inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2002

Il diritto d’autore nella società dell’informazione. La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GUCE L 167 del 22/06/2001)

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di Giuseppe Brigantiavv.briganti@iusreporter.it  

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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Campo di applicazione – 3. Diritto di riproduzione3.1. Eccezioni e limitazioni – 4. Diritto di comunicazione di opere al pubblico – 5. Diritto di distribuzione – 6. Obblighi relativi alle misure tecnologiche – 7. Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti – 8. Sanzioni e mezzi di ricorso – 9. Il “Comitato di contatto” e la relazione sull'applicazione della direttiva – 10. L’attuazione della direttiva in Italia: la legge comunitaria 2001

 

1. Premessa

“Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento”.

Così recita il considerando 5 della direttiva 2001/29/CE, avente ad oggetto l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione[1], in fase di attuazione in Italia.

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse, secondo il considerando 9 del provvedimento, da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono da considerarsi essenziali per la creazione intellettuale.

 

“La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà”.

 

La direttiva riconosce altresì che autori, interpreti o esecutori, per poter continuare la loro attività creativa ed artistica, devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, così come i produttori per poter finanziare tale creazione (considerando 10). Ciò in considerazione degli ingenti investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fotografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi su richiesta (on-demand).

 

Nel prosieguo verranno brevemente analizzate le disposizioni della direttiva europea sul diritto d’autore nella società dell’informazione, per accennare infine alla sua prossima attuazione in Italia.

 

Il provvedimento in esame si compone di quattro capi, oltre che di un corposo preambolo (considerando 1-61).

 

Il capo I (art. 1) enuncia l’obiettivo del provvedimento e ne disciplina il campo di applicazione; il capo II (artt. 2-5) regola i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e le relative eccezioni e limitazioni; il capo III (artt. 6-7) si occupa della tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti; il capo IV (artt. 8-15) contiene alcune disposizioni comuni.

 

Sommario

 

 

2. Campo di applicazione

 

Ai sensi dell’art. 1, par. 1, obiettivo della direttiva in esame è quello di disciplinare la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.

 

Con riguardo al campo di applicazione del provvedimento, occorre preliminarmente osservare che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d’autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati.

 

Tale responsabilità viene trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico)[2], che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione.

 

La direttiva 2001/29/CE lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità contemplate dalla suddetta direttiva sul commercio elettronico (considerando 16).

 

La direttiva sul diritto d’autore non modifica né pregiudica d’altra parte le disposizioni comunitarie vigenti in materia di (art. 1, par. 2)[3]:

 

a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore[4];

 

b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale[5];

 

c) diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo[6];

 

d) durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi[7];

 

e) tutela giuridica delle banche dati[8].

 

Il provvedimento non osta inoltre all'applicazione delle disposizioni concernenti, segnatamente, brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale (art. 9 del provvedimento).

 

Con riguardo ai diritti morali dei titolari dei diritti, questi devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche[9], del trattato WIPO sul diritto d’autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della direttiva in esame (considerando 19).

 

La tutela dei diritti connessi, ai sensi della direttiva, non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d’autore (art. 12, par. 2).

 

I diritti oggetto della direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti connessi (considerando 30).

 

Ai sensi dell’art. 10, le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in esso contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, risultino tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi o rispondano ai criteri per la tutela di cui alla direttiva o alle disposizioni di cui al suo art. 1, par. 2.

 

La direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.

 

Sommario

 

 

3. Diritto di riproduzione

 

L’art. 2 della direttiva sul diritto d’autore impone agli Stati membri di riconoscere alle seguenti categorie di soggetti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

 

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

 

b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

 

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

 

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

 

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

 

Ai sensi dell’art. 5[10], sono esentati dal diritto di riproduzione di cui sopra gli atti di riproduzione temporanea per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

 

- tali atti devono essere privi di rilievo economico proprio;

 

- devono avere carattere transitorio o accessorio e devono essere parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;

 

- devono essere eseguiti all’unico scopo di consentire: (a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o (b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

 

Secondo il considerando 33, nel rispetto delle condizioni appena elencate, l’eccezione in commento è idonea ad includere atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerarsi legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.

 

3.1. Eccezioni e limitazioni

 

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 2 della direttiva per quanto riguarda (art. 5, par. 2)[11]:

 

a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

 

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 6 della direttiva all’opera o agli altri materiali interessati[12];

 

c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto[13];

 

d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario[14];

 

e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

 

L’equo compenso previsto da alcune delle ipotesi appena elencate dovrebbe essere determinato, nella sua forma, modalità ed entità, sulla base delle peculiarità di ciascun caso. Quale valido criterio per valutare dette peculiarità il legislatore comunitario suggerisce quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione.

