La funzione consultiva ?delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti in materia di contabilit? pubblica ? stata introdotta? dall? art. 7, comma 8?, della Legge n. 131/2003 e regolamentata ? per quanto attiene i principi e le modalit? attuative ? dall? Atto di Indirizzo? adottato dalla Sezione delle Autonomie nell? Adunanza del 27 aprile 2004 con cui si ? provveduto a prescrivere i criteri volti a garantire uniformit? comportamentale con conseguente individuazione in punto legittimazione? soggettiva attiva ad avanzare richieste di pareri alla Corte ( requisito necessario per l? ammissibilit? soggettiva), nonch? l? ambito oggettivo funzionale, l? Ufficio competente a rendere il parere in relazione alla connotazione? locale o generale dello stessol? iter procedimentale per l? esercizio della funzione e la tempistica. Sotto il profilo della competenza, si ? previsto che, con riferimento ai pareri su questioni o di locale interesse ovvero per quelle gi? pacificamente risolte in sede giurisprudenziale od in via di prassi la competenza deve ritenersi attribuita alla Sezione Regionale della Corte ?territorialmente competente; di converso, per quei pareri di rilievo generale di non pacifica risoluzione, occorre sentire preventivamente il Coordinamento Centrale onde conoscere? l? orientamento dello stesso e delle altre Sezioni Regionali.
I pareri sono solitamente previsti nella sola materia della contabilit? pubblica da intendersi ? secondo l? accezione ordinaria –? come ? il complesso delle norme che disciplinano? l? attivit? gestoria dei pubblici poteri, comprendente l? organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l? attivit? contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e le responsabilit? degli amministratori della cosa pubblica? ( Bennati ). L? ambito oggettivo di tale definizione? – in osservanza a quanto indicato? nell? atto di indirizzo succitato in ordine alla attivit? consultiva – ???concerne solamente le seguenti tipologie attizie: gli? atti generali; gli atti o gli schemi di normazione primaria ( leggi ? statuti ) o secondaria ( regolamenti di contabilit? o materie comportanti spese, circolari ) ovvero inerenti l? interpretazione della vigente disciplina normativa ovvero le soluzioni tecniche volte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, nonch? la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.
Ci? premesso, ? evidente ? peraltro ? che ? a seconda della valenza piu? o meno estensiva che alla nozione di contabilit? pubblica si attribuisce ? una determinata fattispecie sottoposta all? esame in sede consultiva della Corte potr? essere oggetto di vaglio nel merito ovvero essere tacciata di inammissibilit? per carenza del requisito oggettivo. La formula definitoria di autorevole dottrina come quella esemplificativa in materia del Bennati implica l? accoglimento? di un? ampia ? se non amplissima ? nozione di contabilit? pubblica. Pur essendo corretta giuridicamente, deve tuttavia sottolinearsi che esiste anche altro orientamento pi? restrittivo che sostiene? che detta nozione di contabilit? pubblica ? ai fini della delimitazione dell? ambito entro il quale
E?, peraltro, evidente che ? a seconda dell? accoglimento della tesi estensiva ovvero di quella restrittiva ? la funzione consulenziale assolta dalla Corte? riveste un ambito di estensione maggiore o minore. In particolare, ci? rileva? in materia di contrattualistica pubblica dove possono emergere questioni di notevole portata per le quali si richieda un parere che, a seconda dell? orientamento condiviso con riferimento alla nozione di contabilit? pubblica ed alle connotazioni della singola fattispecie oggetto di disamina, potr? ??aversi o meno una declaratoria di inammissiblit? per difetto del requisito oggettivo.
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