inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2003

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in italia

di Rocchina Staiano

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1. Premessa.

Il tema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ha occupato ed occupa l’attenzione del legislatore italiano1 ed europeo2.

In Italia, tale materia, nel corso degli ultimi due secoli, ha subito un radicale e decisivo cambiamento: in origine, con la L. n.80/18983 è prevalsa la logica della “riparazione del danno”, che comportava il ristoro economico per il lavoratore che aveva subito l’infortunio; poi si fece strada il concetto di “prevenzione”4; infine, con il D. Lgs. 626/19945 si è accolta, recependo la direttiva comunitaria n.391/896, il modello incentrato sulla nozione di “sicurezza partecipata”, in cui viene riconosciuto ai lavoratori, oltre il diritto ad essere informati sui mezzi per fronteggiare i rischi sul lavoro, anche quello di ricevere una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza.

Come si evince dal rapporto INAIL del giugno 20007, secondo il quale si sono verificati, in Italia, nel 1999, 1300 casi mortali da infortunio rispetto ai 1412 del 1996 (in particolare, nelle costruzioni, vi sono stati 272 morti nel 1999 a fronte dei 300 del 1996), con il D. Lgs. 626/1994 si è fatto qualcosa, ma non abbastanza. Infatti, grazie a quest’ultimo decreto si è cominciata a diffondere nelle aziende e negli imprenditori una “cultura” della prevenzione. I profili più innovativi e peculiari che si colgono in tale normativa sono:

- la programmazione e la procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza;

- la formazione, l’informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro  rappresentanti;

- l’introduzione di nuove norme concernenti la movimentazione manuale dei carichi8, l’uso dei videoterminali9, la protezione da agenti cancerogeni10 e da agenti biologici11;

- l’aumento dei soggetti obbligati sia a tutelare la salute dei lavoratori e sia a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es.: datore di lavoro, dirigenti, preposti, costruttori, installatori, venditori, ecc…);

- l’individuazione di nuove figure, aventi compiti e ruoli specifici, che sono: il medico competente12; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)13 e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)14 o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale (RLST)15. 

Alla luce di tali considerazioni, lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare i compiti e le funzioni dell’RLST.

 

 

2. La nomina e la formazione dell’RLST.

Si è già avuto modo di rilevare che, tra le novità introdotte dal D. Lgs. 626/1994 vi è l’istituzione di un “apposito e specifico” rappresentante per la sicurezza, denominato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

L’RLST ha le stesse funzioni e doveri dell’RLS, ma si distingue da quest’ultimo per due motivi: a) il criterio di nomina e b) la formazione.

a) Per quanto riguarda la nomina dell’RLST, questo può essere istituito solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti23. In tali imprese, il rappresentante, a norma dell’art.18, 2° comma, del D. Lgs.626/1994, può essere:

- eletto direttamente dai lavoratori;

- individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto produttivo;

- designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Tale previsione, soprattutto nella parte in cui contempla la possibilità che esso “possa essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o nel comparto produttivo”, ha dato vita, sin dall’entrata in vigore del D. Lgs.626/1994, a numerosi interrogativi.

Innanzitutto, l’individuazione dell’RLST genera difficoltà, in quanto questa persona è conosciuta nella singola azienda e non nelle altre24.

In secondo luogo, a causa delle numerose attribuzioni assegnate dall’art.19 del D. Lgs. 626/1994 a questa figura, che presuppone un’adeguata conoscenza dell’impresa, non si comprende come l’RLST possa avere un “chiaro e preciso quadro” delle strutture produttive, in cui svolge la rappresentanza. In questo modo, l’RLST, da un lato, non può ostacolare le scelte decisionali del datore di lavoro in materia di sicurezza e, dall’altro, è limitato nel rapporto interpersonale con i lavoratori.

Infine, siccome l’RLST deve occuparsi di “una rete di imprese”, ci si chiede quale datore di lavoro, capo della singola azienda, ha il dovere di dare a questa persona-rappresentante un’adeguata formazione per poter svolgere le sue funzioni25. A tali domande, non è dato purtroppo al momento fornire risposte certe e definitive, in quanto l’RLST è ancora una figura “emergente” nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

b) Per ciò che, invece, concerne la formazione dell’RLST, esso ha diritto ad un percorso formativo particolare, in quanto a questo può essere affidata la rappresentanza di un consistente numero di piccole e/o piccolissime imprese.

Gli obiettivi di questa particolare formazione sono che l’RLST deve essere in grado:

- di conoscere i principi costituzionali, civilistici e la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- di identificare i rischi specifici nella propria area di competenza;

- di informare i lavoratori su problematiche particolari servendosi di iniziative promozionali territoriali;

- di avere una “buona” tecnica di comunicazione.

