Luigi Vingiani,recente decisione del giudice di pace di Nocera Inferiore dr.Vincenzo Iannucci, relativa all’inesistenza di contratto nei confronti del gestore del servizio idrico , giacchè la cessione di contratto non è stata sottoscritta o accettata dal

sentenza 17/02/11
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In  particolare il giudicante richiamando autorevoli precedenti giurisprudenziali, (Corte di Cassazione con Sentenza n°382 del 11.01.2005) ha evidenziato  che:”..con riferimento al canone per l’erogazione di acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del comune non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuiti in un rapporto contrattuale su basi paritetiche; la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale , ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all’accettazione dell’ente che esplicita il servizio” e  che  la natura di corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell’inserimento di esso nell’ambito di un servizio di pubblico interesse”. 

Si ritiene condivisibile ,quindi,  che il contratto di somministrazione idrica, proprio per la necessità di negoziazione con il singolo utente, ed in base alle sue particolari esigenze, debba rivestire forma scritta anche quando il somministrante, come nel caso che ci occupa, sia una società, e non un Ente pubblico.

Inoltre, anche se così non fosse, non può sostenersi che il contratto si è concluso per facta concludentia, in quanto l’attore ha, alla ricezione delle fatture, manifestato una volontà contraria all’instaurarsi di un qualsiasi rapporto con la societa’ somministrante, disconoscendo addirittura la sua titolarità a richiedere i pagamenti per la fornitura idrica.

Il giudice ha ricordato che nella convenzione tra il Comune di Angri e la societa’ somministrante era stato pattuito solo il trasferimento di tutto quanto inerente la gestione del servizio idrico integrato ma niente è stato concordato circa la cessione dei contratti con gli utenti privati.

In particolare è stato esclusa l’esistenza dei contratti  per “facta concludentia” giacchè , la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i contratti stipulati iure privatorum dalla P.A., per il principio formalistico, richiedono la forma scritta ad substantiam, e tale principio vige ugualmente nelle ipotesi, in cui sia parte la P.A., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la forma scritta ad substantiam deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, dovendosi escludere che la cessione del contratto, allorquando provenga da una P.A. o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti. (Cass. 12.04.06 n° 8621).

In definitiva , poiché la societa’ somministrante agisce in assenza di contratto sono state dichiarate non dovute, perché sine titulo, le somme richieste così come riportate dalle fatture in atti quale corrispettivo del servizio idrico.

Il giudice ha condannato la societa’ somministrante anche alle spese del giudizio , in ragione del valore della domanda, dell’attività svolta e delle vigenti tabelle professionali.

 

AVV.Luigi Vingiani

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

in persona del Giudice Avv. Vincenzo Iannucci ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 4254/2010 R.G. avente ad oggetto: Azione di Accertamento e condanna.

T R A

*** ***, ed elettivamente domiciliato in Corbara alla Via A. De Vito n° 5 presso lo studio dell’ Avv. Daniele Capriglione che lo difende e rappresenta come da mandato in atti.

ATTORE

E

*** S.p.A.,. in persona del Legale Rapp.te pro-tempore con sede in Ercolano alla Via Trentola n°211, ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla P.zza D’Amora n° 3 presso lo studio degli Avv. Filippo Castaldi che la difende e rappresenta come da mandato in atti.

CONVENUTA

Conclusioni delle parti: All’udienza relativa le parti costituite concludevano riportandosi alle rispettive richieste e domande formulate nei propri atti e scritti difensivi, di cui chiedevano l’accoglimento.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con atto di Citazione ritualmente notificato l’attore Sig. *** *** conveniva la *** S.p.A., a comparire innanzi a questo Giudicante onde sentir dichiarare in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di quest’ultima nel richiedere le somme di cui alle fatture in atti, per mancanza di un qualsiasi contratto tra le parti, e/o tra l’attore ed il Comune di Angri eventualmente ceduto alla *** S.p.A., e, di conseguenza, dichiarare non dovute le somme richieste in carenza di potere e di titolo, e condannarla, al pagamento dei danni così come richiesti e comunque in quella misura ritenuta di giustizia. Con condanna del convenuto alle competenze di giudizio con attribuzione.

All’udienza di prima comparizione si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di Costituzione e Risposta la *** S.p.A. impugnando estensivamente l’atto di citazione, contestando parola per parola tutto quanto esposto nell’atto introduttivo per essere lo stesso destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, ed instando, nel merito, per il rigetto della domanda con condanna alle competenze di giudizio.

Nel corso dell’istruttoria ritenuta la causa documentalmente istruita, acquisita la documentazione prodotta, precisate le conclusioni come in epigrafe riassunte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione.

M O T I V I della D E C I S I O N E

Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario circa il canone per il servizio di depurazione delle acque da rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l’erogazione di acqua potabile, il quale integra un tributo comunale fino alla data del 3 Ottobre 2000, e soltanto dopo tale data esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto dell’art. 24 del Dec. Lgsv 18 Agosto 2000 n°158. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 Ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta. Cass. Civ. Sez. Unite n°6418 del 25 Marzo 2005, appartenendo, invece, alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei canoni di depurazione relativi a periodi successivi a tale data.

