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Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, in data 20.02.2006, ha emesso il seguente provvedimento ai sensi dell’art. 54 L. 354/1975: “….. VISTA l’istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata avanzata d D.R. con riferimento a 2 semestri, quelli compresi tra il 14.05.2004 e il 14.05.2005, in relazione alla pena inflittagli con sentenza di cui in epigrafe; RILEVATO che, nel periodo preso in considerazione e in quello successivo, il detenuto ha tenuto le seguenti condotte: nel periodo successivo commetteva multiple violazioni dalla misura alternativa fino a farsela revocare; RILEVATO che tale complessiva condotta, tenuto conto delle modalità di perpetrazione, dei motivi e del contesto in cui è maturata, è di particolare gravità e manifestazione del permanere di un radicato atteggiamento di opposizione e ribellione alle regole della civile convivenza penitenziaria e, comunque, ai valori dell’ordinamento (anche) successivamente al periodo cui l’istanza si riferisce; RITENUTO, pertanto, che la regolarità della condotta nel periodo precedente ha avuto carattere meramente superficiale e apparente, gli eventi successivi dimostrando, nei fatti, che tale regolarità formale non corrispondeva a quella interiore e reale, anche se solo parziale, adesione al trattamento che il beneficio della liberazione anticipata presuppone (cfr. in vario senso, Cass. Sez. I, 7 aprile 1997, n. 2218, in Ced rv. 207241; Cass. Sez. I, 5 giugno 1997, n. 3017 in Ced rv. 207680; Cass. Sez. I, 22 ottobre 1999, Signoriello, in Ced R.V. 215219); RITENUTO che ciò osta alla concessione del richiesto beneficio; RESPINGE l’istanza…..”
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto reclamo, nei termini di legge.
Il provvedimento impugnato appare sufficientemente motivato e non vi sono nuovi o diversi elementi tali da superare le valutazioni espresse dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.
Non possono, infatti, essere prese in considerazione le doglianze del detenuto che non attengono a profili sostanziali tali da modificare il quadro istruttorio posto alla base della reiezione impugnata.
Nella specie, il reclamante obietta che la valutazione dei presupposti per la concessione della riduzione di pena ai sensi dell’art.54 O.P. avrebbe dovuto essere operata per singoli semestri, in applicazione rigorosa del principio della c.d. “valutazione frazionata” della condotta e della partecipazione trattamentale dell’interessato.
Ne deriva, secondo la tesi del reclamo, che il giudice a quo non avrebbe potuto tener conto di fatti negativi occorsi successivamente ai semestri in valutazione, e dunque avrebbe dovuto escludere ogni valenza negativa dell’intervenuta revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, verificatasi successivamente al periodo detentivo oggetto dell’istanza.
I motivi di reclamo sono privi di pregio.
Va osservato, infatti, che il giudice a quo ha ritenuto l’insussistenza della partecipazione trattamentale del condannato nel corso del periodo dal 14.5.04 al 14.5.05 sulla considerazione dell’esito fallimentare della misura ex art.47,O.P., sospesa con decreto in data 21.11.05 del Magistrato di sorveglianza competente ai sensi dell’art.51ter, O.P., e quindi revocata definitivamente dal Tribunale di sorveglianza di Torino.
Che tale accadimento non possa entrare nel patrimonio di elementi obiettivi di valutazione del Magistrato di sorveglianza ai fini di cui all’art.54, O.P., soltanto perché verificatosi successivamente ai semestri oggetto della domanda di riduzione pena, è assunto non condivisibile e disatteso dalla di legittimità, secondo la quale in tema di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, l’obbligo di valutazione frazionata, per semestri, della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione non esclude che il giudice possa tenere conto, nel compiere tale valutazione, anche di episodi appartenenti a semestri contigui (Cass.I, 21.6.2001,n. 29352,Rv. 219479,Carbonaro,CED).
Ciò premesso, la valutazione del periodo trascorso in stato di libertà (a fortiori, se trattasi di tempo nel quale il soggetto è stato sottoposto a misura alternativa alla detenzione), non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti (Cass.I,20.3.2004,n.18012,Rv. 227977,Prandin, CED) .
Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, deve pertanto confermarsi il giudizio espresso dal giudice di prime cure, che ha correttamente inserito tra gli elementi di valutazione dell’adesione trattamentale del condannato la circostanza dell’intervenuta revoca di una misura alternativa a carico dell’interessato, esprimendo una condivisibile valutazione negativa in ordine all’effettiva partecipazione del soggetto all’opera di rieducazione, da escludersi – sia pure ex post – tenuto conto della fallimentare esperienza extramuraria, conclusasi con la revoca della misura alternativa a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni da parte dell’affidato.
Pertanto il reclamo del detenuto in epigrafe indicato deve essere respinto.
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