*** Indice 1. Premessa. Quadro normativo. 2. Parere della II sezione del Consiglio di Stato (9 ottobre 1985) relativo all’uso del titolo di “professore” da parte dei professori a contratto delle Università. 3. Regolamento per la disciplina dei professori a contratto emanato dal Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (Decreto n. 1171 - 15 dicembre 2000). 4. Giurisprudenza. 5. Conclusioni. I professori a contratto insegnano, interrogano e danno i voti, danno le tesi e ne sono relatori, partecipano alla vita dell’Università (senza voto deliberante), mentre quelli “assunti per insegnamenti ufficiali sono da ritenere legati da rapporto d'impiego di diritto privato, con conseguente diritto alla giusta retribuzione ed alla copertura assicurativo-previdenziale” (Cass. civ., Sez.un., 24/11/1993, n. 11609). 6. Appendice. Documentazione normativa.
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1. Premessa. Quadro normativo. L'articolo 17 (comma 96) della legge n. 127/1997 (“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") attribuisce al Ministro dell'università (oggi dell’Istruzione e dell’Università) la potestà di riordinare, attraverso l'adozione di appositi decreti, diversi settori dell'ordinamento universitario, già disciplinati da norme primarie elaborate nell'ultimo decennio senza una visione d’insieme. Tra queste rientra la disciplina sui professori a contratto, regolata dagli articoli 25 e 100 del Dpr n. 382./1980. 1B. Dpr n. 382/1980 - L'art. 25 delinea la figura del professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di "significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario, ovvero risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale". L'art. 100, lettera d) del medesimo Dpr n. 382/1980, estende il richiamo allo strumento del contratto di diritto privato per l'attivazione di insegnamenti universitari anche ai corsi ufficiali delle Facoltà di nuova istituzione. Tale articolo pone, inoltre, le seguenti condizioni, in parte aggiuntive, in parte alternative rispetto alle previsioni contenute nel precedente art. 25: 1) gli insegnamenti attivabili con tale strumento sono quelli "ufficiali, con ciò intendendosi quelli previsti nei piani di studio elaborati dalle Facoltà sulla base delle tabelle nazionali didattiche” (art. 9 della legge n. 341/90); 2) deve trattarsi di facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, e cioè di corsi che non hanno completato la relativa durata legale, così come previsto dalla corrispondente tabella nazionale; 3) il ricorso a tale strumento si presenta eccezionale nella misura in cui pregiudizialmente e infruttuosamente vanno escusse le procedure di cui ai precedenti numeri 1 e 2. Questa disciplina ha subito, di recente, deroghe espresse per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1 (comma 32), della legge n. 549/1995 (Finanziaria per il 1996), la quale ha consentito la stipula di contratti di diritto privato in base all'art. 25 del citato Dpr n. 382/80, anche per l'attivazione di corsi ufficiali "non fondamentali o caratterizzanti nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto". 1C. D.M. 242/1998. L'articolo 1 consente alle università e agli istituti d'istruzione università statali di procedere alla stipula di contratti di diritto privato per l'attivazione di insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, di laurea e di specializzazione, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi stessi. Queste le innovazioni apportate secondo una ricostruzione fatta da Vincenzo Tedesco (www.diritto.it): “a) tutti gli insegnamenti previsti dai piani di studio delle facoltà possono essere affidati con lo strumento del contratto di diritto privato. Si tratta di insegnamenti non solo opzionali, ma anche fondamentali o caratterizzati di singoli indirizzi di corso (di diploma universitario, di laurea e di specializzazione). La norma, quindi, amplia la portata sia dell'articolo 1, comma 32, della vigente legge n. 549/95, sia quella dell'articolo 100, lettera d) del Dpr n. 382/80 tenuto conto che quest'ultima circoscriveva l'ambito di efficacia della norma ai soli corsi di laurea di nuova istituzione. “b) il ricorso allo strumento contrattuale non è discrezionale, ma ancorato alla sussistenza di "particolari e motivate esigenze didattiche" che andranno valutate dalle competenti autorità accademiche sulla base della disciplina che sarà dettata dai singoli atenei; in tale modo viene superato l'anacronistico regime in atto ai sensi dell'articolo 100 lettera d) del Dpr n. 382/80 il quale, dopo il primo periodo di avviamento dei corsi, precludeva categoricamente il ricorso allo strumento contrattuale per l'acquisizione di esperienze professionali operanti in settori extrauniversitari; “c) anche lo svolgimento di attività didattiche integrative, e cioè la tenuta di corsi complementari, di moduli didattici, di corsi integrati, soggiace alla stessa disciplina dei contratti di insegnamento in corsi ufficiali, restando riservata alle autonome valutazioni degli organi accademici la disciplina della programmazione di tali attività, i criteri e le modalità per il ricorso a tali strumenti nell'ambito dei principi dettati al successivo articolo 2”.
