inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2003

L’evoluzione della previdenza complementare in italia

di Rocchina Staiano*

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1. Premessa.

Il sistema giuridico della previdenza sociale condiziona non solo le generazioni attuali, ma anche quelle future; infatti, interessa le prime, dal momento che è lo strumento dal quale dipende la loro sicurezza economica ed, invece, le seconde, perché troveranno le “regole del gioco” già precostituite e modificabili, soltanto a mezzo di gravi tensioni.

In Italia, in quest’ultimi anni, la continua diminuzione del tasso di natalità e l’allungamento della vita, hanno messo in discussione sempre più il ruolo prevalente del sistema pubblico[1]. Infatti, i dati disponibili, più in particolare uno studio della Ragioneria Centrale dello Stato[2], hanno evidenziato la tendenza ad una forte crescita della spesa pubblica per pensioni in rapporto al Prodotto Interno Lordo (PIL).

Il quadro previdenziale prospettato appare decisamente poco roseo. Si imponeva, dunque, un intervento legislativo e il Parlamento ha emanato fra l’ottobre del 1992 e l’agosto del 1995 un insieme di provvedimenti legislativi, che hanno sia modificato l’assetto strutturale pensionistico pubblico e sia regolato per la prima volta la previdenza complementare. Si comincia con la L. 23 ottobre 1992 n. 421, che contiene la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Nell’art.3, relativo alla previdenza, il Governo viene delegato ad “emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riforma del sistema pensionistico pubblico ed alla regolamentazione delle forme di previdenza complementare”. Il primo decreto legislativo, emanato dal Governo in attuazione della suddetta legge delega, è il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che consente di attuare una graduale riduzione delle prestazioni pensionistiche e l’omogeneizzazione delle forme previdenziali pubbliche. Poi, con il secondo decreto legislativo, vale a dire con il D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, il Governo ha disciplinato, per la prima volta in Italia, le forme pensionistiche complementari. Infine, a distanza di circa due anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 124/1993, è stata approvata la tanto attesa legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: L. 8 agosto 1995 n.335.

Quindi, dopo anni di progetti, di discussioni e di varie parziali riforme, l’Italia si avvia verso un sistema previdenziale che trasformerà gradualmente la previdenza pubblica da sistema “a prestazione definitiva” in  struttura “a contribuzione definitiva” e che verrà integrato da forme pensionistiche complementari.

 

 

2. Breve analisi dei provvedimenti legislativi sulla previdenza prima del D. Lgs. 124/1993.

Anteriormente al D. Lgs. 124/1993 che, per la prima volta in Italia, ha fissato le regole per la costituzione dei fondi pensione complementari, vi era una sola norma riguardante la materia, cioè l’art.2117 c.c.[3], che disciplinava i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza, preoccupandosi di tutelare i fondi costituiti internamente alla gestione delle aziende.

Le prime basi normative della previdenza complementare erano contenute nella L. 23 ottobre 1992 n.421[4], che delegava il Governo a razionalizzare e revisionare le norme sulla sanità pubblica, impiego, previdenza e finanza territoriale. Gli obiettivi di fondo di tale legge erano: riequilibrare finanziariamente la previdenza pubblica, stabilizzando il rapporto fra spesa pubblica e prodotto interno lordo; omogeneizzare le norme dei trattamenti pensionistici pubblici; favorire lo sviluppo di forme previdenziali complementari.

In attuazione della citata legge delega, hanno fatto seguito il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503[5] ed il D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, di cui parleremo nel paragrafo seguente. Il D. Lgs. 503/1992, per ciò che concerne la previdenza, ha revisionato e modificato gli istituti del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. In particolare, ha elevato progressivamente l’età pensionabile a 65 anni per i maschi e 60 anni per le femmine; aumentato gradualmente da 15 a 20 anni il requisito minimo di durata dell’assicurazione e della contribuzione per ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia ed, infine, ristretto i vincoli riguardanti i requisiti reddittuali per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni. Inoltre, ha previsto restrizioni sulla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo e modifiche al sistema di perequazione automatica delle pensioni.