 

“Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento” (considerando 35).

 

È lasciata agli Stati membri la possibilità di prevedere un equo compenso anche nel caso di applicazione di eccezioni o limitazioni che, ai sensi della direttiva, non lo comportano (considerando 36).

 

La facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 2 della direttiva è prevista inoltre nei seguenti casi (art. 5, par. 3):

 

a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito[15];


b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;


c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;


d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;


e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;


f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;


g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;


h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;


i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;


j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;


k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;


l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;


m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;


n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui all’art. 5. par. 2, lett. c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;


o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazioni, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.

 

Tutte le eccezioni e limitazioni previste dall’art. 5 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).

 

Sommario

 

 

4. Diritto di comunicazione di opere al pubblico

 

Ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (on-demand).

 

Il diritto di comunicazione di opere al pubblico deve essere inteso in senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti (considerando 23).

 

D’altra parte, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della direttiva (considerando 27).

 

Ai soggetti di seguito elencati, l’art. 3, par. 2, riconosce inoltre il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

 

a) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

 

b) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

 

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

 

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

 

Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'art. 3, par. 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono detto materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui essi hanno origine, con l'esclusione di tutti gli altri atti (considerando 24).

 

Ai sensi del considerando 25, dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (on-demand). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

 

I diritti di cui all’art. 3, parr. 1 e 2, appena illustrati, non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico (art. 3, par. 3).

 

Gli Stati membri hanno facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui sopra nei casi previsti dall’art. 5, par. 3, della direttiva in esame[16].

 

Tutte le eccezioni e limitazioni previste sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).

 

Sommario

 

 

5. Diritto di distribuzione

 

L’art. 4, par. 1, della direttiva sul diritto d’autore riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo[17].

 

Tale diritto di distribuzione dell’originale e delle copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, salvo il caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso (art. 4, par. 2).

 

La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi on-line.

 

Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto nonché per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura.

 

Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio on-line è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono (considerando 29).

 

Gli Stati membri possono disporre eccezioni o limitazioni al diritto di distribuzione di cui all’art. 4, nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa, negli stessi casi in cui possono disporre un’eccezione o limitazione al diritto di riproduzione ai sensi dell’art. 5, parr. 2 e 3 (art. 5, par. 4)[18].

 

Anche in questo caso, tutte le eccezioni e limitazioni previste sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).

 

Sommario

 

 

6. Obblighi relativi alle misure tecnologiche

 

Il Capo III della direttiva sul diritto d’autore (artt. 6-7) disciplina la “tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti”.

 

L’art. 6, par. 1, del provvedimento impone innanzitutto agli Stati membri di prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche svolta da persone consapevoli – o che si possano ragionevolmente  presumere consapevoli – di perseguire tale obiettivo.

 

Gli Stati membri devono inoltre prevedere un’adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che (art. 6, par. 2):

 

a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o

 

b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o

 

c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

 

Ai fini della direttiva in esame, per misure tecnologiche devono intendersi tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis del costitutore di una banca dati di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE[19] (art. 6, par. 3).

 

Le suddette misure tecnologiche sono considerate efficaci, dalla stessa disposizione della direttiva, nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

 

Secondo il considerando 48, la protezione giuridica dovrebbe infatti essere accordata a quelle misure tecnologiche che limitino in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d’autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico.

 

La protezione giuridica oggetto della direttiva non implica d’altra parte alcun obbligo di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi alle misure tecnologiche di cui sopra, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'art. 6, par. 2.

 

Detta protezione dovrebbe inoltre rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica; segnatamente, non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia (considerando 48).

 

La protezione giuridica armonizzata non deve pregiudicare l’applicazione delle disposizioni nazionali che vietino il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l’elusione di misure tecnologiche (considerando 49).

 

Lascia inoltre impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE[20]. In particolare, non dovrebbe applicarsi alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente dalla suddetta direttiva[21].

 

In deroga alla tutela giuridica di cui all’art. 6, par. 1, sopra illustrata, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi tra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri devono prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un’eccezione o limitazione prevista dalla normativa nazionale in conformità dell’art. 5, par. 2, lett. a), c), d) e) o dell’art. 5, par. 3, lett. a), b) o e)[22] i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all’opera o al materiale protetto in questione (art. 6, par. 4, comma 1).

 

Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione prevista in conformità dell'art. 5, par. 2, lett. b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell'art. 5, par. 2, lett. b), e par. 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente alle disposizioni in esame (art. 6, par. 4, comma 2).