“Resta immutato – scrive Vincenzo Tedesco - l'attuale vincolo per i destinatari dei contratti in argomento i quali non possono essere stipulati con personale dipendente dagli Atenei, sia che appartengano al ruolo docente che a quello tecnico-amministrativo ovvero al ruolo dei ricercatori. Importante innovazione è costituita dall’innalzamento del limite di rinnovabilità che viene portato a sei anni correttamente venendo incontro sia alle istanze di molte Facoltà desiderose di avvalersi di professionalità del mondo extrauniversitario alla luce delle profonde modificazioni intervenute nel frattempo negli ordinamenti didattici delle Facoltà”. Secondo l’articolo 7 (comma 6) del Dlgs n. 29/1963 (oggi Dlgs n. 165/2001), "le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". Tradotto in parole povere, il comma 6 dell’articolo 7 significa che le pubbliche amministrazioni (e, quindi, anche le Università) possono far ricorso a "esperti di provata competenza" soltanto quando "non sia possibile reperire idonee professionalità all'interno dell'amministrazione" (Corte dei Conti, Sez. Contr., det. n. 78 del 09-06-1995);
2. Parere della II sezione del Consiglio di Stato (9 ottobre 1985) relativo all’uso del titolo di “professore” da parte dei professori a contratto delle Università Il parere è stato reso su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione (relazione n. 1018 in data 27 giugno 1985). Queste le conclusioni: “Va garantito l’affidamento dei terzi i quali devono essere posti in grado di discernere esattamente il ruolo di cui è investito chiunque si fregi del titolo di professore: in analogia alla norma posta per coloro che a suo tempo conseguirono la libera docenza (art. 10 legge 30 dicembre 1956 n. 1175), i docenti a contratto possono valersi del titolo di professore purché l’accompagnino con l’indicazione “a contratto” e con la specificazione della materia di insegnamento”.
3. Regolamento per la disciplina dei professori a contratto emanato dal Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (Decreto n. 1171 - 15 dicembre 2000). Il Regolamento “disciplina la stipula di contratti di diritto privato aventi per oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche, a seguito di procedura di valutazione comparativa, con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica”. In presenza di particolari e motivate esigenze didattiche, possono essere coperti mediante contratto: “a) insegnamenti ufficiali, o moduli degli stessi nei diversi corsi di studio universitari; b) insegnamenti per corsi di alta formazione post lauream alla cui conclusione venga rilasciato il titolo di master universitario; c) corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali o scientifiche”. Questi contratti “non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei ruoli dell'Università”. I primi due articoli del regolamento sono chiari e fissano i confini dell’Università sul fronte dell’acquisizione di soggetti “esterni” di “comprovata qualificazione professionale e scientifica”. L’articolo 9 parla del compenso lordo e afferma che lo stesso non può superare il 50% del compenso spettante al professore associato a tempo definito alla classe iniziale. L’articolo 12 fissa “diritti e doveri dei professori a contratto”: a) svolgono le attività didattiche previste nella delibera del Consiglio di Facoltà; b) partecipano alle commissioni degli esami di profitto dell'insegnamento loro affidato, in qualità di presidente, per l'anno accademico di riferimento, nonché dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio; c) partecipano, inoltre, all'attività di orientamento e di assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà; d) possono assegnare tesi di laurea durante l'intero arco dell'anno; e) partecipano alle sedute dei Consigli dei corsi di studio cui sono interessati, con esclusione delle deliberazioni riguardanti i posti di ruolo ed alla stipula di contratti; f) partecipano alle commissioni degli esami di profitto del relativo insegnamento per l'intero anno accademico di riferimento”.
