La delibera in allegato in materia pensionistica delle forze armate riveste notevole importanza sia in relazione alla novità della questione come sottoposta al vaglio della Corte dei Conti, sia sotto il profilo della peculiarità della fattispecie vertendosi in ipotesi di plurimi provvedimenti ( tre ) integranti casi-limite rispetto alla generalità delle fattispecie ricorrenti in tema di ausiliaria. Il Collegio in sede centrale è stato investito della questione di massima su deferimento della Sezione regionale di controllo per la Toscana. Tenendo in debita considerazione gli orientamenti preesistenti, la Corte affronta la problematica della rilevanza della effettiva permanenza in ausiliaria per un sol giorno; problematica che viene peraltro risolta sotto la prospettazione secondo cui nell’ ordinamento militare non è rivenibile alcuna norma specifica che esiga un periodo minimo di permanenza nella posizione di ausiliaria. Ne consegue che anche un sol giorno di permanenza in detta posizione è sufficiente alla attribuzione della relativa indennità derivandone la sua incidenza sul trattamento pensionistico. Il chè si traduce inevitabilmente in un aggravio di costi che deve indurre l’ Amministrazione militare a delimitare “responsabilmente “ a casi del tutto eccezionali le ipotesi di cessazione del periodo di richiamo nella imminenza della liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza. In virtù di quanto sopra, i tre provvedimenti vengono ritenuti legittimi ed ammessi al visto e successiva registrazione.
Deliberazione n. 15/2005/P
Repubblica Italiana
la Corte dei Conti
in
Sezione di controllo di legittimita’ su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nelle adunanze congiunte del I e II Collegio integrati dai rappresentanti delle Sezioni regionali di controllo del 17 marzo 2005, proseguita in Camera di consiglio il 7 aprile 2005, e
del 19 settembre 2005,
visti i provvedimenti n. 6, in data 3 gennaio 2001, n. 591, in data 28 aprile 2000, e n. 114, in data 27 agosto 2001, del Comando Regione Militare Centro, ora Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Centro amministrativo regionale di Firenze -, con i quali è stata disposta la liquidazione del trattamento di ausiliaria (assegno e indennità) e di pensione al termine del periodo trascorso in ausiliaria in favore rispettivamente del Maresciallo Maggiore Aiutante Papa Cosimo, del Maresciallo Maggiore Aiutante ************** e del Maresciallo Maggiore Aiutante Calò *******;
visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 4, in data 4 aprile 2003;
vista la risposta del Comando Regione Militare Centro, ora Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Centro amministrativo regionale di Firenze -, pervenuta il 1° luglio 2003;
vista la relazione del Consigliere delegato al controllo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Toscana in data 24 novembre 2004, con la quale, in ordine alla legittimità dei provvedimenti in parola, veniva richiesto che si pronunciasse la Sezione, o, in via subordinata, che venisse sottoposta alla Sezione centrale di controllo la risoluzione di apposita questione di massima;
vista l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 8/C, in data 24 novembre 2004, con la quale la Sezione stessa è stata convocata per il giorno 25 novembre 2004 ai fini dell’esame della problematica concernente i provvedimenti sopra specificati;
vista la deliberazione n. 8/2004/C della Sezione regionale di controllo per la Toscana, pubblicata il 25 novembre 2004, con la quale veniva deliberata la remissione degli atti alla Sezione centrale del controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento n. 14/2000;
vista l’ordinanza, in data 28 febbraio 2005, con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo stabiliva per l’esame dei decreti deferiti l’adunanza del 17 marzo 2005;
vista l’ordinanza n. 3/2005/P, depositata il 26 aprile 2005, con la quale, ai fini di un più compiuto esame della questione prospettata, già affrontato nell’adunanza congiunta del I e II Collegio svoltasi il giorno 17 marzo 2005 e proseguito nella Camera di consiglio del 7 aprile 2005, il Presidente della Sezione centrale di controllo ha ordinato all’Amministrazione lo svolgimento di un supplemento istruttorio;
