi patrimoniali pervenuti al condannato dopo la pronuncia di condanna o, persino, dopo il giudicato.

Del resto, secondo il Supremo Consesso, anche sul piano pratico, all’atto dell’emissione della sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice conosce e valuta i fatti rappresentati dai mezzi di prova assunti sino a quel momento, e, quanto alla confisca, può attingere soltanto i beni esistenti e noti nella fase del procedimento che ha celebrato senza poter estendere il proprio giudizio ad altri cespiti non ancora entrati nel patrimonio dell’imputato o dei terzi.

La limitazione che vale per il giudice della cognizione, per la descritta simmetria di funzioni e di poteri, quindi, per i giudici di legittimità ordinaria, circoscrive anche l’ambito oggettivo della confisca in sede esecutiva.

A sostegno di quanto sin qui enunciato, veniva evidenziato come le considerazioni sinora svolte trovassero conferma anche nella giurisprudenza costituzionale posto che, pronunciando in ordine al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992, la Consulta ne ha affermato la legittimità a ragione della sua strumentalità ad impedire la sottrazione o dispersione dei beni da confiscare in ipotesi di condanna (Corte cost., ord. n. 18 del 1996) così riconoscendo che il sequestro deve essere emesso in via ordinaria nel corso del giudizio di cognizione ed in funzione del suo esito e, pertanto, ove sia disposto da parte del giudice di esecuzione dopo la sentenza di condanna, non per questo si può autorizzare la modifica della «prospettiva temporale, che è anche prospettiva funzionale, connessa a tale misura ed alla confisca rispetto a cui il sequestro è strumentale» (Sez. 1, n. 9984 del 23/01/2018).

Invece, sempre secondo le Sezioni Unite, una volta preso atto che la diversa tesi, sostenuta anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, che afferma l’autonomia della competenza, attribuita dall’art. 183-quater, perché svincolata dai limiti propri del giudizio di cognizione, fa affidamento sulla natura innovativa della previsione e sulla funzione della confisca, finalizzata a privare il soggetto responsabile di gravi illeciti della ricchezza conseguita grazie alla commissione, rimasta “sommersa” ed incerta nei dati circostanziali di perpetrazione, di altri reati e, secondo tale prospettiva, sarebbero aggredibili le utilità, magari non individuate nel corso del processo già definito, di valore sproporzionato e non giustificato nella lecita provenienza, pervenute al condannato sia prima che dopo la sentenza definitiva che lo ha condannato, ritenevano però che a tale ricostruzione mancasse il necessario riscontro normativo poiché l’art. 183-quater, come già detto, in tema di confisca conferisce al giudice una competenza in nulla diversa rispetto a quella esercitabile in fase di cognizione, tanto meno più estesa tenuto conto che, per superare tale considerazione, non gioverebbe nemmeno richiamare la riflessione più generale e di ordine sistematico sul ruolo assegnato dall’ordinamento al giudice dell’esecuzione ed i penetranti poteri riconosciutigli di intervento sul giudicato.

Siffatta argomentazione, difatti, per quanto stimata corretta dalla Corte in linea teorica, a suo avviso, non si confronta con lo statuto normativo specifico della confisca allargata e non considera la asimmetria cognitiva che in modo ingiustificato verrebbe determinata dal riconoscimento al solo giudice dell’esecuzione del potere di confiscare beni, acquisiti dal condannato sino all’irrevocabilità della pronuncia di condanna, potere non egualmente esercitatile dal giudice in sede di cognizione.

Inoltre, pur essendo indiscutibile che il giudizio di penale responsabilità interviene soltanto con la sentenza definitiva, per il Supremo Consesso, ritenere che la condanna cui, in assenza di ulteriori specificazioni, fa riferimento l’art. 240-bis cod. pen. sia soltanto quella irrevocabile, comporta effetti distonici con il proposito del legislatore e persino paradossali poiché, a stretto rigore, tale condizione non sussisterebbe mai per il giudice della cognizione che sarebbe sempre inibito dal disporre la confisca con la propria sentenza, perché non ancora formatosi il giudicato sulla condanna dalla stessa stabilita.

