Reclamo al Magistrato di Sorveglianza in tema di mercede

giurisprudenza 29/06/06
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N.   9/05      Reg. S/15
N.___________Reg. S/17
 
 
                      
UFFICIO DI SORVEGLIANZA NUORO
 
Il Magistrato di Sorveglianza
 
Letti gli atti relativi al reclamo proposto da:
**************, attualmente detenuto in espiazione di pena nella Casa Circ. di Nuoro;
   ed avente ad oggetto “il diritto di vedersi riconosciute le maggiori spettanze retributive della sua attività lavorativa svolta in carcere a partire dal 1993” con richiesta di condanna dell’Amministrazione Penitenziaria “al pagamento delle somme dovute per le differenze retributive”;
 in esito all’udienza svoltasi il 27 settembre 2005 con la rituale partecipazione del difensore e del Pubblico Ministero che hanno concluso come in atti
OSSERVA
Il detenuto indicato in oggetto con il reclamo pervenuto all’ufficio il 6.6.2005 richiamava una decisione della Corte di Cassazione depositata in data 13.9.2004 ed un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma in data 14.2.2004 e domandava “il diritto di vedersi riconosciute le maggiori spettanze retributive della sua attività lavorativa svolta nella Casa Circ. di Nuoro a partire dal 1993” con richiesta di condanna dell’Amministrazione Penitenziaria “al pagamento delle somme dovute per le differenze retributive”.
Specificava di aver prestato attività lavorativa nella Casa Circ. di Nuoro dal 2002 al 2005 .
L’amministrazione Penitenziaria pur avvisata non provvedeva far pervenire proprie deduzioni scritte sull’oggetto del reclamo.
 Il Pubblico Ministero e il difensore del reclamante concludevano per l’accoglimento del reclamo.
Premesso che l’art. 69 , comma 6° lett. a), stabilisce che il magistrato di sorveglianza decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all’art. 14 ter O.P.,sui reclami dei detenuti riguardanti la mercede e la remunerazione , questo magistrato ritiene che sussista la propria competenza a conoscere del reclamo.
Ritiene, altresì, che la propria competenza non escluda nella specifica materia quella stabilita per le controversie di lavoro dall’art. 409 del c.p.c. al quale il reclamante potrebbe rivolgersi in alternativa al fine di avvalersi degli strumenti specificamente previsti dal rito del lavoro.
Riguardo al merito del reclamo esso attiene al diritto alla corretta applicazione dell’art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354 il quale stabilisce che “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione ed al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro” .
E’ conseguente che, in via di principio, ad ogni modifica di contratto collettivo nazionale di categoria debba essere adeguato il trattamento retributivo dei detenuti lavoratori alle dipendenze del Ministero della Giustizia le cui mansioni siano riconducibili a quelle dei lavoratori ai quali il CCNL si riferisce.
Parrebbe che questo non sia avvenuto in quanto la Commissione istituita all’uopo dall’art. 22 O.P. non riunendosi da oltre dieci anni non avrebbe provveduto ad adeguare le mercedi dei detenuti adibiti a mansioni lavorative all’interno degli Istituti Penitenziari.
L’art. 36 della costituzione, il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, riconosce e tutela un diritto che riguarda tutti i lavoratori , compresi quelli che sono detenuti ed è proprio l’art. 22 dell’O.P. a prevedere che al detenuto lavoratore sia assicurata una retribuzione che gli consentano un tenore di vita decoroso.
Dunque deve riconoscersi che al detenuto lavoratore deve essere corrisposta una mercede non inferiore ai due terzi della retribuzione stabilita per gli altri lavoratori della stessa categoria dal CCNL in vigore al tempo della avvenuta prestazione dell’attività lavorativa.
Qualora ciò non fosse avvenuto è diritto del detenuto ottenere la corresponsione della differenza tra quanto corrispostogli dall’amministrazione penitenziaria e quanto invece spettategli, a norma dell’art. 22 O.P., oltre agli interessi ed alla rivalutazione.
Invero il reclamante ha asserito di aver prestato attività lavorativa periodi non precisati negli anni dal 2002 al 2005 senza peraltro nulla specificare o dimostrare per cui, comunque e sono ampiamente decorsi i dieci giorni previsti dall’art 14 ter O.P., per poter proporre reclamo al magistrato di sorveglianza per le mercedi maturate e corrisposte sino al 23 maggio 2005.
Dunque il reclamo inteso come proposto ai sensi dell’art. 69, comma 6° lett.a) legge 354/75 deve essere dichiarato inammissibile per la parte relativa alle mercedi corrisposte sino al 23.5.2005.
Inammissibilità che non esclude che il reclamante possa, comunque, adire altra sede giurisdizionale con modalità più consone ed efficaci in termini di effettività della tutela rispetto all’eventuale riconoscimento della sussistenza del diritto reclamato.
E ciò perché se il diritto ad un equa remunerazione del lavoro svolto è costituzionalmente garantito per tutti, deve essere parimenti garantita erga omnes, e con la medesima forza cogente, altresì l’effettività in termini di reale esigibilità anche esecutiva.
Tutela, quest’ultima, che non sarebbe invece assicurata dall’odierna procedura il cui provvedimento conclusivo, anche in ipotesi di accoglimento, per la sua struttura e natura non sarebbe giuridicamente idoneo ad essere utilizzato in termini pretensivi, per eventuali capi di statuizione di un fare o di un dare, verso l’amministrazione.
Tanto premesso e ribadita l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.14 ter O.P. occorre comunque rilevare che permane la competenza di questo magistrato a vigilare affinchè l’organizzazione degli istituti penitenziari sia idonea all’attuazione del trattamento volto alla rieducazione del condannato (art.69 comma 1°, O.P.).
E questo generale dovere di vigilanza, e di conseguente prospettazione, impone che l’Amministrazione sia richiamata, nel caso di specie, alla puntuale osservanza delle norme che regolano il lavoro tanto a livello costituzionale (art. 36 della costituzione) che in ambito penitenziario, in particolare gli articoli 15 e 22 O.P..
Infatti proprio il rispetto di quanto stabilito dall’art. 22 in ordine alla equa retribuzione del lavoro penitenziario è lo strumento perché sia perseguita, e concretamente attuata, la funzione centrale riconosciuta al lavoro stesso dall’articolo 15 quale elemento fondamentale del trattamento e, quindi, della rieducazione, il cui perseguimento è dovere indefettibile dell’Amministrazione Penitenziaria.
 