4. Giurisprudenza. Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 103 comma 2 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, concernente riconoscimenti ed equiparazioni di servizi dei professori e ricercatori universitari, per contrasto con gli art. 3 e 97 cost., in relazione alla violazione del principio di eguaglianza e dell'irrazionalità, laddove, nell'elencare direttamente i servizi riconoscibili per due terzi e nel limitarsi a rinviare alle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28 per l'individuazione dei servizi riconoscibili per metà, trascura di includere tra tali servizi quello prestato in qualità di professore a contratto, di cui agli art. 100 e 116 Dpr n. 382 cit. T.A.R. (Ord.) Lazio, Sez.III, 05/07/2001, n. 6170 PARTI IN CAUSA Loseby Venzi C. Univ. studi Tuscia e altri FONTE Foro Amm., 2001 RIFERIMENTI NORMATIVI COST Art. 3; COST Art. 97; DPR 11/07/1980 n. 382 Art.103
E' destituita di fondamento la pretesa di un professore associato di assistere, sia pure passivamente, alle sedute dei Consigli di facoltà, di corso di laurea e di indirizzo, nel caso in cui all'ordine del giorno vengano trattate questioni concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario, nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari. La posizione dei professori associati non è deteriore rispetto a quella dei professori a contratto, non facenti parte del ruolo docente, ai quali è riconosciuto il diritto di partecipare, pur con voto consultivo, a tutte le sedute. T.A.R. Umbria, 06/02/1996, n.56 PARTI IN CAUSA Pellegrino C. Univ. studi Perugia FONTE Rass. Giur. Umbra, 1996, 533
I professori a contratto, assunti per lo svolgimento di corsi integrativi, sono legati da rapporti di lavoro autonomo, mentre quelli, assunti per insegnamenti ufficiali sono da ritenere legati da rapporto d'impiego di diritto privato, con conseguente diritto alla giusta retribuzione ed alla copertura assicurativo-previdenziale. Cass. civ., Sez. un., 24/11/1993, n. 11609 PARTI IN CAUSA Miori C. Univ. studi Trento e altri FONTE Riv. Giur. Scuola, 1995, 173
I professori a contratto, se, di norma, intrattengono con l'università un rapporto di lavoro autonomo avente natura privatistica, possono, nondimeno, assumere la posizione, ferma restando siffatta natura del rapporto, di lavoratori subordinati, allorché lo strumento contrattuale venga eccezionalmente usato per il conferimento - nei previsti casi di università non statali o di nuova istituzione di facoltà o corsi di laurea o di attivazione di corsi vacanti, in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità, per professore associato: art. 6, 3° comma, l. n. 28 del 1980, 100, 1° comma, lett. d) e 116 d.p.r. n. 382 del 1980 - dell'incarico di un insegnamento ufficiale; in tale ipotesi la retribuzione contrattualmente stabilita non si sottrae alla verifica giudiziale della sua sufficienza ex art. 36 cost., pur dovendosi escludere, a tal fine, la possibilità di ritenere, sotto il profilo della <qualità> del lavoro, la piena assimilabilità della prestazione del contrattista a quella del professore ordinario, ma dovendosi, invece, riconoscere il diritto del primo alla copertura previdenziale ed assicurativa, senza che possa invocarsi in contrario l'espressa esclusione di cui all'art. 6, 8° comma, citata l. n. 28 del 1980, dettata solo con riguardo ai casi ordinari di utilizzazione del contratto per l'istituzione di corsi meramente integrativi di quelli ufficiali. Cass. civ., Sez. un., 24/11/1993, n. 11609 PARTI IN CAUSA Miori C. Univ. studi Trento e altri FONTE Mass. Giur. It., 1993
Fra l'università e il professore a contratto incaricato di insegnamento ufficiale sussiste un rapporto di lavoro di diritto privato, di natura subordinata e a tempo determinato, con diritto alla copertura assicurativo-previdenziale e alla giusta retribuzione (in motivazione, si precisa che la giusta retribuzione non può essere automaticamente individuata in quella che compete ai professori di ruolo, ma costituisce oggetto di accertamento e valutazione di fatto rientranti nella discrezionalità del giudice del merito e non censurabili in Cassazione). Cass. civ., Sez. un., 24/11/1993, n.11609 PARTI IN CAUSA Miori C. Univ. studi Trento e altri FONTE Foro It., 1994, I, 2170
5. Conclusioni. I professori a contratto insegnano, interrogano e danno i voti, danno le tesi e ne sono relatori, partecipano alla vita dell’Università (senza voto deliberante), mentre quelli “assunti per insegnamenti ufficiali sono da ritenere legati da rapporto d'impiego di diritto privato, con conseguente diritto alla giusta retribuzione ed alla copertura assicurativo-previdenziale” (Cass. civ., Sez. un., 24/11/1993, n. 11609).
