È possibile applicare, oltre alla libertà vigilata, anche il divieto di soggiorno? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: esecuzione cumulativa della misura di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno
Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava un appello proposto ai sensi dell’art. 680, comma 1, cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore del detenuto, il quale deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 215 cod. pen. e 417 cod. pen., in quanto – con motivazione (reputata) apparente ed erronea – era stata mantenuta l’esecuzione cumulativa della misura di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno, già disposta dal Magistrato di sorveglianza. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, applicata ‹‹ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell’art. 209, comma primo, cod. pen., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall’art. 25, comma terzo, Cost. e dall’art. 199 cod. pen., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 cod. pen.), sia inquadrabile nell’ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall’art. 228, comma primo, cod. pen.›› (Sez. 1, n. 2196 del 12/05/1994).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è possibile applicare, oltre alla libertà vigilata, anche il divieto di soggiorno.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell’art. 209, comma primo, cod. pen., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall’art. 25, comma terzo, Cost. e dall’art. 199 cod. pen., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 cod. pen.), sia inquadrabile nell’ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall’art. 228, comma primo, cod. pen..
Ove, quindi, si verifichi una situazione di questo genere, è pertanto possibile contestare in sede di legittimità un provvedimento con cui siano state cumulate siffatte misure (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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