L’orientamento interpretativo qui disatteso, sempre secondo i giudici di piazza Cavour, non si misura nemmeno con l’ulteriore argomento, fatto proprio dal primo indirizzo, secondo il quale l’opposta lettura della confisca allargata, disposta in esecuzione, finirebbe per annullare ogni distinzione rispetto alla confisca di prevenzione, rivelando un’inutile duplicazione di istituti giuridici visto che, se il momento della emissione della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non costituisse lo sbarramento temporale, oltre il quale è impedita la confisca allargata e se fosse consentita la conduzione sine die di indagini patrimoniali per l’individuazione dei beni pervenuti al condannato anche in tempi ad essa successivi, si consentirebbe un’esplorazione continua ed illimitata, analoga a quella che l’art. 19 del d.lgs. n. 159 del 2011 consente per la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione reale.

Come correttamente osservato nell’ordinanza di rimessione, le due misure ablatorie presentano invece indubbie affinità di funzioni e di effetti poiché «il legislatore utilizza […] la condotta illecita formalizzata (il reato-spia) come indice rivelatore di una particolare pericolosità soggettiva ed adotta un modello descrittivo dell’analisi patrimoniale (disponibilità anche indiretta dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con il reddito dichiarato o con i risultati dell’attività economica svolta) del tutto coincidente con quello elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale».

Oltre a ciò, veniva messo in risalto il fatto che, se risponde al vero che da tempo è in atto un progressivo allineamento della rispettiva disciplina giuridica, al punto che anche la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato marcati profili di assonanza, individuati nel requisito della pericolosità sociale del destinatario, nell’assenza del nesso di derivazione dal reato dell’utilità confiscata e nella comune finalità di contrasto alla criminalità lucrogenetica (Corte cost., sent. n. 33 del 2018 e sent. n. 24 del 2019), tuttavia, l’affermazione che le due forme di confisca costituiscono «altrettante species di un unico genus […] identificato nella confisca dei beni di sospetta origine illecita» (Corte cost., n. 24 del 2019, punto 10.3), per la Cassazione, non può essere condotta sino alle estreme conseguenze per desumerne la loro coincidenza posto che esse mantengono autonomia ontologica e parziale divergenza di requisiti che il secondo orientamento finisce per negare inconsapevolmente essendo sufficiente considerare al riguardo che il principale elemento differenziale consiste nella superfluità dell’instaurazione di un processo penale nei confronti del soggetto e del giudicato sulla responsabilità penale quale presupposto soggettivo per imporre la confisca di prevenzione, che pretende piuttosto l’inquadramento in una delle categorie di pericolosità tipizzate dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159 del 2011, oltre che nella ben più ampia piattaforma probatoria attingibile per il giudizio prevenzionale.

Ad avviso delle Sezioni Unite, s’imponeva quindi la necessità di fornire una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto in esame, il che veniva fatto nei seguenti termini: “La confisca, adottata in sede esecutiva, di beni pervenuti al condannato fino o anche dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna o di patteggiamento comporta possibili ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti, che, seppur chiamati a rispondere dello stesso illecito quale “reato-spia”, verrebbero a subire la privazione definitiva dei loro beni in misura diversa e con maggior pregiudizio a seconda che la confisca sia adottata dal giudice all’atto della pronuncia della sentenza di condanna, piuttosto che in esecuzione. Solo in questo secondo caso, infatti, verrebbe ampliata l’area della confiscabilità in dipendenza di fattori del tutto estranei al volere del condannato ed al di fuori della sua sfera di controllo. Di conseguenza il criterio differenziale sarebbe costituito dai motivi di opportunità, che hanno guidato le scelte operate dal pubblico ministero sul momento di proposizione della domanda. Tale opzione ermeneutica comporterebbe la violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché in modo illogico e privo di valida giustificazione determinerebbe un differente trattamento di situazioni eguali. Altrettanto vulnerato ne risulterebbe il principio di ragionevolezza con effetti contra reum: la protrazione del processo per effetto di impugnazione proposta dall’imputato, e per tempi non preventivabili, in dipendenza della legittima aspettativa di riforma della condanna emessa in primo grado, finirebbe per penalizzarlo, in quanto legittimerebbe un più esteso potere di aggressione patrimoniale, conseguente alla proposizione dell’istanza di confisca al giudice dell’esecuzione. In altri termini, l’esigenza di garanzia, che ispira il riconoscimento al condannato della facoltà di impugnazione, potrebbe risolversi in un fattore di pregiudizio e di inibizione dell’assunzione di iniziative che dilatino la durata del processo per il timore di vedersi espropriati beni acquisiti successivamente alla condanna, subita in primo grado, in conseguenza della maggiore protrazione del giudizio a causa delle impugnazioni proposte. Al contrario, soltanto riconoscendo che la pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) costituisce il termine finale di riferimento per operare la confisca dei beni ex art. 240-bis cod. pen. si assicura identità di regime giuridico a situazioni coincidenti e si prevengono strumentali iniziative temporeggiatrici dell’accusa, finalizzate ad ottenere una confisca più estesa in sede esecutiva”.