vista la nota n. 77, in data 26 aprile 2005, con la quale la Segreteria della Sezione centrale di controllo ha comunicato la predetta ordinanza al Ministero della Difesa e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
vista la risposta dell’Amministrazione n. DGPM/VI/10.000/D/12, in data 28 giugno 2005, pervenuta il 30 giugno 2005;
visto l’art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall’art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;
visto l’art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visti gli articoli 2, comma 6, e 3, comma 3 bis, della deliberazione n. 14, in data 16 giugno 2000, come modificata con deliberazione in data 17 dicembre 2004, delle Sezioni riunite della Corte dei conti recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte stessa;
udito il relatore, Consigliere dott. *******************;
ritenuto in
F A T T O
Con provvedimenti n. 6, in data 3 gennaio 2001, n. 591, in data 28 aprile 2000, e n. 114, in data 27 agosto 2001, il Comando Regione Militare Centro, ora Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano – Centro amministrativo regionale di Firenze -, ha disposto la liquidazione del trattamento di ausiliaria (assegno e indennità) e di pensione al termine del periodo trascorso in ausiliaria in favore rispettivamente del Maresciallo Maggiore Aiutante Papa Cosimo, del Maresciallo Maggiore Aiutante ************** e del Maresciallo Maggiore Aiutante Calò *******.
Poiché nei provvedimenti il periodo trascorso in ausiliaria risulta soltanto, rispettivamente, di 1 giorno, 7 giorni e 6 giorni, l’Ufficio di controllo della Sezione muoveva rilievo all’Amministrazione, osservando che in tali casi-limite “non pare possibile che l’indennità di ausiliaria sia tesaurizzata nella pensione definitiva di coloro, i quali risultano, per tutto il periodo, richiamati in servizio e quindi beneficiari di trattamento di attività”.
L’Amministrazione replicava, ribadendo che detta indennità è “un indennizzo riconosciuto per la disponibilità del militare in pensione ad un eventuale reimpiego e che comporta obblighi di “non fare”.
Stante la natura di caso-limite rappresentato, sul punto, dal contenuto dispositivo dei provvedimenti in parola, veniva interessato il Presidente di Sezione preposto al Coordinamento delle Sezioni regionali al fine di promuovere un’indagine di coordinamento per avere contezza di eventuale analoga casistica già esaminata da altre Sezioni o, comunque, del criterio interpretativo ritenuto applicabile alla fattispecie esposta.
Dall’indagine risultava prevalente un orientamento interpretativo, sinteticamente espresso, conforme a quello avanzato da questa Sezione. Il Consigliere delegato al controllo di legittimità pertanto proponeva al Presidente della Sezione, in via prioritaria, il deferimento della questione alla Sezione, propendendo per una declaratoria di illegittimità dei provvedimenti, e, in via gradata, atteso che da tale indagine non era emerso un orientamento univoco o largamente maggioritario delle Sezioni in proposito, la rimessione degli atti alla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato al fine di pervenire, mediante la sottoposizione di apposita questione di massima, alla definizione dell’orientamento interpretativo da seguire in tali fattispecie.
Il Presidente della Sezione regionale all’uopo convocava la Sezione per l’adunanza del 25 novembre 2004 con ordinanza n. 8/C del 24 novembre 2004.
La Sezione, con deliberazione n. 8/2004/C del 25 novembre 2005, depositata in pari data, decideva, al fine di pervenire alla definizione dell’orientamento interpretativo da adottare nei casi all’esame, di sottoporre alla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti di Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’allora ancora non modificato comma 6 dell’art. 2 del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14, in data 16 giugno 2000, delle Sezioni Riunite, quale questione di massima e con effetto interamente devolutivo, la definitiva valutazione in ordine alla pronuncia sul “visto”.
Il Presidente della Sezione centrale di controllo, con ordinanza in data 28 febbraio 2005, stabiliva per l’esame dei decreti deferiti l’adunanza del 17 marzo 2005.
L’adunanza congiunta del I e II Collegio,oltre che in tale data, proseguiva nella Camera di consiglio del 7 aprile 2005, non pervenendo peraltro a definire la questione.