 
 
Infatti proprio il rispetto di quanto stabilito dall’art. 22 in ordine alla equa retribuzione del lavoro penitenziario è lo strumento perché sia perseguita, e concretamente attuata, la funzione centrale riconosciuta al lavoro stesso dall’articolo 15 quale elemento fondamentale del trattamento e, quindi, della rieducazione, il cui perseguimento è dovere indefettibile dell’Amministrazione Penitenziaria.
PQM
Sentito il parere del PM;
Visti gli artt. 14 ter, 22, 35 e 69 OP,
DICHIARA
Inammissibile il reclamo perché proposto oltre i termini di cui all’articolo 14 ter legge 354/1975.
RICHIAMA
l’Amministrazione Penitenziaria al dovere di retribuire il reclamante per le prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze della stessa una mercede non inferiore ai due terzi della retribuzione quale stabilita dal CCNL per la categoria di lavoratori con mansioni uguali o corrispondenti a quelle da lui svolte .
Richiama altresì l’Amministrazione al dovere di corrispondere al reclamante le eventuali differenze retributive non corrisposte, maggiorate e rivalutate come per legge, in relazione ai crediti per i quali non sia intervenuta prescrizione.
.
 
   Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
 
Nuoro 27 settembre 2005
Il Magistrato di Sorveglianza
Dott. A. Carta   
Il Cancelliere dott.ssa G.Sale
Depositato in cancelleria
Il ________________.
Il Cancelliere C1 dott.ssa G.Sale
 
 

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