Oltre a ciò, veniva affermato come gli inconvenienti segnalati sul piano del possibile contrasto con i principi costituzionali si potessero risolvere facendo ricorso al criterio della “ragionevolezza temporale“.

Veniva a tal proposito osservato che la premessa di fondo, da cui muove l’intera costruzione dogmatica dell’istituto della confisca in casi particolari, si basa sull’assenza del nesso di pertinenzialità tra il reato presupposto ed i beni da confiscare e tale postulato dà ragione della negazione in via di principio della rilevanza, quale criterio normativo di selezione dei beni aggredibili, della relazione di collegamento temporale tra momento della loro acquisizione ed il tempus commissi delicti.

In particolare, per le Sezioni Unite, alla luce di quanto da loro statuito nella decisione n. n. 920/2003 e in quelle successive, sono appunto confiscabili indifferentemente i cespiti pervenuti al condannato in epoca anteriore o successiva alla commissione del “reato spia” poiché non è pretesa la loro acquisizione in periodo coincidente con la specifica condotta di reato giudicata.

L’assenza di un collegamento di natura cronologica tra l’ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l’attività criminosa presupposta, di per sé, consentirebbe applicazioni illimitate della misura ablativa con effetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativa economica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti evidenziandosi a tal riguardo come la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni semplici già da tempo abbia avvertito la necessità di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa, per la quale le possibilità applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della “ragionevolezza temporale” fermo restando che, con tale locuzione, s’intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall’epoca di realizzazione del “reato-spia” da determinare l’irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001).

Precisato ciò, veniva inoltre evidenziato come un approccio ermeneutico ispirato da analoghe esigenze di garanzia abbia indotto in via interpretativa anche alla delimitazione temporale dell’area oggettiva della confisca di prevenzione: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4880 del 26/06/2014, hanno invero affermato come necessario per garantire la costituzionalità della misura reale che, nella ricognizione dei presupposti richiesti, sia assicurata la correlazione temporale tra l’acquisto del bene e la manifestazione di pericolosità sociale, la quale, oltre che presupposto imprescindibile della confisca, costituisce anche “misura temporale” del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è accertata la pericolosità sociale.

Per le Sezioni Unite, assume a tal riguardo rilievo significativo che il criterio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, sia stato assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari.

In effetti, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018, la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nell’ambito di una procedura di esecuzione, dell’art. 12-sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti presupposto, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta […] in un ambito di ragionevolezza temporale» nonché specificato tale concetto affermando che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento.

A tal fine, per il Supremo Consesso, il criterio della ragionevolezza temporale impedisce la abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata” ed il monitoraggio patrimoniale dell’intera vita del soggetto sebbene condannato per un singolo reato compreso nella lista.

Pur senza spingersi a suggerire concreti elementi orientativi del giudizio sulla ragionevole distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile, si notava altresì come la Corte costituzionale abbia precisato che la stessa va determinata in riferimento «alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela» e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al “modello” normativo che fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita.

Ciò posto, a sua volta la successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema evidenzia la costante adesione ai medesimi principi, divenuti patrimonio del diritto vivente, seppur applicati in riferimento a fattispecie concrete nelle quali al giudice dell’esecuzione era stata posta la questione con esclusivo riferimento all’anteriorità dell’acquisto dei cespiti rispetto all’epoca di commissione del “reato-spia” (Sez. 2, n. 32626 del 26/10/2018; Sez. F., n. 56596 del 03/09/2018; Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018).