I professori a contratto possono tenere…. a) insegnamenti ufficiali, o moduli degli stessi nei diversi corsi di studio universitari; b) insegnamenti per corsi di alta formazione post lauream alla cui conclusione venga rilasciato il titolo di master universitario; c) corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali o scientifiche.. …. partecipare d) alle commissioni degli esami di profitto dell'insegnamento loro affidato, in qualità di presidente, per l'anno accademico di riferimento, nonché dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio; e) all'attività di orientamento e di assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà; f) alle sedute dei Consigli dei corsi di studio cui sono interessati, con esclusione delle deliberazioni riguardanti i posti di ruolo ed alla stipula di contratti; g) alle commissioni degli esami di profitto del relativo insegnamento per l'intero anno accademico di riferimento. e assegnare h) tesi di laurea durante l'intero arco dell'anno (e, susl rovescio, quindi, svolgere anche le funzioni di relatore).
L'ordinamento, quindi, affida ai professori a contratto corsi ufficiali e corsi integrativi. Le sezioni unite civili della Cassazione hanno individuato differenti trattamenti economici e previdenziali rispetto alle due tipologie di prestazioni professionali:
La “giusta retribuzione” è stata individuata dall’articolo 9 del regolamento emanato il 15 dicembre 2000 dal Rettore dell’Università degli studi di Milano Bicocca. L’articolo 9 afferma, infatti, che “il compenso lordo non può superare il 50% del compenso spettante al professore associato a tempo definito alla classe iniziale”.
Franco Abruzzo, docente a contratto di “Storia del Giornalismo” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca
6. Appendice. Documentazione normativa
6a. Dpr 11 luglio 1980, n. 382 (1). Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2) (1/circ). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O. (2) Con D.M. 30 luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1983, n. 278 Suppl. Ord.), rettificato con D.M. 12 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1984, n. 20), sono stati determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo prima fascia. Vedi anche, la L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata alla voce Istruzione pubblica: personale. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 68; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; - Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 22 maggio 1998, n. 44/19; - Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 11 marzo 1999, n. 2041; - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 6 agosto 1997, n. 487; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 1 aprile 1996, n. 1102; Circ. 16 aprile 1996, n. 2324. Capo IV - Professori a contratto Articolo 25. Professori a contratto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di programmazione dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea. Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Università estere, purché non insegni in Università italiane. La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa. Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facoltà, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni. I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze.I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli stessi enti. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni (7/f). (7/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e non insegnante. **** Articolo 100. Attribuzione di insegnamenti nelle facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione. Per le facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facoltà o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facoltà ovvero per il caso in cui il numero dei professori ordinari di una facoltà sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facoltà, provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri: a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarità, purché ricompreso nei limiti di affinità di cui al precedente art. 9; b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facoltà tutti gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non più di un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal successivo art. 114; c) mediante trasferimento, con modalità analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato; d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalità di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione (29/c). Per la facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicità biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio universitario nazionale. (29/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e non insegnante. ****** Articolo 116. Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa della prima tornata di giudizi di idoneità per professori associati. Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami. Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata l'impossibilità di provvedervi con le modalità di cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facoltà possono provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalità di cui all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29. La stipula di questi contratti è subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale.
