LA DISCIPLINA GIURIDICA DELL'ANDRONE CONDOMINIALE ***
§.1.Definizione
e funzione dell'androne
Con
il termine "androne" si identifica il luogo di passaggio che dal
portone di ingresso conduce al cortile o alle scale. L'androne è uno
spazio di accesso ubicato esclusivamente all'ingresso del fabbricato. La
sua funzione è quella di mettere in comunicazione le parti più interne
dell'edificio come appartamenti, scale, cortili, garages e giardini. E'
comunque un'area adibita al transito degli inquilini o dei proprietari
aventi negozi/uffici situati all'interno del cortile condominiale.
Qualora
l'androne assuma la forma di
un corridoio, viene identificato anche con il termine "andito",
con il quale si indica ugualmente un luogo di passaggio.
La
Giurisprudenza di Merito si è espressa affermando che "allorquando
il pianerottolo non faccia parte della scala, rientra nel concetto di «andito»
ed è, quindi, comunque, parte comune dell'edificio" e che
"la struttura costituita dal soffitto e dalla soletta che
orizzontalmente divide in piani separati il corridoio d'accesso ai boxes
condominiali e la sovrastante costruzione, si caratterizza come un vero e
proprio elemento murario costitutivo di tale corridoio il quale, per la
sua struttura chiusa, integra la figura del c.d. andito, che è
espressamente previsto fra le cose comuni dall'art. 1117 codice
civile". (Pret. di Monza 29-07-1992)
§.2
Il regime giuridico
Tutto
ciò che costituisce l'ingresso (portone, vestibolo, androne) è
necessariamente comune ai sensi dell'art 1117 c.c., in quanto le predette
parti costituiscono in senso oggettivo, funzionale e strutturale elementi
portanti dell'edificio. Inoltre,
sussiste una presunzione legale di comunione sia in considerazione del
fatto che trattasi di un bene indivisibile nella struttura e nell'uso, sia
in relazione al servizio di utilità prestato, quindi, salvo diverso
titolo, si presume di proprietà comune di tutti i condomini - anche di
quelli proprietari dei negozi - sia o meno utilizzabile da tutti, perché
rappresenta l'acceso indispensabile per l'utilizzazione delle strutture di
copertura dell'edificio o scantinati (Cass. n. 761 , 5-2-1979).
Quanto
alla proprietà dell’androne, la giurisprudenza è uniforme
nell’estenderla anche ai condomini che siano proprietari di unità
immobiliari che non abbiano accesso su di esso (si pensi, ad esempio, ad
un negozio che affaccia direttamente sulla pubblica via). Ciò perché
quest'area, come le scale, costituisce elemento necessario per la
configurabilità stessa di un fabbricato diviso in piani o porzioni di
piano di proprietà individuale e rappresenta un tramite indispensabile
per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura (App.
Milano 9-10-1987, n. 1983).
La
presunzione legale di comproprietà stabilita dall’art. 1117 c.c., è
applicabile, per analogia, anche quando non trattisi di parti comuni di un
edificio diviso per piani, bensì di parti comuni di edifici limitrofi,
aventi le caratteristiche di edifici autonomi, ma destinate
permanentemente alla conservazione ed all’uso degli edifici stessi.Tale
è il caso del portone o dell’androne costruiti per dare accesso,
necessario o comodo, a due o più edifici limitrofi.
(Cass. 14-10-1970, n. 2013).
Va
comunque inibito al singolo condomino di utilizzare l’androne comune
come passaggio per accedere ad un distinto e separato edificio di sua
esclusiva proprietà, dando luogo ad una servitù a favore di
quest’ultimo immobile con evidente pregiudizio per gli altri
partecipanti alla comunione. (Cass. 17-10-1974, n. 2897).
§.3.
La ripartizione delle spese
Come
abbiamo prima accennato, l'androne ha svolge la funzione di ingresso del
palazzo, ed è destinato a servire tutti i proprietari dei piani. Le spese
di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia, imbiancatura,
riparazione, ricostruzione dello stesso, vanno ripartiti secondo le quote
millesimali ex art 1123 c.c.