Detto questo, una ulteriore sollecitazione all’individuazione di limiti di natura temporale all’operatività della presunzione di illecito arricchimento di chi sia stato condannato per determinate fattispecie di reato si coglieva, per la Corte, nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/42/CE del 3 aprile 2014, con la quale sono state dettate prescrizioni per la regolamentazione nell’Unione Europea del congelamento e della confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato e che ha ricevuto attuazione nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, contenente modifiche all’art. 240 cod. pen. ed all’art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992.

La Direttiva de qua, in particolare, con il dichiarato scopo programmatico di «modificare e ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI», pur nel suo limitato contenuto di previsione di norme minime, «non impedisce agli Stati membri di attribuire poteri più estesi nel proprio diritto nazionale» (punto 22 del considerando).

In particolare, all’art. 5, detta la nozione di “confisca estesa” di beni derivanti da condotte criminose, anche se non accertate dall’autorità giudiziaria, ma imposta in base alla probabilità che siano di origine illecita, nel cui schema rientra pacificamente la confisca in casi particolari ex art. 240-bis cod. pen.; quindi, al successivo punto 21 del considerando ha espressamente previsto: «In tale contesto, l’autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibili, in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca estesa. Una sproporzione tra i beni dell’interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei ad indurre l’autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose».

Dal citato testo legislativo comunitario si traeva, dunque, per il Supremo Consesso, conferma del possibile ricorso alla delimitazione temporale della presunzione, che autorizza la confisca, quale strumento per assicurare il rispetto del principio di necessità e proporzionalità del sacrificio imposto al destinatario della misura, riconosciuto dagli artt. 42 della Convenzione EDU e 1 del Protocollo addizionale, e per contenere il potere statuale di espropriare ricchezza di origine illecita, cui si ispira anche il criterio di ragionevolezza temporale, elaborato dalla giurisprudenza italiana.

La rassegna delle fonti normative sopranazionali consentiva, a loro volta, di ricavare, per la Corte, un altro argomento rafforzativo della tesi esposta: il Regolamento n. 2018/1805, per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca, emessi in procedimenti in materia penale, adottato il 14 novembre 2018 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, al considerando punto 15 impone che «le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità», concetto ribadito al punto 21, per il quale «Nell’emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, l’autorità di emissione dovrebbe assicurare il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità».

Precisato ciò, il medesimo criterio di ragionevolezza temporale, con analoghi effetti e finalità, sempre secondo la Cassazione, deve essere tra l’altro riferito anche alle situazioni in cui l’acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del “reato-spia” e l’intervento ablatorio sia richiesto al giudice dell’esecuzione.

Le Sezioni Unite, infatti, ritenevano nel caso di specie come dovesse essere superato il principio affermato dalla sentenza n. 920/2003 di indifferenza del momento in cui il bene da confiscare sia entrato nel patrimonio del soggetto che amplia a dismisura l’area della confiscabilità.

Al contrario, per queste Sezioni, ferma restando la natura non pertinenziale della relazione tra cosa e reato e l’assenza del nesso di derivazione della prima dal secondo, vanno ritenuti confiscabili anche gli elementi patrimoniali acquisiti dopo la perpetrazione del reato purché non distaccati da questo da un lungo lasso temporale che renda irragionevole la ablazione e, comunque, non successivi alla pronuncia della sentenza di condanna o di patteggiamento.

Invece, l’ammettere la confisca anche in caso di divario cronologico di molti anni tra compimento dell’attività criminosa e successivo conseguimento dei valori sproporzionati darebbe luogo ai medesimi dubbi di costituzionalità per irragionevolezza e sproporzione per eccesso del mezzo rispetto al fine che sono stati riconosciuti dalla Corte costituzionale.

Diversamente da quanto osservato dalla Sezione rimettente, invero, lo scrutinio sulla ragionevolezza temporale non è estraneo e non opera su un piano diverso rispetto all’ambito oggettivo della confiscabilità dei beni in sede esecutiva dal momento che decidere se la disposizione dell’art. 240-bis cod. pen. imponga di apprendere consistenze patrimoniali esistenti al momento della emissione della decisione di condanna o al momento del suo passaggio in giudicato riguarda situazioni concrete di aggressione di forme di ricchezza pervenute necessariamente dopo il reato giudicato tenuto conto altresì del fatto che, nella prassi giudiziaria, non è infrequente che i tempi di avvio e di definizione anche solo in primo grado del processo si distacchino notevolmente dalla consumazione dell’illecito sorgente.