Da ciò discende che i suddetti provvedimenti legislativi hanno riformato solo marginalmente il regime pensionistico di coloro che sono già in pensione e di quelli che sono prossimi “ad andare in pensione”; mentre per i lavoratori più giovani il cambiamento è radicale e certamente poco vantaggioso.

 

 

2.1. Il D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124: la previdenza complementare.

Con l’emanazione del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124[6], pur restando invariati molti elementi del sistema previdenziale obbligatorio, si inserisce come novità la disciplina delle forme pensionistiche complementari. Infatti, l’art.1 del decreto legislativo citato, riprendendo un’espressione già utilizzata dalla legge delega, considera i trattamenti pensionistici erogati dai fondi come trattamenti complementari del sistema obbligatorio pubblico.

A questo punto non ci resta che prendere in considerazione i vari aspetti del decreto in esame. Tra questi vi è sicuramente quello riguardante i beneficiari, i quali possono essere sia “i lavoratori dipendenti, … privati e pubblici”, sia “i lavoratori autonomi … e i liberi professionisti, … organizzati per aree professionali e per territorio”; poi, quello relativo alla possibilità di istituire fondi pensione aperti; o, ancora, quello concernente gli organi di amministrazione e di controllo, che devono essere composti in modo paritetico da rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro[7].

Dal punto di vista della costituzione dei fondi pensione, essi possono essere costituiti: 1) come soggetti giuridici di natura associativa non riconosciuta; 2) come soggetti dotati di personalità giuridica; 3) come fondi interni mediante l’accantonamento di “un patrimonio di destinazione … nell’ambito del patrimonio della singola società o dell’ente pubblico anche economico”[8].

Quanto al finanziamento, i fondi pensione sono finanziati dal c.d. contributo complessivo (quello del lavoratore e del datore di lavoro), stabilito “… in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR”[9]; invece, per i lavoratori “di prima occupazione” successiva al 28 aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione ai fondi pensione dell’accantonamento annuale del TFR.

E’ prevista, inoltre, la vigilanza sui fondi pensione, che dovrà essere esercitata da una apposita commissione istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sul versante fiscale, ai fondi pensione si applica la disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare.

Infine, non va dimenticato che i fondi, non potendo assumere impegni di tipo assicurativo, gestiscono le loro risorse mediante convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare; con imprese assicurative che effettuano operazioni sulla durata della vita umana e di capitalizzazione; con enti gestori di forme di previdenza obbligatoria oppure mediante la sottoscrizione o l’acquisizione di azioni o quote di società immobiliari.

Dunque, l’introduzione della previdenza complementare, da un lato, influenzerà positivamente il sistema economico ed in particolare il mercato finanziario, perché vedrà aumentare la consistenza dei servizi di intermediazione; dall’altro, inciderà notevolmente su tutte le forme pensionistiche aziendali e sui fondi già costituiti.

 

 

2.2. L. 8 agosto 1995 n. 335: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Tra la prima regolamentazione della previdenza complementare[10] e la sua riforma, avvenuta con la L. 8 agosto 1995 n. 335[11], sono state presentate da vari organismi proposte di revisione[12].

Solo la L. 8 agosto 1995 n. 335, oltre ad aver riformato il sistema pensionistico obbligatorio trasformandolo da sistema di tipo retributivo in quello contributivo, ha modificato molte regole che disciplinavano la previdenza complementare sotto il regime del D. Lgs. 124/1993., dimostrando, in questo modo, che è possibile la coesistenza non più di fatto, ma di diritto, fra i due livelli pensionistici.