******* 6b. Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (1). Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica (1/a). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1980, n. 54. (1/a) Per il decreto delegato, vedi il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Vedi, inoltre, la L. 24 maggio 1989, n. 204. Articolo 6. Professori a contratto. I rettori delle università possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, su designazione dei consigli di facoltà, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia. Le università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nel precedente comma e possono affidare ad essi, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, anche insegnamenti ufficiali. I contratti di cui al primo comma possono essere stipulati con studiosi ed esperti che non siano docenti nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere. Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una o due soluzioni, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee competenze. Le università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua. Il contratto di cui al comma precedente non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è stipulato ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. I relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Le università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Nel caso di convenzioni con enti pubblici possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a studiosi o esperti appartenenti ai sopraindicati enti. Con le stesse modalità stabilite al primo comma, i rettori delle università possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'università.
**** 6c. D.M. 21 maggio 1998 n. 242 (1). Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1998, n. 170. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 dicembre 1997, n. 158/96; Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, relativa all'articolo 1, comma 1, in quanto dalle disposizioni di cui all'articolo 25, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si evince l'esclusione dell'applicazione della norma ai dipendenti di università italiane; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.14/31890/4.23.27 del 21 maggio 1998; Adotta il seguente regolamento: 1. Finalità dei contratti d'insegnamento. 1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative. 2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 è comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2. 2. Criteri e modalità per la stipula. 1. Per i fini di cui all'articolo 1, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono le modalità di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica. I professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento. 3. I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal rettore secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali; hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni. Non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali. 3. Disapplicazione di norme. 1. Per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'ateneo ai sensi dell'articolo 2, si intendono non applicabili: a) gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; c) l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, limitatamente alla locuzione «professori a contratto». 6d. Decreto 1171 del 15 dicembre 2000. Regolamento per la disciplina dei professori a contratto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca Visto l'art. 17, comma 96 lett. e) della Legge 15.5.1997, n.127; Visto il D.M. 21.5.1998, n. 242, recante norme per la disciplina dei professori a contratto; Vista la deliberazione del 10.4.2000 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole; Vista la delibera del 22.5.2000 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole;
DECRETA
E' emanato il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
Art. 1. Oggetto di disciplina Il presente Regolamento, in applicazione della normativa in vigore, disciplina la stipula di contratti di diritto privato aventi per oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche, a seguito di procedura di valutazione comparativa, con studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica.
Art. 2. Tipologia degli insegnamenti 1. In presenza di particolari e motivate esigenze didattiche, possono essere coperti mediante i contratti di cui al presente regolamento: a) insegnamenti ufficiali, o moduli degli stessi nei diversi corsi di studio universitari; b) insegnamenti per corsi di alta formazione post lauream alla cui conclusione venga rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, il titolo di master universitario; c) corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali o scientifiche. 2. 1 contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei ruoli dell'Università.
Art. 3. Funzioni di professore a contratto a titolo gratuito 1. Le funzioni di professore a contratto possono essere attribuite, senza oneri per l'Università, ad esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, a seguito di procedura di valutazione comparativa di cui al successivo art. 7. 2. Le stesse funzioni, prescindendo dalla suindicata valutazione comparativa, possono essere attribuite ad esperti appartenenti ad Enti Pubblici e Privati con i quali l'Università abbia stipulato convenzioni.
Art. 4. Durata e rinnovo 1 contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno durata di un anno accademico e possono essere rinnovati per non più di sei anni accademici. Con lo stesso soggetto possono essere stipulati annualmente uno o più contratti.
Art. 5. Programmazione dei corsi coperti per contratto 1. Ai fini dell'attivazione della procedura di valutazione comparativa per la stipula dei contratti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, i Consigli di Facoltà su proposta delle strutture didattiche interessate, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, presentano al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, per quanto di loro competenza, le delibere assunte sulle diverse richieste. 2. Nella delibera di cui al comma precedente, il Consiglio di Facoltà definisce il programma delle attività didattiche del professore a contratto, con l'indicazione dei crediti didattici attribuiti a ciascuna tipologia di insegnamento di cui al precedente art. 2 comma 1. 3. Nella stessa delibera il Consiglio di Facoltà, tenuto conto dell'attività richiesta, propone altresì l'ammontare del compenso lordo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione. 4. Con le stesse modalità il Consiglio di Facoltà delibera l'eventuale rinnovo dei contratti preesistenti, nei limiti di cui all'art. 4. La deliberazione deve essere motivata in relazione alle esigenze didattiche ed a seguito di valutazione positiva dell'attività già svolta dal docente a contratto.