Per
quanto riguarda, invece, le spese sostenute per l'arredo dell'androne,
fatto nei limiti ragionevole di spesa, non è qualificabile come una
innovazione, perché trattasi di un semplice abbellimento di una parte
comune.
Le
spese di arredamento - mobili, fioriere, ecc.- devono, quindi,
considerarsi finalizzati ad una miglioramento delle parti comuni e quindi
vanno ripartite secondo le
quote millesimali, senza nessuna possibilità di esonero dalla spesa per
la minoranza dissenziente.
§.3.La
ripartizione spese nei confronti di proprietari di locali con accesso
diverso dall'androne
Spesso
l'androne è collocato in modo che vi possano accedere non solo i
proprietari dei piani sovrastanti l'androne stesso, ma anche i proprietari
dei locali. Ci si chiede allora se in tale contesto, i proprietari di tali
locali debbono ugualmente sottostare al medesimo regime di ripartizione
spese attuato per i proprietari delle unità immobiliari.
Per
una soluzione positiva alla partecipazione delle spese di manutenzione, da
parte dei proprietari dei locali, che pur ricompresi nello stabile
condominiale, abbiano accesso diverso dall'androne in questione, si è
pronunciata la Corte di Appello di Milano, con decreto del 3-07-1993, la
quale basandosi sulla considerazione che l'androne, come le scale,
costituisce un elemento necessario per la configurazione stessa del
fabbricato e rappresenta uno strumento indispensabile per il godimento e
la conservazione delle strutture di copertura, ha stabilito che anche le
spese di manutenzione dell'androne dovranno essere suddivise secondo l'art
1123, c.1 cod.civ.
In
tale senso si è anche espresso il Tribunale di Roma (7/4/1990), il quale
ha stabilito la legittimità delle delibera che ripartisce le spese
dell'androne anche nei confronti dei proprietari forniti di accesso
esterno ad esso.
Alle
spese di illuminazione dell’androne e delle scale devono concorrere,
ancorché in misura ridotta, pure i condomini, quali i proprietari di
autorimesse e di botteghe, che non ne usufruiscono per accedere alle loro
proprietà esclusive. (Cass. 6-6-1977, n. 2328).
Si ritiene, tuttavia, che debba farsi sempre riferimento alla funzione di
utilità che l'androne svolge per detti locali, quindi il pagamento potrà
essere previsto in misura ridotta e in proporzione alla utilità
che anche tali condomini possono trarre dall'utilizzo dell'androne
(Cass. n. 4646, 16-7-1981). Se invece l'androne serve esclusivamente a
determinati condòmini, perché l'edificio è dotato di diversi accessi,
allora le spese saranno a carico solo dei condòmini che ne traggono
esclusiva utilità (art. 1123, c.3 c.c.).
In
tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano con sentenza del
21 gennaio 1991, che ha espresso il seguente principio: "il condomino
proprietario di un unità immobiliare che costituisce corpo di fabbrica
autonomo, rispetto all'edificio principale, avendo acceso diretto dalla
pubblica via, non usufruisce in modo pieno e diretto delle utilità
prodotte dalla parti comuni destinate a rendere possibile in godimento
delle porzioni comprese nell'edificio principale; pertanto, le spese
riguardanti la manutenzione dell'androne - ove possono trovarsi parti
comuni - devono essere ripartite non in misura proporzionale al valore
delle singole porzioni di piano, bensì in proporzione all'uso che
ciascuno può farne."
Se
è vero che l'ultimo comma dell'art. 1123 ed il disposto dell'art. 1124
codice civile prevedono che le spese di manutenzione delle cose comuni
sono a carico del gruppo di condomini che le usano, la circostanza che
alcune unità immobiliari abbiano ingresso autonomo non comporta che in
relazione ad esse l'atrio dello stabile, di cui le stesse formano parte
integrante, non svolga alcuna utile funzione.
Al
di là del rilievo che, stante la posizione contigua rispetto a detto
atrio delle unità immobiliari a piano terreno, sussisterebbe la facoltà
ed il diritto che anche queste unità possano richiedere al condominio
l'apertura di accessi diretti sull'atrio, non va sottovalutato che il
portone d'ingresso, i vestiboli, gli anditi e le scale di un edificio sono
oggetto di proprietà comune, specificamente indicata dall'art. 1117
c. c.
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