 

Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione di accordi volontari, nonché le misure tecnologiche attuate in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica di cui all’art. 6, par. 1, sopra analizzato (art. 6, par. 4, comma 3).

 

Le disposizioni in deroga testé illustrate, previste dall’art. 6, par. 4, commi 1 e 2, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente (on-demand)[23].

 

Sommario

 

 

7. Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

 

Lo sviluppo tecnologico è destinato ad agevolare la distribuzione delle opere, in particolare in rete.

 

Ciò comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l’opera o i materiali protetti, l’autore dell’opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell’opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi (considerando 55).

 

Si dovrebbero pertanto incoraggiare i titolari dei diritti, quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l’altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra.

 

Ai fini della direttiva in esame, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla direttiva medesima o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE[24], l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni (art. 7, par. 2).


Tale disposizione si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla direttiva in esame o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

 

Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento on-line.

 

Le misure tecnologiche in oggetto devono pertanto presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[25] (considerando 57).

 

Alle luce di quanto sopra, l’art. 7, par. 1, della direttiva impone agli Stati membri di prevedere un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:


a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

 

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della direttiva in esame o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;


ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d’autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis del costitutore di una banca dati di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

 

Sommario

 

8. Sanzioni e mezzi di ricorso

 

Gli Stati membri devono prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella direttiva sul diritto d’autore, e adottare di conseguenza tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 8, par. 1).


Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'art. 6, par. 2, della direttiva[26] (art. 8, par. 2).


Gli Stati membri devono inoltre assicurarsi che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi (art. 8, par. 3).

 

In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono infatti essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite e, in molti casi, sono proprio gli intermediari i più idonei a porre fine a dette attività illecite.

 

Pertanto, fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.

 

Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'art. 5 della direttiva. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri (considerando 59)[27].

 

Sommario

 

 

9. Il “Comitato di contatto” e la relazione sull’applicazione della direttiva

 

L’art. 12, par. 3, della direttiva europea sul diritto d’autore nella società dell’informazione prevede l’istituzione di un Comitato di contatto, costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri.

 

Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del Presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

 

I compiti del Comitato sono i seguenti (art. 12, par. 4):

 

a) esaminare l’impatto della direttiva sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;

 

b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall’applicazione della direttiva;

 

c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;

 

d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e l’impiego di misure tecnologiche.

 

È previsto inoltre che, entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della direttiva (art. 12, par. 1).

 

Detta relazione deve esaminare, tra l’altro, sulla base delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l’applicazione degli artt. 5 (eccezioni e limitazioni), 6 (obblighi relativi alle misure tecnologiche) e 8 (sanzioni e mezzi di ricorso) alla luce dello sviluppo del mercato digitale.

 

Per quanto riguarda in particolare l’art. 6, la relazione deve esaminare se detto articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l’uso di efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla legge.

 

Se del caso, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la Commissione può presentare proposte di modifica della direttiva.

 

Sommario

 

 

10. L’attuazione della direttiva in Italia: la legge comunitaria 2001

 

Ai sensi dell’art. 13, par. 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in esame anteriormente al 22 dicembre 2002.

 

Con l’art. 30 della legge 39/2002 (legge comunitaria 2001)[28] il Governo italiano è stato delegato ad emanare[29] un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, 633[30], e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della legge comunitaria, oltre che dei seguenti:

 

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

 

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

 

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente  prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

 

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

 

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'art. 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;

 

f) rideterminare il regime della  protezione  giuridica  contro l'elusione  dei  meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

 

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

 

Con riguardo a tale disposizione della legge comunitaria, Andrea Monti – nel rilevare come la direttiva in esame consenta “un ulteriore giro di vite nella già inaccettabile ipertrofia protezionistica degli interessi economici di alcuni soggetti che poco o nulla hanno a che fare con l’autore in senso tecnico” – osserva che l’art. 30, lett. e), della legge introduce, tra l’altro, una precisazione non presente nel testo della direttiva.

 

Ciò non è che un esempio, secondo l’Autore, di come si vada ad accentuare “il processo di stravolgimento della gerarchia dei diritti già iniziato con il DLgs 518/92, volto ad anteporre gli interessi economici di chi commercia in opere dell’ingegno (e non degli autori, quindi) al di sopra dei limiti dei diritti di libertà”[31].

 

L’art. 1, comma 1, della legge 39/2002 prevede che il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria sia emanato entro un anno dalla entrata in vigore della medesima legge.

