A chiarirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 38684 del 21 agosto 2018, respingendo il ricorso del Procuratore generale, avverso la sentenza di applicazione della pena di dieci mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000, a carico del rappresentante di una s.r.l. che aveva omesso di versare l’Iva.
La tesi del Procuratore ricorrente
Il Procuratore ricorrente lamentava l’illegalità della pena inflitta a seguito di patteggiamento, giacché l’art. 13 bis del menzionato D.Lgs. n. 74/2000 (come introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015) non ammette l’applicazione dell’istituto ex art. 444 c.p.p. per i delitti in esso contemplati, se non previo pagamento del debito tributario ed avvenuto ravvedimento operoso; circostanze, nella specie, non verificatesi.
La Cassazione controbatte
Una siffatta lettura risulta tuttavia contraddetta – controbatte la Cassazione – dalla coesistenza all’interno dello stesso D.Lgs. n. 74/2000, dell’art. 13 comma 1, che al fine di restringere il proprio ambito di applicabilità, prevede che i reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater comma 1, non siano punibili se “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari le sanzioni e gli interessi siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.
E’ possibile chiedere il patteggiamento, a prescindere dal pagamento del debito tributario
Proprio tale coesistenza nel medesimo testo normativo sta a significare che, se l’integrale pagamento del debito tributario entro la dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce una causa di non punibilità dei reati suindicati, lo stesso non può logicamente – e per le medesime ipotesi – fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che, fisiologicamente, non potrebbe riguardare reati non punibili.
Sicché, in altre parole, sia che l’imputato abbia provveduto, entro il dibattimento, al pagamento del debito – in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità – sia che, come nel caso de quo, non lo abbia fatto, resta in ogni caso impregiudicata la possibilità di richiedere il patteggiamento per i medesimi reati. Ne deriva, nel caso di specie, la legalità della pena applicata su richiesta delle parti per omesso versamento Iva.
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