La libertà vigilata è una misura di sicurezza personale prevista dal diritto penale italiano, regolata dal Codice Penale (artt. 228 e ss.) e dal Codice di Procedura Penale. Questa misura viene disposta nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, con l’obiettivo di monitorarli e favorirne il reinserimento sociale, evitando la reiterazione di comportamenti illeciti. La libertà vigilata si caratterizza per un controllo costante del soggetto da parte delle autorità competenti, unitamente all’imposizione di obblighi e restrizioni specifiche.
Indice
1. Presupposti per l’applicazione
La libertà vigilata può essere disposta nei seguenti casi:
- Pericolosità sociale accertata:
È necessaria una valutazione concreta della pericolosità del soggetto, ossia la probabilità che possa commettere nuovi reati. Tale valutazione viene effettuata dal giudice sulla base di elementi oggettivi, come precedenti penali e comportamenti tenuti dal soggetto. - Conclusione dell’esecuzione penale:
Può essere applicata come misura successiva alla detenzione, per monitorare soggetti che, pur avendo scontato la pena, siano ritenuti ancora pericolosi. - Misura di sicurezza autonoma:
La libertà vigilata può essere disposta anche indipendentemente da una pena, ad esempio nei confronti di persone prosciolte per incapacità di intendere e di volere, qualora permanga la pericolosità sociale.
2. Caratteristiche della misura
La libertà vigilata implica una serie di obblighi e restrizioni che il soggetto deve rispettare per tutta la durata della misura, stabilita dal giudice in base alla gravità della situazione e alla persistenza della pericolosità. Tra i principali obblighi vi sono:
- Obbligo di dimora: Il soggetto deve risiedere in un luogo determinato, evitando di allontanarsi senza autorizzazione.
- Divieto di frequentare determinati luoghi: È vietato accedere a luoghi ritenuti incompatibili con il percorso di reintegrazione sociale, come ambienti legati al crimine o al consumo di sostanze stupefacenti.
- Sottoposizione a controlli periodici: Il soggetto deve presentarsi regolarmente alle autorità competenti, come l’ufficio di sorveglianza o la polizia, per garantire il rispetto delle prescrizioni.
- Obbligo di svolgere attività lavorativa: Il giudice può imporre al soggetto di intraprendere un’attività lavorativa, considerata elemento essenziale per il reinserimento sociale.
3. Durata e cessazione della libertà vigilata
La durata della libertà vigilata è stabilita dal giudice, con un limite minimo di un anno, prorogabile in base alla persistenza della pericolosità sociale. La cessazione della misura può avvenire nei seguenti casi:
- Reintegrazione sociale: Quando il soggetto dimostra, attraverso una condotta adeguata, di non essere più pericoloso.
- Ricorso al tribunale di sorveglianza: Il soggetto o il suo legale possono richiedere una revisione della misura, presentando prove che attestino l’assenza di pericolosità.
- Decesso o sopravvenuta incapacità: La misura cessa automaticamente in caso di morte del soggetto o incapacità che renda impossibile il controllo.
4. Finalità della libertà vigilata
La libertà vigilata ha una duplice finalità:
- Tutela della collettività: Garantisce un controllo attivo sui soggetti considerati pericolosi, prevenendo la reiterazione di reati.
- Reinserimento sociale: Attraverso l’imposizione di attività lavorative e restrizioni mirate, si cerca di favorire un percorso di recupero e reintegrazione nella società.
5. Profili di costituzionalità
La libertà vigilata, pur essendo uno strumento di tutela collettiva, deve rispettare i principi costituzionali italiani. In particolare:
- Principio di proporzionalità: La misura deve essere adeguata alla pericolosità accertata e non eccedere quanto necessario per garantire la sicurezza pubblica.
- Rispetto della dignità umana: Anche se sottoposto a restrizioni, il soggetto mantiene i propri diritti fondamentali, come la libertà personale e il diritto al lavoro.
- Diritto alla difesa: Il soggetto ha diritto a contestare la misura e a richiederne la revisione davanti al tribunale di sorveglianza.
6. Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza ha più volte affrontato la libertà vigilata, chiarendone i limiti applicativi e le modalità di attuazione. Tra le decisioni più significative vi sono:
- Cass. Pen., Sez. I, n. 1457/2020: La Corte ha stabilito che la libertà vigilata deve essere revocata qualora venga dimostrata l’assenza di pericolosità sociale attraverso prove documentate e testimonianze.
- Cass. Pen., Sez. VI, n. 5421/2018: La Corte ha ribadito che la misura non può essere applicata in modo automatico, ma solo in seguito a un accertamento approfondito della pericolosità del soggetto.
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