 

Ai sensi del considerando 16 della direttiva, essa dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della direttiva sul diritto d’autore[32].

 

Sommario

Note:

[1] Gazzetta Ufficiale CE L 167 del 22/06/2001.

La direttiva 2001/29/CE mira anche a dare attuazione ad una serie di obblighi internazionali assunti con il Trattato della WIPO sul diritto d’autore e con il Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche (considerando 15).

[2] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GUCE L 178 del 17 luglio 2000).

                    Mi sia consentito rimandare in proposito al mio scritto La direttiva sul commercio elettronico, in Iusreporter, www.iusreporter.it, www.iusreporter.it/Testi/doc-dircommel.htm.

[3] Salvo i casi di cui all’art. 11 della direttiva. Tale disposizione interviene sulle direttive 92/100/CEE (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale) e 93/98/CEE (concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi) per apportare “adeguamenti tecnici” alla nuova disciplina.

[4] Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GUCE L 122 del 17/05/1991), attuata in Italia con il D.L.vo 29 dicembre 1992, n. 518.

[5] Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (GUCE L 346 del 27/11/1992), attuata in Italia con il D.L.vo 16 novembre 1994, n. 685.

[6] Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GUCE L 248 del 6/10/1993), attuata in Italia con il D.L.vo 23 ottobre 1996, n. 581.

[7] Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GUCE L 290 del 24/11/1993), attuata in Italia con la L. 6 febbraio 1996, n. 52.

[8] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (GUCE L 77 del 27/03/1996), attuata in Italia con la L. 6 maggio 1999, n. 169.

[9] Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399.

[10] L’art. 5 della direttiva introduce eccezioni e limitazioni ad alcuni dei diritti previsti dal provvedimento.

                    Deve essere infatti “garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno” (considerando 31).

La direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico, che tiene conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, al contempo, a garantire il funzionamento del mercato interno (considerando 32).

[11] La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti (considerando 44).

[12] All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione (considerando 39).

                    Sull’art. 6 della direttiva v. infra, par. 6.

[13] Secondo il considerando 40, detta eccezione o limitazione dovrebbe essere limitata a determinati casi  specifici e non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura on-line di opere o altri materiali protetti.

La direttiva non deve pregiudicare inoltre la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'art. 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992 (v. nota 5).

[14] L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva (considerando 41).

[15] Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine (considerando 42).

[16] V. supra, par. 3.1.

[17] I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE (v. note 3 e 5). Il diritto di distribuzione in esame lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della predetta direttiva (considerando 28).

[18] V. supra, par. 3.1.

[19] Sulla direttiva 96/9/CE, v. nota 8.

[20] Sulla direttiva 91/250/CEE, v. nota 4.

[21] Oltre a ciò, non dovrebbe ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica, se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell'art. 5, par. 3, e dell'art. 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore (considerando 50).

[22] V. supra, par. 3.1.

[23] Quando l’art. 6 della direttiva trovi applicazione nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE (sulle quali si vedano rispettivamente le note 5 e 8), il par. 4 della medesima disposizione, appena illustrato, troverà applicazione mutatis mutandis (art. 6, par. 4, u.c.).

[24] Sulla direttiva 96/9/CE, v. nota 8.

[25] Per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali in Italia si veda la nota legge 675/1996, recentemente modificata ed integrata dal D.L.vo 467/2001. Si rimanda in proposito al mio scritto Modifiche ed integrazioni alla legge sulla privacy, in Iusreporter, www.iusreporter.it, www.iusreporter.it/Testi/doc-privacy.htm. 

[26] V. supra, par. 6.

[27] Con riguardo alla responsabilità del prestatore intermediario (provider) per le attività di semplice trasporto (mere conduit), memorizzazione temporanea (cashing) e hosting occorre rifarsi invece alla disciplina dettata dalla direttiva sul commercio elettronico (v. nota 2).

[28] Legge 1 marzo 2002, n. 39, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, Suppl. Ord. 54 alla GU 72 del 26 marzo 2002.

 

[29] Entro il termine e con le modalità di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge comunitaria.

[30] Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GU 166 del 16 luglio 1941).

[31] Andrea Monti, Legge comunitaria e diritto d’autore: Law on Demand?, in InterLex, www.interlex.it, www.interlex.it/copyright/amonti56.htm. Il D.L.vo 518/1992 recepisce la direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (v. nota 4).

[32] A questo proposito, l’art. 31 della legge comunitaria 2001 contiene la delega al Governo anche per l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico (per maggiori informazioni: www.iusreporter.it/Testi/agg-commel.htm#280302).


 002 Giuseppe Briganti U. C.E.