L’ istituto, nato dalla Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, risulta riconosciuto, ma non disciplinato nell’ordinamento interno, atteso che la L. 22 luglio 2016, n. 112, si limita ad approntare un regime fiscale di favore per la stipula del c.d. trust di protezione a beneficio di persone con gravi disabilità con l’art. 2645 ter c.c.
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I requisiti del Trust
L’istituto del trust deve essere volontariamente riconosciuto e redatto per iscritto ai sensi dell’ art. 3 della L. n. 364 del 1989.
Il trustee, a cui viene trasferita la proprietà del trust, risulta unico titolare, ma i beni risultano segregati nel patrimonio del trust, posto che divengono estranei anche al patrimonio del trustee medesimo, vincolato ad amministrarli e a gestirli in base a quanto previsto dal trust.
Il settlor trasferisce i propri beni ed istituisce il trust mediante l’attribuzione dei propri beni al trustee, quest’ultimo ne diviene effettivo proprietario e gestore. Tale istituto si distingue sia dall’istituto del fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c. sia dalle società fiduciarie.
La Suprema Corte ha rigettato quindi il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado che aveva integralmente confermato la pronuncia dei giudici di prime cure di accoglimento della domanda revocatoria dell’atto di costituzione di un trust disposto dall’odierno ricorrente e risultato pregiudizievole per le garanzie dei suoi creditori.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità chiariscono che il trust familiare risulta un atto a titolo gratuito, non essendovi sotteso l’adempimento di un dovere giuridico, come tale soggetto all’azione revocatoria di cui agli artt. 2901 ss. c.c., a prescindere dalla consapevolezza del terzo in ordine al carattere pregiudizievole degli atti di disposizione del patrimonio attuati dal debitore, che il disposto codicistico richiede per i soli atti a titolo oneroso.
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