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BREVI CENNI SULL'ARBITRATO ELETTRONICO
di Lino Barreca
L'arbitrato, volgarmente detto "giustizia privata" non è altro che
un processo, in cui due o più parti cercano di far valere le loro contrapposte
ragioni, innanzi ad un giudice che, anziché essere incardinato nella
giurisdizione ordinaria, è anch'egli un comune privato e decide la causa con
una sentenza, chiamata "lodo arbitrale".
L'arbitro può essere un unico soggetto o, come più spesso accade, un "collegio
arbitrale" composto da un numero dispari di arbitri (3,5 etc), in tal caso,
uno di tali soggetti svolge la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.
L'ARBITRATO INFORMATICO.
PREMESSE.
L'arbitrato, come detto, è quindi un giudizio civile simile a quello
ordinario, ma svincolato e sostanzialmente più libero dal formalismo che
caratterizza il normale giudizio civile.
Spesso, le parti stabiliscono le regole della procedura arbitrale
(arbitration rules), ovvero aderiscono e fanno proprie quelle di una camera
arbitrale (ved. statuto camera arbitrale di catania di cui sono il segretario).
La maggior libertà di forme di cui gode lo svolgimento del giudizio
arbitrale, fa sì che tale procedimento sia quello che maggiormente si presta ad
esser sperimentato sotto il profilo informatico.
Esistono poi, vari tipi di arbitrato internazionale, che fanno riferimento a
varie convenzioni, ma non è il momento di parlarne, né è opportuno
approfondirne in questa sede i differenti aspetti giuridici.
REQUISITI NECESSARI PER L'ARBITRATO INFORMATICO
- le parti devono avere un indirizzo E-mail
- gli Avvocati devono avere un indirizzo E-mail
- gli arbitri dovranno avere un indirizzo e-mail e dovranno essere nominati
tra soggetti iscritti ad una "camera arbitrale virtuale", che
potrebbe anche essere europea, dotata di segretaria con propria E-mail;
- gli atti trasmessi dovranno essere criptati, per garantire la genuinità
del contenuto e la privacy dei soggetti interessati;
- la paternità degli atti dovrà esser accertata con sistemi che diano
assoluta garanzia (sistema delle doppie chiavi).
PROCEDIMENTO
- le parti dovranno stipulare, anche in forma elettronica con scambio di
E-mail, una clausola arbitrale che richiami il regolamento della camera
arbitrale virtuale, che dovrà essere ad esempio descritto sulla falsariga
del regolamento della camera arbitrale che vi allego, all'epoca redatto dal
sottoscritto, con le opportune modificazioni.
- stipulata la clausola compromissoria (ossia l'accordo con cui si
stabilisce di affidare agli arbitri la soluzione di ogni controversia),
l'arbitrato diverrà operativo, allorquando vi sarà una lite tra le parti.
Qualora insorga una lite tra due soggetti che non hanno stipulato una
clausola arbitrale di tal tipo, questi potranno comunque stabilire di
deferire la lite all'arbitrato elettronico o virtuale. La differenza tra le
due ipotesi è che, mentre nel primo caso le parti non potranno sottrarsi al
giudizio arbitrale, nel secondo caso dovranno, per poter adire il collegio
arbitrale, essere d'accordo in tal senso (l'esperienza mi consente di dire
comunque, che le parti quando litigano non si mettono mai d'accordo su nulla,
quindi la seconda ipotesi è meramente residuale).
- Quando insorge la lite, la parte che inizia per prima, anziché notificare
con l'ufficiale giudiziario l'atto scritto di accesso all'arbitrato (come si
fa di solito) invierà l'atto via E-mail all'altra parte e contemporanemente
all'arbitro prescelto (inserito in un elenco della camera arbitrale e scelto
liberamente dalla parte in tale elenco), nonché alla camera arbitrale
virtuale (così l'altra parte saprà che l'arbitrato è iniziato, l'arbitro
saprà di esser stato nominato, e la camera arbitrale sarà anch'essa
avvisata).
- L'altra parte, provvederà entro un certo termine ad inviare via E-mail
all'avversario, alla camera arbitrale, all'arbitro già nominato, nonché
all'arbitro che riterrà di scegliere, la risposta al giudizio arbitrale,
contenente la nomina del proprio arbitro.
- Con l'E-mail, tutti i soggetti ricevono nel medesimo momenti le
comunicazioni, che devono ritenersi note in ogni caso (criterio della
conoscibilità giuridica, che sostituisce quello dell'effettiva conoscenza).
- A questo punto, i due arbitri nominati dalle parti si scambiano
privatamente via E-mail le loro indicazioni ed osservazioni per la nomina
del terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio
arbitrale, e, se raggiungono l'accordo, lo comunicano a tutte le parti. Se
l'accordo non si raggiunge, ciascuna delle parti (o gli stessi arbitri, a
seconda di come si stabilisca) potranno chiedere che la nomina sia fatta
dalla camera arbitrale virtuale, che indicherà un soggetto inserito
nell'elenco.
- Quando il collegio arbitrale è pronto, si parte, e tutto procede
normalmente, sostituendosi il deposito degli atti giudiziari con l'invio
degli stessi via E-mail. Per il deposito dei documenti si può procedere con
l'invio degli stessi in formato scannerizzato. Sorge però un problema: come
si garantisce la genuinità. Penso che si potrebbe rimediare con
l'inserimento nel circuito di uno o più notai dotati di E-mail, che dietro
compenso, in caso di contestazioni sul documento inviato in formato
fotografico, provvedano personalmente a scannerizzare l'originale del
documento, assicurando con la propria firma-certificazione elettronica che
il documento ricevuto dalla parte e trasmesso agli arbitri e quindi prodotto
nel processo arbitrale elettronico corrisponde esattamente all'originale.
- Scambiati gli atti difensivi ed i documenti, si pone il problema delle
udienze in cui, ad esempio, debbano essere sentiti dei testimoni (l'arbitrato
elettronico comunque, dovrebbe riguardare soprattutto le cause documentali,
in cui la decisione debba basarsi solo sui documenti prodotti). In tal caso
(ed il problema comunque si pone per la decisione finale) va applicato un
efficace sistema di video-conferenza, che consenta agli arbitri di dialogare
in diretta tra loro e con le parti.
- Stabilita la decisione con la video-conferenza tra gli arbitri (è
opportuno che, a futura memoria, onde evitare future contestazioni, la video
conferenza sia registrata e conservata dalla camera arbitrale e/o da un
Authority) il Presidente provvederà alla redazione materiale del lodo
arbitrale, lo invierà via E-mail agli altri arbitri che lo sottoscriveranno
e lo manderanno indietro al presidente con la loro firma elettronica. A quel
punto, il lodo arbitrale potrà ritenersi completo, sicchè il Presidente lo
invierà a tutte le parti ed alla camera arbitrale, ove verranno conservati
tutti gli atti.
- Ove necessario, la camera arbitrale rilascerà alle parti una copia
cartacea del lodo (ovvero in tal senso provvederà il Presidente del
Collegio arbitrale), contenente le firme (apposte in via elettronica da
tutti gli arbitri). Una convenzione europea dovrà riconoscere la validità
di tali lodi arbitrali, inserendoli nella disciplina dell'arbitrato
internazionale.
- Gli aspetti giuridici per ottenere tale inserimento e riconoscimento,
saranno eventualmente esaminati in proseguo.
(ottobre 99)
Lino Barreca
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