Dalle premesse poste la Suprema Corte perveniva alla conclusione secondo la quale il momento dell’acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato presupposto ma deve risultare a distanza ragionevole dallo stesso, tanto se antecedente, come se successivo.

In particolare, la limitazione in termini che devono essere ragionevoli del distacco tra i due elementi a raffronto concorre anche ad individuare nella emissione della sentenza di condanna o di patteggiamento, non nella data di irrevocabilità, il termine ultimo ed invalicabile di operatività della presunzione di provenienza illecita dei beni del condannato di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta, che il giudice deve sempre rispettare, sia se si pronunci nella fase della cognizione, sia che intervenga in sede esecutiva, e tanto comporta il riconoscimento della possibilità che un’acquisizione patrimoniale, collocata in un tempo successivo, ma molto distanziato dal “reato spia“, renda irragionevole il giudizio presuntivo sulla sua origine criminosa, anche se antecedente al processo penale ed al momento di ricostruzione della responsabilità dell’imputato mentre, al contrario, collocare il termine ultimo della confiscabilità dei beni nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, che segue di anni anche il solo avvio del processo penale e si distanzia ancor più dalla consumazione del delitto sorgente, significa ignorare l’esigenza di ragionevolezza ed il parametro che, nell’interpretazione della Consulta, garantisce la legittimità costituzionale della confisca per sproporzione.

Chiariti tali aspetti di ordine giuridico, per le Sezioni Unite, si imponevano ulteriori precisazioni da doversi fare espresse nei seguenti termini: Poiché l’affermazione della responsabilità dell’imputato può intervenire in gradi diversi a seconda dello sviluppo concreto del rapporto processuale e dell’impulso che vi diano le parti con la proposizione delle impugnazioni, per sentenza di condanna deve intendersi quella emessa dal giudice di merito in primo grado – se nei successivi sia confermata o riformata soltanto in punto di pena – in grado di appello o di rinvio in ipotesi di riforma di una precedente pronuncia assolutoria. Inoltre, in situazioni di processi cumulativi sul piano oggettivo o soggettivo la medesima osservazione va riferita alla statuizione adottata per ciascun reato presupposto e nei confronti di ognuno degli imputati chiamati a risponderne. Pertanto, il momento finale di aggredibilità a fini di confisca del loro patrimonio potrebbe variare, pur nell’ambito dello stesso unico processo, in dipendenza delle vicende riguardanti i singoli capi della sentenza. Va, infine, ribadita l’ammissibilità, pacifica per entrambi gli orientamenti interpretativi contrapposti, della confisca, quando sia offerto congruo riscontro probatorio, di beni pervenuti anche in data successiva alla sentenza come sopra individuata nei casi in cui i cespiti siano frutto del reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in un momento antecedente alla sentenza stessa, oppure si tratti di denaro o di altri strumenti di investimento mobiliare, preesistenti alla sentenza e solo in seguito scoperti o rinvenuti, ossia di beni che si sarebbe potuto confiscare nel processo di cognizione (Sez. 1,n. 51 del 19/12/2016, (…); Sez. 1, n. 9984 del 23/01/2018, (…); Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, (…))”.

La Suprema Corte, dunque, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulava il seguente principio di diritto: «Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. “reato-spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».

 

Conclusioni

 

La decisione in esame è assai interessante in quanto con esso è stato risolto il seguente contrasto giurisprudenziale: “Se la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato ed acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia di condanna per il cd. reato “spia” ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima”.

Difatti, in tale pronuncia, tale contrasto è stato composto nei seguenti termini: “Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. “reato-spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima”.

Quindi, per effetto di questo arresto giurisprudenziale, se al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., è consentito disporla, costui deve attenersi all’osservanza del criterio di “ragionevolezza temporale” (così come definito in tale sentenza e a cui si rinvia) per quel che riguarda i beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. “reato-spia” ovvero successivamente fermo restando che comunque è a costui concesso disporre questa misura ablativa per i beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di appurare se il giudice dell’esecuzione, ove debba decidere una richiesta di questo genere, abbia fatto buon governo del principio di diritto affermato in questa stessa decisione.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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