Nel merito la domanda è parzialmente fondata.

Parte attorea lamenta che la convenuta *** S.p.A, agisce in carenza di potere e senza titolo alcuno, in quanto non solo non è mai stato stipulato alcun contratto tra le parti, né tantomeno nessun contratto è stato ceduto dal Comune di Angri alla *** S.p.A., né l’attore ha prestato consenso per iscritto ad una eventuale cessione.

Parte convenuta *** S.p.A. deduce di non aver acquistato il contratto di somministrazione idrica tra il Comune e l’utente, ma è subentrata ex lege nella gestione del S.I.I. per cui si è concluso, per facta concludentia, un rapporto di somministrazione con l’attore, giusta sentenza della Suprema Corte n°10249/1998, relativa all’Enel, secondo la quale per i contratti stipulati da quest’ultima non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem.

A tal uopo deve affermarsi la giurisdizione del Giudice di Pace poichè il credito per il canone dovuto per l’erogazione d’acqua ad uso domestico configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche; ne consegue che la controversia ad essa relativa vertente tra il Concessionario del Comune e l’utente spetta alla cognizione del Giudice ordinario, in base ai consueti criteri di collegamento. Cass. Civ. Sez. Unite n°7099 del 15.05.2002.

Ed ancora si rileva che la Corte Costituzionale con sentenza n°335 del 10.10.2008 ha statuito:”..la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza: l’inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.”

La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n°382 del 11.01.2005 aveva statuito che:”..con riferimento al canone per l’erogazione di acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del comune non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuiti in un rapporto contrattuale su basi paritetiche; la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale , ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all’accettazione dell’ente che esplicita il servizio”.

Ed ancora:” la natura di corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell’inserimento di esso nell’ambito di un servizio di pubblico interesse. Cassazione Sentenza n°382 del 11.01.2005

Appare del tutto evidente, in virtù delle summenzionate sentenze, che il contratto di somministrazione idrica, proprio per la necessità di negoziazione con il singolo utente, ed in base alle sue particolari esigenze, debba rivestire forma scritta anche quando il somministrante, come nel caso che ci occupa, sia una società, e non un Ente pubblico.

Inoltre, anche se così non fosse, non può sostenersi che il contratto si è concluso per facta concludentia, in quanto l’attore ha, alla ricezione delle fatture, manifestato una volontà contraria all’instaurarsi di un qualsiasi rapporto con la ***, disconoscendo addirittura la sua titolarità a richiedere i pagamenti per la fornitura idrica.

Tra il Comune di Angri e la *** S.p.A. è stato stipulato una convenzione nel Giugno 2004 nella quale si pattuisce il trasferimento di tutto quanto inerente la gestione del servizio idrico integrato ma niente è stato concordato circa la cessione dei contratti con gli utenti privati. L’art.4 del suddetto accordo riguarda soltanto la cessione dei contratti di fornitura e servizi in essere, inerenti il S.I.I. ed afferenti le opere trasferite ma giammai quelli intercorsi con i singoli utenti anche se di questi si prevede il trasferimento dei dati e degli archivi.

Né tantomeno la convenuta *** S.p.A. può invocare che essa è subentrata ex lege ai contratti stipulati dal Comune con gli utenti e poi invocare l’esistenza dei contratti stessi per facta concludentia allorchè invece questi dovevano essere ceduti necessariamente mediante atto scritto.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i contratti stipulati iure privato rum dalla P.A., per il principio formalistico, richiedono la forma scritta ad substantiam, e tale principio vige ugualmente nelle ipotesi, in cui sia parte la P.A., di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la forma scritta ad substantiam deve essere adottata anche con riferimento alle eventuali, successive modificazioni che le parti intendano apportare al contratto stipulato in precedenza, dovendosi escludere che la cessione del contratto, allorquando provenga da una P.A. o da un ente pubblico, possa desumersi da fatti concludenti. Cass. 12.04.06 n° 8621

Pertanto, poiché la *** S.p.A. agisce in assenza di contratto questo Giudicante in parziale accoglimento della domanda, deve dichiarare non dovute, perché sine titulo, le somme richieste così come riportate dalle fatture in atti quale corrispettivo del servizio idrico.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della domanda, dell’attività svolta e delle vigenti tabelle professionali.

  1. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Avv. Vincenzo Iannucci, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *** ***, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1-Accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto dichiara non dovute perché sine titulo le somme richieste dalla *** S.p.A. quale corrispettivo del servizio idrico di cui alle fatture in atti

2-Condanna la *** S.p.A. in persona del Legale Rapp.te pro-tempore al pagamento della metà delle competenze di giudizio a favore dell’attore Sig. *** *** che liquida sempre per la metà in complessive € 250,00 di cui € 50,00 per spese, € 110,00 per diritti ed € 90,00 per onorario, oltre maggiorazione 12,50% ex art.14 D.M. 127/04 oltre CPA ed IVA come per Legge, con attribuzione all’Avv. Daniele Capriglione per dichiarata anticipazione

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.

Così deciso in Nocera Inferiore il 3 Dicembre 2010

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Avv. Vincenzo Iannucci

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