L’emanazione di norme sulle forme pensionistiche complementari nel contesto della riforma della previdenza pubblica non può far immaginare che si era voluto creare un sistema di “vasi comunicanti” fra la previdenza pubblica e quella complementare, in quanto, nonostante i due tipi di previdenza erano rivolti sempre alla protezione della persona umana, la previdenza complementare doveva essere utilizzata per risolvere i problemi irreversibili del sistema previdenziale italiano. Infatti, la legge sulla previdenza complementare era necessaria, dal momento che non sarebbe stato possibile ridurre le prestazioni del sistema pensionistico pubblico senza dare la possibilità ai lavoratori di compensarle con una pensione aggiuntiva. Di fatto, la previdenza complementare andrà ad integrare la pensione pubblica, che risulterà essere inferiore a quella erogata attualmente, quando la riforma andrà a regime. Però, mentre i fondi pensione verranno gestiti in base al sistema finanziario della capitalizzazione individuale, secondo il quale la pensione riconosciuta a ciascun assicurato al momento del collocamento in quiescenza dipende dal capitale accumulato con i contributi versati ed il rendimento realizzato; invece, per i fondi gestiti dall’INPS i capitali individuali si accumuleranno soltanto contabilmente, poiché, di fatto, i contributi versati dai lavoratori all’INPS non verranno accantonati, bensì serviranno “a pagare le rate di pensione ai pensionati”.

 

* ROCCHINA STAIANO, avvocato, dottoranda di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, nonché Responsabile dello Sportello Mobbing della Cisl di Salerno.

 

 

E’ cultore della materia alle cattedre di

- Diritto del lavoro (A-L);

- Diritto del lavoro (M-Z);

- Diritto della previdenza Sociale;

- Diritto della Sicurezza Sociale;

- Diritto Sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno.

 

 

E’ stata docente in molti Corsi di Formazione, promossi, ad esempio: dalla Regione Basilicata, dalla Regione Campania, dallo IALCISL; dalla SDOA; dalla Filca CISL Regionale; dalle Camere di Commercio di Latina e di Formia; ecc…

 

 

Ha partecipato come relatore in numerosi convegni.

 

 

Ha, inoltre, pubblicato numerose monografie, come ad esempio: 50 anni di CISL Salernitana, Salerno, 2000; Un’analisi comparata dei sistemi previdenziali complementari in Europa, a cura di G. Ferraro, “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, Editore Giuffrè, 2000; I piani di sicurezza, a cura di AA.VV., “Le novità sui lavori pubblici: il regolamento delegato, il sistema di qualificazione, l’Autorità per la vigilanza”, Centro Studi di Cava, Salerno, 2001; FILCA Basilicata, Calabria e Campania, a cura di AA.VV., “Storia sociale italiana: la vicenda della Filca-Cisl. Alle origini della FILCA-Cisl nel Centro-Sud (1948-1959)”, Roma, 2003; Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in edilizia, a cura di (P. De Filippis), L’edilizia in Campania, Centro Studi di Cava, Salerno, 2003.

 

 

E’, altresì, autore di numerosi articoli, tra i più recenti:

- Le due giurisdizioni nel Pubblico Impiego: giudice amministrativo e giudice ordinario, in  Foro Napoletano, 1999, n.4;

- Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Foro Napoletano, 2000, n.1;

- Il mobbing un fenomeno emergente nel rapporto di lavoro, in Segni Sogni & Geometrie, 2002, n.4, inserto speciale;

- I centri per l’impiego, in Concertando, 2002, n.28;

- Cos’è il mobbing, in Concertando, 2002, n.30;

-Stress e mobbing sui luoghi di lavoro, in Concertando, 2002, n.32;

- Le iniziative legislative in Italia sul mobbing, in Concertando, 2002, n.34;

- L’infarto e il mobbing, in Concertando, 2003, n.36;

- Quanto costa il mobbing all’azienda, in Concertando, 2003, n.36;

- Procedura d’urgenza e fermo amministrativo: ammissibilità, in diritto.it/articoli/tributario/dir_trib.html (29/05/2003);

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in Italia, in diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (05/06/2003).

 

 

Infine, ha, dal 1° dicembre 2002, un contratto di collaborazione con la rivista online miaeconomia.com s.r.l., diretta dal Prof. Alan Friedman, occupandosi del settore Assicurazioni, rispondendo alla posta dell’esperto. Infatti, i quesiti sono pubblicati sul sito www.miaeconomia.it, settore Assicurazioni, posta dell’esperto e sul sito www.deutsche-bank.it, settore previdenza-assicurazioni, posta dell’esperto.

