Pena e sistema penitenziario- Riabilitazione – Condizioni – Prove effettive e costanti di buona condotta – Adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato – Rilevanza.

sentenza 08/11/07
Scarica PDF Stampa
O S S E R V A
 
B. M. ha formulato istanza di riabilitazione in ordine alle condanne inserite nel certificato penale in atti, ma tale domanda non può essere accolta.
Nel caso di specie, la questione si pone in ordine al risarcimento alle vittime dei reati per i quali l’interessato ha subito le condanne per e quali chiede nella sede presente la riabilitazione. Precisamente, in relazione al reato di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino dd. 22.9.02, non sono stati risarciti i danni morali; con riferimento alla pronunzia ex art. 444, c.p.p., non si è provveduto al ristoro dei danni subiti dalla p.o. (un agente di P.S.) per le lesioni subite. Il Collegio non disconosce che, stante il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti, in casi consimili l’interessato possa trovarsi in difficoltà nel rintracciare le pp.oo. al fine di provvedere all’offerta reale di una congrua somma a titolo di risarcimento ex delicto.
Ciò tuttavia non può esimere il soggetto da un tentativo diligente di operare il detto risarcimento, poiché il mancato assolvimento da parte dell’interessato del dovere di adempiere alle obbligazioni ex delicto,  ritenuto sintomatico della carenza della buona condotta, comporta, in via di massima, la valutazione negativa della domanda di riabilitazione.
Il principio non è tuttavia assoluto, sia perché la stessa legge (art. 179, 4°co.,n. 2),c.p.) pone il correttivo della possibilità per l’interessato della prova di non essere in grado di adempiere, sia soprattutto perché il collegamento operato dalla giurisprudenza
 
tra il mancato assolvimento della condizione legale concernente le obbligazioni civili derivanti da reato e la valutazione complessiva della buona condotta del soggetto, ha consentito di introdurre, nella valutazione giudiziale del mancato adempimento, l’elemento della volontarietàdello stesso.
            In altri termini, la giurisprudenza ha stabilito il principio che, per giustificare la reiezione della domanda riabilitazione, tenuto conto che il mancato risarcimento del danno da reato deve essere valutato non quale elemento a sé, bensì inserito nel giudizio complessivo sulla buona condotta; per assumere rilevanza negativa esso deve dipendere da fatto colpevole del condannato, potendogli essere imputato quale manifestazione di “cattiva condotta”.
            Tale inquadramento del profilo in questione nell’ambito della più generale valutazione della buona condotta del soggetto, ha condotto la giurisprudenza ha stabilire, a es., che, per potersi valutare il mancato risarcimento dei danni a favore della parte offesa, o comunque l’omessa tacitazione delle ragioni creditorie di questa, alla stregua di un elemento condizionante la concessione della riabilitazione; occorre accertare: se il debito sia liquido ed esigibile, se vi sia stata quantificazione di esso da parte del creditore, se, in sintesi, l’inadempimento sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato (dalla constatata non abbienza del debitore, dall’inesistenza di richieste risarcitorie da parte del creditore, dalla impossibilità di quantificare il danno nel silenzio della sentenza o da altri elementi capaci di incidere sulla volontarietà dell’inadempimento in questione (Cass.I,14.1.92,n. 80, ***********,CED Cass.).                                                                           
            Allo stesso modo è valutata l’eventuale espressa rinuncia del creditore a pretendere il risarcimento del danno (Cass.I,24.5.93, n. 2477, Di *******,CED Cass.), o l’irreperibilità degli aventi diritto   (Cass. II, 2.5.75, ord. 547,********,CED Cass.), mentre non ha valore giustificativo la mera assenza di richiesta del risarcimento dei danni ovvero dell’adempimento della relativa obbligazione da parte della persona offesa (Cass.I,19.9.91,n. 3242,******,CED Cass.).
            In conclusione, la categoria delle “cause di giustificazione” del mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato si caratterizza per il suo comprendere l’indefinita serie di circostanze che possono – nella prudente valutazione del giudice – essere poste a fondamento dell’impossibilità incolpevole dell’adempimento da parte del soggetto riabilitando, comprendendo tutte le situazioni non addebitabili al condannato che gli impediscono l’adempimento cui è tenuto al fine di conseguire il beneficio (Cass.I,9.11.93,n. 4737,Ferreris,CED Cass.; Cass. III,11.2.00,n. 685,******,CED Cass.):
            Si è dunque cristallizzato il principio che, ai fini di consentire la concessione della riabilitazione anche in presenza del mancato adempimento delle obbligazioni civili,è necessario che il tribunale accerti l’inesigibilità della prestazione,Cass.).           categoria atta a ricomprendere tutti quegli eventi che si frappongano all’adempimento (Cass.I,1.2.94, n. 640,**********,CED
            Tale accertamento deve essere ancor più penetrante laddove il debitore – come nella fattispecie – risulti in bonis: quest’ultimo deve dimostrare quantomeno un suo intento risarcitorio in misura compatibile con le proprie entrate.
Nell’ipotesi in cui il riabilitando alleghi un’inesigibilità assoluta, è tenuto ad allegare elementi oggettivi dai quali possa desumersi detta situazione (Cass.I,10.12.90,n. 4509,******,CED Cass.; ******,10.5.93,n. 2125,Ingegneri,CED Cass.;                                                                                                              Cass. V, 21.10.99, n. 5048,********,CED).
 
Quanto alla specifica situazione ricorrente, essa è parificata dalla giurisprudenza all’inesigibilità della prestazione che sostanzia l’obbligazione ex delicto in capo all’interessato:in tali evenienze, infatti, si versa in una situazione di impossibilità, per il riabilitando, di provare l’avvenuto risarcimento del danno ed anche di eseguire, volendo, detto risarcimento (Cass.I,20.9.92, n. 3492,p.m. in proc. Figliola,CED Cass.).
Deve, da ultimo, essere ancora rilevato che trattandosi di procedimento non officioso bensì attivato su impulso di parte, e vertendosi in tema di competenze della magistratura di sorveglianza assimilabili alla volontaria giurisdizione, deve ritenersi che sussista, in capo al riabilitando, l’onere probatorio relativo alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’onere in questione. Nella fattispecie, risultano individuate – come sopra si è detto – due vittime dei reati commessi dall’interessato, ricavabili dalle sentenze del Tribunale di Torino dd. 22.9.92 e dd. 15.12.92. In relazione a tale adempimento, non risulta tuttavia che il riabilitando abbia posto in essere alcuno sforzo diligente per procedere al ristoro dei danni subiti dalle persone offese sopra indicate. Ne consegue, a mente dei principi generali sopra richiamati, che, nella specie, l’istanza è carente di un fondamentale presupposto di accoglibilità e pertanto deve essere respinta. 
 
P.Q.M.
 
Visti gli artt. 178 e segg. **** e 677 e segg. c.p.p.;
 
R E S P I N G E
 
la domanda di riabilitazione formulata da B. M..  
 
 
Torino, così deciso il   17 ottobre 2007   
 
 
IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE
       (*******************)                                                  (********************)
 
 
 
Ricevuto oggi dall’estensore, per l’inoltro al
Tribunale di Sorveglianza di Torino, per il
deposito.
Vercelli, lì

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento