La tematica della responsabilit? erariale in relazione al diritto comunitario ? di estremo interesse, in quanto involge problematiche quali quella dei fondi comunitari di notevole rilevanza. Riferimento normativo presupposto ? da rinvenirsi nell? art. 226? Trattato CE ? in base al quale ? ravvisabile un? ipotesi di responsabilit? civile? e di condanna dello Stato per infrazione per un danno ingiusto? nel caso in cui ?esso? non disapplichi atti e norme nazionali? che siano contrastanti con l? ordinamento comunitario.? Ci? implica che? un dipendente possa rispondere in termini di responsabilit? amministrativa dovendosi peraltro valutare la sussistenza dell? elemento soggettivo della colpa grave con riferimento anche alla circostanza se
Tuttavia, deve evidenziarsi? che l? art. 288, secondo comma, non? dispone alcunch? in merito ai profili interni della responsabilit? erariale, ma pu? ritenersi? valido il principio per cui , se dall? esecuzione di un atto? comunitario invalido? scaturiscano danni, entrer? in gioco la duplice responsabilit? dello Stato? e quella del pubblico funzionario con eventuale attivazione del rinvio pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE.
Nella giurisprudenza contabile si riscontrano molteplici casi di responsabilit? amministrativa per violazione del diritto comunitario. Quelle maggiormente ricorrenti concernono l? evasione dei? dazi doganali e la gestione e di controlli dei fondi comunitari. In particolare, la questione delle quote latte e degli aiuti comunitari e connesso contenzioso.
Giova precisare che tale tematica si impone comunque all? azione pubblica di responsabilit?? specie in caso di frodi e di irregolarit? poste in essere da agenti pubblici in sede di gestione e di utilizzo dei fondi comunitari nel corso dell? iter procedimentale amministrativo misto di compretenza? pro parte comunitaria e pro parte nazionale. La compresenza di pi? enti pubblici titolari di interessi collettivi complica oltremodo la questione. Il danno alla Comunit? ovvero agli interessi comunitari va rapportato al pregiudizio pubblico? inerente a rettifiche e compensazioni effettuate dalle istituzioni comunitarie ?rispetto alle autorit? amministrative statuali con configurabilit? di responsabilit?? amministrativa degli autori degli illeciti? sottesa al danno all? erario nazionale. ?Peraltro, deve distinguersi il caso in cui detto danno sia ancora in fieri e, quindi, privo del requisito della attualit? da quello in cui esso sussista gi? ossia si serbano distinte le ipotesi? in cui gli organi comunitari non abbiano effettuato la rettifica e la compensazione economica? da quelle? in cui? sia acclarato? l? omesso raggiungimento delle finalit? comunitarie con le risorse? comunitarie e nazionali disponibili. Ergo: si ha danno erariale nazionale in quanto l? obiettivo non raggiunto involge in ogni caso l? interesse statuale ( C.d.C., Sez. Giur. Veneto n. 1548/2001 e Sez. Giur. Puglia n. 125/1995 ). ???????
Un certo orientamento dottrinale ( C. Pinotti ? 2004 ) pone in evidenza? la contestualit? dei presupposti? della responsabilit? amministrativa per la violazione degli obblighi di servizio e della azione di responsabilit? civile? esperita dalla comunit? amministrata? o dallo Stato verso i presunti responsabili dell? illecito erariale ancorch? privati cosi? occasionando? una duplicit? di strumenti di tutela da cui pu?? derviare ?un restringimento dello ? spatium deliberandi? dell? A.G. contabile? rispetto alla quantificazione risarcitoria fermo restando il recupero.? Per quanto concerne le quote latte? ed applicazione dei regolamenti sul prelievo supplementare, nei confronti degli Stati dell? Unione e dei produttori, si sottolinea? che ?ab origine? la giurisprudenza erariale? aveva ritenuto esistere un? ipotesi di responsabilit?? dei membri del governo per violazione norme comunitarie sulla scorta di interessi politici nazionali ( C.d.C. Sez. Riun. n. 8/1996 ? n. 35/1996 ? n. 75/1997 ).
Nella specie, trattavasi di inattuazione di regolamenti comunitari da parte dei ministri in materia di economia agricola con conseguenti procedura di infrazione e di rettifica da parte della Commissione e l? accertamento? demandato alla Corte di Giustizia in ordine all? inadempimento dello Stato per la in applicazione del prelievo. In tal senso, vedasi Corte di Giustizia? 17 giugno 1987 secondo cui lo Stato membro non pu? invocare difficolt? amministrative? per fondare l? inosservanza di obblighi e di termini stabiliti dal diritto comunitario. Con
?Da ci? la tesi prevalentemente condivisa dalla Procura contabile per cui ? pur potendosi? configuare responsabilit? erariale dei ministri? per ?culpa in vigilando?? sulle amministrazioni competenti? da cui insorgeva? la violazione del diritto comunitario – considerava prevalente il disposto di cui alle legge succitata escludente l? antigiuridicit? della condotta con il venir meno di detta responsabilit? amministrativa.
Conclusivamente e sinteticamente, le condotte illecite? possono sostanziarsi? nella violazione di norme comunitarie con effetto diretto, nella applicazione di atti invalidi comunitari ovvero nella omessa abrogazione? di atti normativi? od amministrativi in contrasto con il diritto comunitario od, ancora, nella inesecuzione di decisioni delle autorit? comunitarie.
La responsabilit? amministrativa in ipotesi siffatte si atteggia in modo peculiare ed ? differenziata rispetto a quella civile dello Stato e delle Istituzioni comunitarie. Recte: essa presuppone l? illecito comunitario? dello Stato gi? accertato? dai giudici comunitari? ovvero ne prescinde allorch? tale responsabilit? insorga da una violazione del diritto comunitario accertata dal giudice nazionale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento