Pena e sistema penitenziario- sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) – reclamo al tribunale di sorveglianza – espiazione della quota di pena relativa a titolo ostativo alla concessione del beneficio – titoli esecutivi unificati dal vincolo

giurisprudenza 06/07/06
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Il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria ha ritenuto inammissibile l’istanza di applicazione del c.d. “indultino” al condannato sul rilievo che quest’ultimo si trova in espiazione di titolo divenuto esecutivo dopo il 22 agosto 2003, e dunque si tratterebbe, nella fattispecie, di esecuzione penale sottratta all’area di efficacia del beneficio introdotto dalla L. 207/03, ai sensi dell’art.7 della legge medesima.
La difesa ha impugnato la decisione assunta dal giudice a quo, ritenendola viziata sotto il profilo che il titolo in esecuzione attuale (sent.GUP Trib.Alessandria dd.20.1.04) porta una pena irrogata in continuazione con altra pena – quella di cui a sentenza Corte appello di Torino dd.23.5.03 – divenuta esecutiva in data 6.7.03; di tal che la pena complessiva ( anni 3 mesi 8 di reclusione), da ritenersi unitaria a tutti gli effetti, in quanto unificata dal vincolo della continuazione riconosciuto dal giudice del merito, avrebbe dovuto considerarsi come in esecuzione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sull’ indultino, consentendo l’applicazione di tale beneficio sul residuo di pena attualmente in espiazione da parte dell’interessato.
Dalle risultanze in atti emerge quanto segue: il detenuto è in espiazione della pena di cui a sentenza GUP Trib.Alessandria dd.20.1.04, che ha condannato l’H. alla pena di anni due di reclusione in continuazione con la pena di anni 1 mesi 8 di cui a sentenza Corte appello di Torino dd.23.5.03, esecutiva in data 6.7.03, così giungendo alla pena complessiva di anni 3 mesi 8 di reclusione.
Dallo stato esecutivo emerge che la pena corrispondente al titolo “non ostativo” all’applicazione dell’indultino è stata integralmente espiata in regime di detenzione domiciliare, dal 20.9.02 al 19.2.04. A tale esecuzione è seguito un periodo di libertà, seguito dalla nuova carcerazione, con decorrenza 27.10.05 e scadenza il 28.10.07 (anni due di reclusione).
Il Tribunale, con riferimento alla questione dell’imputazione della pena (già) espiata ai titoli c.d. “ostativi” alla concessione di benefici penitenziari, nel caso di pena determinata in seguito al riconoscimento della continuazione tra i reati contestati all’interessato, aderisce al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, a mente del quale, nel corso dell’esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi. (V. Corte cost., sent. n. 361 del 1994) (Sez. U, 30/06/1999, n.14,Rv. 214355,Ronga,CED).
Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sull’autorevole avallo dato dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 361/94, che ha implicitamente accolto l’indirizzo giurisprudenziale in esame: “In conformità con la sentenza interpretativa di rigetto n.361/1994 della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi dell’art.4 bis dell’ordinamento penitenziario, esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l’espiazione delle pene relative a quei delitti, l’esclusione o la limitazione non debbano più operare.
Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l’applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall’esecuzione delle singole condanne, con l’ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l’asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l’interessato”(Cass., I, n. 02529 dd. 12/05/99,RV. 213354, Parisi).
Tale principio ha valenza generale, di tal che l’unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della "ratio" del reato continuato(Sez. U, 26/02/1997,n.1, Rv. 207939,Mammoliti,CED).
             In altri termini, il principio di diritto ritenuto condivisibile si sostanzia nella c.d. “scindibilità” del cumulo giuridico di pene nel corso dell’esecuzione ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, per quanto riguarda i reati (o nella fattispecie, titoli esecutivi) che non ne impediscono la concessione, sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ( o ai titoli esecutivi) ostativi (Cass.II,06/12/2005, n.47165, Rv. 232937,Coluccini ,CED;conformi:Cass.,I, 12.8.85, Petrone;Cass.,I, 9.11.92,Policastro;Cass.,I, 6.5.96, Napoli; Cass.,I,12.6.96, Ghisu; Cass.,I, 21.2.97, Manzi; Cass.,I,18.9.97, Messina).
               Nella fattispecie, tuttavia, l’applicazione pratica di tale principio deve tenere conto della concreta vicenda esecutiva, che ha visto l’espiazione della pena complessiva scissa in due tranches, distanziate tra loro nel tempo, la prima riferita – sulla base dello stato esecutivo sopra indicato – alla pena di cui alla sentenza della Corte appello di Torino dd.23.5.03, vale a dire della condanna “non ostativa” ai fini presenti; la seconda al “residuo” corrispondente alla condanna “ostativa”, poiché divenuta esecutiva successivamente al 22.8.03.
            Il Tribunale ritiene che, nei casi in cui l’imputazione della pena sia inequivocabilmente riferibile – come nel caso che qui occupa – ad un determinato titolo esecutivo, non possa farsi applicazione dell’imputazione della medesima pena ad altro titolo esecutivo, a nulla rilevando che, nella fattispecie, a ciò conseguano effetti favorevoli al reo.
            Il principio della scissione della pena unitaria (sia essa derivante da cumulo giuridico che da condanna a pena determinata in seguito al riconoscimento della continuazione tra i reati contestati) non può, invero, tradursi in un surrettizio travolgimento della realtà fattuale e giuridica emergente dagli atti, quale sostanzierebbe l’eventuale imputazione del periodo espiato dall’interessato in regime di detenzione domiciliare nel corso degli anni 2002-03 alla pena applicata dal GUP di Alessandria con la sentenza pronunciata in data 20.1.04.
            Ne deriva che, nella fattispecie, non essendo possibile applicare il criterio di imputazione della pena già espiata al titolo c.d. “ostativo”, in virtù del principio della c.d. “scindibilità del cumulo di pene”, l’interessato si trova in espiazione di pena corrispondente a titolo esecutivo ostativo all’applicazione dell’indultino, con la conseguenza che la decisione impugnata risulta sotto il profilo oggetto dell’impugnazione, giuridicamente immune da vizi.
            Il reclamo pertanto deve essere respinto.
 

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