inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2000

I RISCHI DELLE ASSICURAZIONI ON LINE

di

Luca Giacopuzzi

 

Anche in Italia ci si rivolge con crescente fiducia alle Imprese di assicurazione on line, quasi Internet rappresentasse la panacea di tutti i mali che affliggono attualmente il settore assicurativo.

 

Indubbiamente alcuni vantaggi sono di tutta evidenza. La mancanza di agenzie e di intermediari si traduce in un risparmio di denaro rispetto ai prezzi normalmente praticati dalle Compagnie tradizionali. Inoltre l’utente, anche se vive in un piccolo centro, ha la stessa offerta di prodotti di chi abita in una grande città. E infine c’è l’impagabile comodità di poter concludere il contratto direttamente dalle proprie mura domestiche: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

 

C’è, però, il rovescio della medaglia. E sottovalutarlo sarebbe una leggerezza davvero grave.

 

Esigenza primaria per la tutela dell’utente è che le modalità di presentazione dell’impresa su Internet consentano un’agevole identificazione dell’Impresa stessa e l’accertamento della sua abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. E’infatti reale il pericolo che ci si imbatta in operatori non abilitati, che potrebbero non rispondere in un futuro.

 

Particolare cautela, poi, deve essere adoperata nello stipulare polizze con Compagnie straniere. Tali Imprese, ad esempio, potrebbero non garantire coperture obbligatorie per la legislazione italiana. Qualora, in ogni caso, si decida di assicurarsi presso Compagnie estere è importante controllare nella nota informativa quale sia la legge applicabile al contratto in caso di controversie. Va infatti tenuto presente che è tutt’altro che remota la possibilità che la competenza a decidere l’eventuale vertenza sia attribuita ad un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi – anche economici – connessi allo svolgimento del giudizio lontano dalle aule di giustizia italiane.

 

In ogni caso, italiana o meno che sia la Compagnia assicuratrice, è sempre necessario, prima di concludere il contratto, leggere con attenzione la nota informativa e le condizioni di polizza disponibili sul sito. Va appurato, in particolare, quale sia il momento di decorrenza della copertura assicurativa, per le evidenti conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare all’assicurato che fraintendesse tale elemento del contratto.

 

Da ultimo - ma non ultimo – si tenga presente che per le assicurazioni r.c. auto, oltre al contratto, devono essere rilasciati dall’Impresa, in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. In attesa di ricevere tali documenti, per evitare possibili sanzioni amministrative, occorre applicare sul veicolo la ricevuta di pagamento del premio che l’assicuratore è obbligato a rilasciare tempestivamente, via fax o con altro strumento idoneo ai sensi dell’art. 16, comma 2, D.P.R. 973/70.

 

Dott. Luca Giacopuzzi

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