A tal fine la sezione centrale di controllo riteneva necessario un supplemento istruttorio, il cui svolgimento veniva rimesso all’Amministrazione con ordinanza n. 3/2005/P, depositata il 26 aprile 2005. In particolare venivano richiesti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo dell’indennità di ausiliaria quali in concreto applicati dall’Amministrazione,atteso che di dubbia conformità a legge appariva l’attribuzione, nei casi di specie, di un trattamento di quiescenza, che, in quanto comprensivo dell’indennità di ausiliaria, superava quello dei pari grado, che avevano prestato ininterrottamente servizio come richiamati dalla cessazione dal servizio permanente fino al collocamento in congedo assoluto o nella riserva.
L’Amministrazione rispondeva con nota n. DGPM/VI/10.000/D/12 del 28 giugno 2005, pervenuta il 30 giugno 2005, nella quale sosteneva che il proprio operato risultava legittimo attesa la mancanza di norme disponenti in senso contrario o limitativo nei confronti dell’attribuzione aggiuntiva dell’indennità di ausiliaria rispetto al trattamento di quiescenza del pari grado richiamato in servizio per tutto il periodo dell’ausiliaria;
considerato in
D I R I T T O
La questione, deferita all’esame del Collegio come questione di massima dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, pur investendo tre provvedimenti, i quali, oltre che per la loro “novità” rispetto alla generalità dei casi di collocamento in ausiliaria, si presentano come casi-limite, in particolare nella ipotesi della effettiva permanenza in ausiliaria per un solo giorno, deve peraltro essere risolta alla luce della constatazione che non esiste nell’ordinamento militare una norma specifica, che, in relazione a ragioni di carattere organizzativo od operativo o a una concreta configurazione di una utilità per l’Amministrazione, richieda comunque un periodo minimo di permanenza nella posizione di ausiliaria.
Questa sola constatazione serve anche a far disattendere l’assunto, originariamente opposto dall’Amministrazione, che lo “status” di militare collocato in ausiliaria comporti di per sé un regime compensativo della sua disponibilità.
Va ribadito soltanto che per la carenza di una norma, che stabilisca un periodo minimo di effettiva permanenza in ausiliaria, anche un solo giorno di permanenza nella detta posizione è idonea a fare attribuire la relativa indennità con la conseguente sua valorizzazione ai fini del trattamento di quiescenza.
L’aggravio che tale valorizzazione comporta per l’erario deve peraltro indurre l’Amministrazione a circoscrivere responsabilmente a casi assolutamente eccezionali le ipotesi di cessazione del periodo di richiamo nell’imminenza della liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza.
Per le considerazioni che precedono i tre provvedimenti all’esame debbono essere ritenuti legittimi.
P.Q.M.
Ammette al “visto” e alla conseguente registrazione i provvedimenti specificati in epigrafe, con avvertenza all’Amministrazione di tenere conto dei seguenti errori materiali:
– il provvedimento concernente il Maresciallo Maggiore Aiutante Papa Cosimo necessita delle seguenti correzioni:
– nella pagina iniziale al quarto “visto” nell’ultimo rigo invece di “collocato in ausiliaria” indicare “ricollocato in ausiliaria”, e nello specchio indicante la natura dei servizi;
– al 1° rigo nella 2° colonna indicare 85 invece di 84, e alla 3° colonna indicare 34 invece di 33;
– al 2° rigo nella 1° colonna indicare 85 invece di 84 e nella 3° colonna indicare 4 invece di 5;
– il provvedimento concernente il Maresciallo Maggiore Aiutante Calò ******* necessita delle seguenti correzioni:
– nella pagina iniziale all’8° “visto” invece di “riserva” va indicato “congedo assoluto”, e nello specchio indicante la natura del servizio va cancellato l’intero 2° rigo;
– al rigo “totale” dell’ultima colonna va indicato 13 invece di 18 e al 2° “totale” dell’ultima colonna va indicato 19 invece di 24.
Il Relatore Presidente
(*******************)) (**************)
Depositata in Segreteria il 13 ottobre 2005
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