BREVI CENNI SULL'ARBITRATO ELETTRONICO

di Lino Barreca

L'arbitrato, volgarmente detto "giustizia privata" non è altro che un processo, in cui due o più parti cercano di far valere le loro contrapposte ragioni, innanzi ad un giudice che, anziché essere incardinato nella giurisdizione ordinaria, è anch'egli un comune privato e decide la causa con una sentenza, chiamata "lodo arbitrale".

L'arbitro può essere un unico soggetto o, come più spesso accade, un "collegio arbitrale" composto da un numero dispari di arbitri (3,5 etc), in tal caso, uno di tali soggetti svolge la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.

L'ARBITRATO INFORMATICO.

PREMESSE.

L'arbitrato, come detto, è quindi un giudizio civile simile a quello ordinario, ma svincolato e sostanzialmente più libero dal formalismo che caratterizza il normale giudizio civile.

Spesso, le parti stabiliscono le regole della procedura arbitrale (arbitration rules), ovvero aderiscono e fanno proprie quelle di una camera arbitrale (ved. statuto camera arbitrale di catania di cui sono il segretario).

La maggior libertà di forme di cui gode lo svolgimento del giudizio arbitrale, fa sì che tale procedimento sia quello che maggiormente si presta ad esser sperimentato sotto il profilo informatico.

Esistono poi, vari tipi di arbitrato internazionale, che fanno riferimento a varie convenzioni, ma non è il momento di parlarne, né è opportuno approfondirne in questa sede i differenti aspetti giuridici.

REQUISITI NECESSARI PER L'ARBITRATO INFORMATICO

  1. le parti devono avere un indirizzo E-mail
  2. gli Avvocati devono avere un indirizzo E-mail
  3. gli arbitri dovranno avere un indirizzo e-mail e dovranno essere nominati tra soggetti iscritti ad una "camera arbitrale virtuale", che potrebbe anche essere europea, dotata di segretaria con propria E-mail;
  4. gli atti trasmessi dovranno essere criptati, per garantire la genuinità del contenuto e la privacy dei soggetti interessati;
  5. la paternità degli atti dovrà esser accertata con sistemi che diano assoluta garanzia (sistema delle doppie chiavi).

PROCEDIMENTO

  1. le parti dovranno stipulare, anche in forma elettronica con scambio di E-mail, una clausola arbitrale che richiami il regolamento della camera arbitrale virtuale, che dovrà essere ad esempio descritto sulla falsariga del regolamento della camera arbitrale che vi allego, all'epoca redatto dal sottoscritto, con le opportune modificazioni.
  2. stipulata la clausola compromissoria (ossia l'accordo con cui si stabilisce di affidare agli arbitri la soluzione di ogni controversia), l'arbitrato diverrà operativo, allorquando vi sarà una lite tra le parti. Qualora insorga una lite tra due soggetti che non hanno stipulato una clausola arbitrale di tal tipo, questi potranno comunque stabilire di deferire la lite all'arbitrato elettronico o virtuale. La differenza tra le due ipotesi è che, mentre nel primo caso le parti non potranno sottrarsi al giudizio arbitrale, nel secondo caso dovranno, per poter adire il collegio arbitrale, essere d'accordo in tal senso (l'esperienza mi consente di dire comunque, che le parti quando litigano non si mettono mai d'accordo su nulla, quindi la seconda ipotesi è meramente residuale).
  3. Quando insorge la lite, la parte che inizia per prima, anziché notificare con l'ufficiale giudiziario l'atto scritto di accesso all'arbitrato (come si fa di solito) invierà l'atto via E-mail all'altra parte e contemporanemente all'arbitro prescelto (inserito in un elenco della camera arbitrale e scelto liberamente dalla parte in tale elenco), nonché alla camera arbitrale virtuale (così l'altra parte saprà che l'arbitrato è iniziato, l'arbitro saprà di esser stato nominato, e la camera arbitrale sarà anch'essa avvisata).
  4. L'altra parte, provvederà entro un certo termine ad inviare via E-mail all'avversario, alla camera arbitrale, all'arbitro già nominato, nonché all'arbitro che riterrà di scegliere, la risposta al giudizio arbitrale, contenente la nomina del proprio arbitro.
  5. Con l'E-mail, tutti i soggetti ricevono nel medesimo momenti le comunicazioni, che devono ritenersi note in ogni caso (criterio della conoscibilità giuridica, che sostituisce quello dell'effettiva conoscenza).
  6. A questo punto, i due arbitri nominati dalle parti si scambiano privatamente via E-mail le loro indicazioni ed osservazioni per la nomina del terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, e, se raggiungono l'accordo, lo comunicano a tutte le parti. Se l'accordo non si raggiunge, ciascuna delle parti (o gli stessi arbitri, a seconda di come si stabilisca) potranno chiedere che la nomina sia fatta dalla camera arbitrale virtuale, che indicherà un soggetto inserito nell'elenco.
  7. Quando il collegio arbitrale è pronto, si parte, e tutto procede normalmente, sostituendosi il deposito degli atti giudiziari con l'invio degli stessi via E-mail. Per il deposito dei documenti si può procedere con l'invio degli stessi in formato scannerizzato. Sorge però un problema: come si garantisce la genuinità. Penso che si potrebbe rimediare con l'inserimento nel circuito di uno o più notai dotati di E-mail, che dietro compenso, in caso di contestazioni sul documento inviato in formato fotografico, provvedano personalmente a scannerizzare l'originale del documento, assicurando con la propria firma-certificazione elettronica che il documento ricevuto dalla parte e trasmesso agli arbitri e quindi prodotto nel processo arbitrale elettronico corrisponde esattamente all'originale.
  8. Scambiati gli atti difensivi ed i documenti, si pone il problema delle udienze in cui, ad esempio, debbano essere sentiti dei testimoni (l'arbitrato elettronico comunque, dovrebbe riguardare soprattutto le cause documentali, in cui la decisione debba basarsi solo sui documenti prodotti). In tal caso (ed il problema comunque si pone per la decisione finale) va applicato un efficace sistema di video-conferenza, che consenta agli arbitri di dialogare in diretta tra loro e con le parti.
  9. Stabilita la decisione con la video-conferenza tra gli arbitri (è opportuno che, a futura memoria, onde evitare future contestazioni, la video conferenza sia registrata e conservata dalla camera arbitrale e/o da un Authority) il Presidente provvederà alla redazione materiale del lodo arbitrale, lo invierà via E-mail agli altri arbitri che lo sottoscriveranno e lo manderanno indietro al presidente con la loro firma elettronica. A quel punto, il lodo arbitrale potrà ritenersi completo, sicchè il Presidente lo invierà a tutte le parti ed alla camera arbitrale, ove verranno conservati tutti gli atti.
  10. Ove necessario, la camera arbitrale rilascerà alle parti una copia cartacea del lodo (ovvero in tal senso provvederà il Presidente del Collegio arbitrale), contenente le firme (apposte in via elettronica da tutti gli arbitri). Una convenzione europea dovrà riconoscere la validità di tali lodi arbitrali, inserendoli nella disciplina dell'arbitrato internazionale.
  11. Gli aspetti giuridici per ottenere tale inserimento e riconoscimento, saranno eventualmente esaminati in proseguo.

(ottobre 99)

Lino Barreca