 

Note:

[1] A conferma di ciò va segnalato: F. R. Pizzuti, Note sulla riforma del sistema pensionistico, in Ec. & Lav., 1996, n.4, p.11 ss.

[2] Cfr. La previdenza complementare e prospettive per il decollo, studio pubblicato nel maggio 1994 dalla Ragioneria dello Stato (Ministero del Tesoro) e svolto da un gruppo di lavoro costituito presso l’Ispettorato Generale per la Finanza del Settore Pubblico.

[3] Sull’argomento si vedano. A. De Valles, Natura giuridica dei fondi per la previdenza e l’assistenza di cui all’art.2117 c.c., in Dir. Ec., 1961, p.1183 ss.; L. Riva Sanseverino, Commentario al codice civile (art.2117 c.c.), diretto da Scialoja e Branca, Bologna, 1969, p.444 ss.; M. Cerretta, I fondi aziendali integrativi di previdenza ed assistenza, in Dir. Lav., 198, I, p.173 ss.; G. Ciocca, Commento agli artt.2117 e 2123 c.c., in Codice Civile Commentato, (a cura di) L. Perlingieri, Napoli, 1991, p.126 ss.; C. Ciocca, I fondi pensione e la libertà della previdenza privata, in Dir. Lav., 1995, II,  p.368 ss.

[4]  Sul punto si vedano: G. Ferraro e F. Mazziotti, Il sistema pensionistico riformato, Napoli, 1994; M. Cinelli, Lineamenti generali della riforma previdenziale, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1994, p.68 ss. ; G. Ciocca, La libertà della previdenza privata, Milano, 1988, p.60 ss.

[5] Si rinvia per un’analisi dettagliata del D. Lgs. 503/1992: G. Ferraro e F. Mazziotti, Il sistema pensionistico riformato, Napoli, 1994; P. Curzio e G. Calamita, Il sistema pensionistico in evoluzione, Bari, 1994; M. Cinelli e M. Persiani, Commentario della riforma previdenziale (dalle leggi Amato alla finanziaria 1999), Milano, 1995.

[6] Vedi: A. Pandolfi, La nuova cornice legislativa della previdenza complementare, in Dir. Prat. Lav., 1993, n.35, p.IX; G. Dondi, Prime note sulla recente disciplina delle forme pensionistiche e complementari, in Mass. Giur. Lav., 1993, p.708 ss.; F. Mazziotti, Prestazioni pensionistiche complementari  e posizioni contributive, in Dir. Lav., 1997, I, p.239 ss.

[7] Tale previsione vuole mettere in evidenza la non applicazione dell’art.11 dello Statuto dei lavoratori, in base al quale ai lavoratori dovevano riservarsi la maggioranza degli organismi di previdenza aziendale.

[8] Art.4, 2° comma, del D. Lgs. 124/1993.

[9] Art.8, 2° comma, del D. Lgs. 124/1993.

[10] Mi riferisco al D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

[11] Per un commento analitico si rinvia a: AA.VV., Guida alle nuove pensioni, in Il Sole 24ore-Guida Normativa, suppl. al n. del 4 agosto 1995; C. Cester, La riforma del sistema pensionistico, Torino, 1996; A. Brambilla, Capire i fondi pensione, Milano, 1996; di recente, v.: (a cura di) G. Ferraro, La previdenza complementare nella riforma del Welfare, Giuffrè, 2000.

[12] Tra le più importanti proposte ricordiamo: quella del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro del 1994 che proponeva una profonda revisione del sistema fiscale sui fondi pensione; oppure quella del Consiglio Nazionale degli Attuari di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Attuari, sempre del 1994 che, invece, prevedeva una modifica radicale di tutti gli aspetti tecnici e fiscali del D. Lgs. 124/1993.