 

 

3. Il ruolo dell’RLST: compiti e funzioni.

L’RLST, come è noto, ha gli stessi diritti e doveri dell’RLS. Il D. Lgs. 626/1994, in particolare l’art.19, accentra nella figura dell’RLS/RLST una serie di attribuzioni che coprono un ampio spettro di attività, quali:

- l’accesso libero ai luoghi di lavoro;

- la consultazione preventiva e tempestiva ai fini della valutazione dei rischi e della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;

- la consultazione per la scelta agli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso e alla evacuazione dei lavoratori;

- la consultazione in merito alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza;

- la ricezione delle informazioni e della documentazione relative alla valutazione dei rischi e delle connesse misure di prevenzione;

- la formulazione di osservazioni durante le ispezioni e verifiche dell’autorità di vigilanza;

- la formulazione di proposte sull’attività di prevenzione;

- il ricorso all’autorità competente qualora ritenga che siano inadeguate le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro al fine di garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Da tale elencazione si può desumere facilmente quali siano le aree di attività dell’RLST27:

1) analisi/valutazione dei rischi;

2) verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza;

3) animazione di sicurezza;

4) informazione dei lavoratore;

nonché l’acquisizione di conoscenze specifiche che devono riferirsi a:

1) normative sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro;

2) rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all’ambito di rappresentanza;

3) danni legati a quei rischi;

4) limiti di esposizione a fattori inquinanti;

5) analisi degli infortuni;

6) analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo);

7) modalità di prevenzione;

8) strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, ecc…;

9) valutazione di programma di informazione.

 

 

4. La presenza dell’RLST in Italia.

Nonostante siano trascorsi oltre 8 anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 626/1994, la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è poco diffusa. Ciò è ribadito anche da un recente studio dell’INAIL del 200128, svolto con la consultazione di imprenditori e sindacalisti di  tutta Italia, sulla conoscenza dell’esistenza dell’RLST.

Volendo andare più in profondità, è possibile descrivere, sia pure sommariamente, i risultati dell’indagine in alcune Regioni italiane, ad esempio: “in Lombardia, gli imprenditori non conoscono la figura del RLST; invece, i sindacalisti mostrano di avere conoscenza della figura in esame, dal momento che l’RLST in tale Regione è prevista anche da accordi provinciali; in Campania, per gli imprenditori la figura dell’RLST non esiste, mentre, per i sindacalisti, la mancata nomina degli RLST rappresenta un elemento di grave ritardo attribuibile alla difficoltà di avviare rapporti costruttivi con le micro imprese; nel Lazio, gli imprenditori affermano che non conoscono gli RLST, invece, i sindacalisti sostengono che la presenza dell’RLST è importante ai fini della sicurezza, ma è necessario un maggior coinvolgimento delle associazioni datoriali”29. Da tale indagine emerge che per la maggioranza degli imprenditori gli RLST “non esistono”; invece, per i sindacalisti è ormai tempo che tale rappresentante cominci ad operare.

Tuttavia, l’RLST trova fondamento per il settore artigiano nell’accordo nazionale per l’artigianato del 22 novembre 1995, siglato definitivamente il 3 settembre 199630 e, poi, per il comparto commercio ed edilizia, in diversi accordi territoriali.

 

Note:

1 Per approfondire la disciplina della sicurezza del lavoro in Italia si rinvia a: AA.VV., L’obbligo di sicurezza, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1993, n.14; C. Marano, Sicurezza  e  salute  nei  luoghi  di lavoro, Maggioli, Rimini, 1998 e A. Padula, Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Cedam, Padova, 1998; F. Izzo e M. Solombrino, Codice della sicurezza del lavoro, Ed. Simone, Napoli, 1999; A. Tampieri, Profili  individuali  e collettivi della sicurezza sul lavoro, in Lavoro e Dir., 1999, p.151; L. Forte, Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza dell'ambiente  di  lavoro, in Riv. Giur. Lav., 1999, II, p.642; più di recente v.: V. Marino, Infortunio sul lavoro ed onere probatorio, in Riv. Ital. Dir. Lav., 2000, p.89; Relazione di N. Iovinella, Le radici della cultura dell’illegalità nel settore edile in Campania, in Atti del Convegno sui “Fenomeni malavitosi e lavoro nero nel settore dei lavori edili” Promosso dalla Filca Cisl Campania, Napoli, 31 maggio 2002.

2 Sulla legislazione straniera, interessante risulta L. Vogel, L’organisation de la prevention sur les lieux de travail, Bruxelles, 1994.

3 La L. 80/1898 ha introdotto, in Italia, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, v.: S. Nervi, L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, (a cura di Borsi e Pergolesi) Trattato di Diritto del lavoro, Cedam, Padova, 1939, vol. I.

4 Il termine “prevenzione”, in materia di infortunio sul lavoro ha subito un’evoluzione: si passa dal concetto di prevenzione statica, cioè un sistema di prevenzione oggettivo-tecnologico, a quello di prevenzione dinamica, vale a dire un sistema di prevenzione soggettivo incentrato sulla persona umana; v. a tal proposito: AA.VV., (a cura di L. Galantino), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Torino, 1995.

5 Sul D. Lgs. 19 settembre 1994 n.626 si vedano: M. Lepore, La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro, in Lav. Inf., 1994, n.22, p.6; M. Lai, I nuovi diritti e doveri per la sicurezza sul lavoro, in Lav. Inf., 1994, n.13, p.23; M. Lai, Come cambia la sicurezza sul lavoro, in Dir. Prat. Lav., 1994, n.47, p.3224; Focareta, La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo n.626/1994, in Dir. Rel. Ind., 1995, I, p.5; AA.VV., Prevenzione e sicurezza sul lavoro, Cedam, Padova, 1996;  M. Lepore, Sicurezza dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni: rapporti tra la normativa  comunitaria ed il D. Lgs. n.626 del 1994, in Mass. Giur. Lav., 1999, p.490. Tale decreto, nel corso degli anni, è stato modificato ed integrato dal D. Lgs. 242/1996; dal D. L. 510/1996, conv. nella L. 608/1996; dal D. L.gs.359/1999; dal D. M. 12 novembre 1999; dal D. Lgs. 66/2000 e dal D. Lgs. 25/2002.

6 Direttiva-quadro comunitaria 12 luglio 1989 n.391, v.: L. Montuschi, La tutela della salute e la normativa comunitaria, (a cura di Biagi) Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive, Rimini, 1991, p.11 e ss.

7 I dati del Rapporto INAIL del giugno 2000 sono stati pubblicati in Concertando, 2000, n.14, p.1.

8 Titolo V del D. Lgs. 626/1994.

9 Titolo VI del D. Lgs. 626/1994.

10 Titolo VII del D. Lgs. 626/1994. Tale Titolo è stato integrato dal D. Lgs. 25/2002.

11 Titolo VIII del D. Lgs. 626/1994.

12 Il medico competente non è certamente una figura nuova, in quanto già nell’art.3 del D. Lgs. 15 agosto 1991 n.277, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto e rumore, stabiliva che “… il medico competente era un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette”. Invece, negli artt.16-17 del D. Lgs. 626/1994 vengono individuati in maniera puntuale e precisa i compiti e le funzioni, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, del medico competente; v.: M. Biagi, La sorveglianza sanitaria, in Dossier Amb., 1994, n.28, p.131.

13 In tema, v.: Monea, Il servizio di prevenzione e protezione, in Dir. Prat. Lav., 1995, p.471.

14 Cfr.: M. Di Lecce, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in Dossier Amb., 1994, n.28, p.11; A. Brignone, Il rappresentante per la sicurezza e gli organismi paritetici, in Dir. Prat. Lav., 1995, p.183 e G. Galli, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, EPC Libri, Roma, 2001.

15  Sull’argomento, si rinvia a: G. Galli, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, EPC Libri, Roma, 2001, p.37-40 e 47-50 e M. Lai, Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori, in www.626.cisl.it

23 E’ necessario precisare che, in base all’art.18, 3° comma, del D. Lgs. 626/1994, nelle aziende con più di 15 dipendenti è previsto la nomina del RLS, il quale è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; solo in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al suo interno.

24 F. Basenghi, La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici, (a cura di Galantino), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Torino, 1995, p.100.

25 A. Brignone, Il rappresentante per la sicurezza e gli organismi paritetici, in Dir. Prat. Lav., 1995, p.190-191.

27 Estratto dal documento del Coordinamento delle Regioni, Le funzioni dell’RLST, in www.ispesl.it

28 Lo studio dell’INAIL può essere consultato sul sito internet: www.inail.it/pubblicazionieriviste.htm

29 Tali testimonianze sono tratte dallo studio dell’INAIL del 2001, che può essere consultato sul sito internet: www.inail.it/pubblicazionieriviste.htm del luglio 2002.

30 Interessante risultano le osservazioni di M. Lai, Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori, in www.626.cisl.it