Art. 6. Selezione dei candidati 1. Gli insegnamenti a contratto sono attribuiti a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento. 2. Qualora il Consiglio di Facoltà, limitatamente ad un solo anno, individui il contraente in un eminente studioso, italiano o straniero, di chiara fama e di prestigio scientifico indiscusso o di documentata esperienza, il Senato Accademico può autorizzare il conferimento prescindendo dal bando di selezione.
Art. 7. Bando di selezione 1. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa, autorizzata, viene emesso, da parte del Preside, un bando nel quale sono indicati: a) l'anno accademico di riferimento; b) la tipologia del corso da svolgere; c) la durata, i limiti dei contratti ed il compenso corrisposto; d) il termine e le modalità per la presentazione delle domande e dei titoli; e) l'obbligo a carico del vincitore della selezione, qualora sia pubblico dipendente, di produrre il nulla osta dell'Ente di appartenenza ai fini della stipula del contratto. Ciascuna domanda dovrà essere corredata del curriculum scientifico professionale e didattico, di pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo utile a comprovare la qualificazione del candidato all'attività didattica per la quale partecipa alla valutazione. 2. La valutazione comparativa deve concludersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 3. Del bando è data pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà.
Art. 8. Procedura di valutazione comparativa 1. Il Consiglio di Facoltà procede direttamente o attraverso una Commissione alla valutazione comparativa dei candidati, previa determinazione dei criteri della valutazione stessa. Dei lavori di valutazione è redatto apposito verbale. 2. II Consiglio di Facoltà o la Commissione, in presenza di più domande per lo stesso contratto, redige la graduatoria generale di merito. A1 termine dei lavori, il Consiglio di Facoltà invia copia dei verbali al Rettore. 3. Il Consiglio di Facoltà, sulla base della propria delibera di valutazione e della proposta elaborata dalla Commissione, delibera, a maggioranza dei presenti la stipula del contratto.
Art. 9. Stipula del contratto 1. Il contratto è stipulato dal Rettore. 2. Qualora lo studioso od esperto contraente sia anche dipendente di pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione del nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi del D.L. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. II compenso lordo proposto dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente Regolamento non può superare il 50% del compenso spettante al professore associato a tempo definito alla classe iniziale. 4. 1 contratti di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e c) decorrono di norma dalla data di inizio di ciascun corso, o dall'inizio del primo o secondo semestre, mentre quello di cui all'art.2, comma 1 lettera b) dalla data concordata tra il responsabile del corso e l'interessato. 5. A seguito dell'accertamento da parte del Preside della Facoltà, che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, il pagamento del corrispettivo, di regola viene effettuato in un'unica soluzione.
Art. 10. Trattamento previdenziale e assicurativo I. Il contratto di cui al presente Regolamento non dà luogo al trattamento previdenziale e assistenziale di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti della Legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa nell'ambito dello stanziamento di bilancio.
Art. 11. Regime di incompatibilità 1. 1 contratti sono incompatibili se stipulati con soggetti che siano dipendenti di questa o di altre Università italiane, ivi inclusi i professori in situazione di aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con soggetti che siano contemporaneamente titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449. 2. Fermo restando l'obbligazione contrattuale di integrale assolvimento dell'incarico, i professori a contratto, possono svolgere altre attività purchè le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.
Art. 12. Diritti e doveri dei professori a contratto 1. 1 professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali nei corsi universitari di cui all'art. 2 del presente Regolamento: a) Svolgono le attività didattiche previste nella delibera del Consiglio di Facoltà di cui all'art. 5, comma 2. b) Partecipano alle commissioni degli esami di profitto dell'insegnamento loro affidato, in qualità di Presidente, per l'anno accademico di riferimento, nonché dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio. c) Partecipano, inoltre, all'attività di orientamento e di assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà. d) Possono assegnare tesi di laurea durante l'intero arco dell'anno. e) Partecipano alle sedute dei Consigli dei corsi di studio cui sono interessati, con esclusione delle deliberazioni riguardanti i posti di ruolo ed alla stipula di contratti di cui al presente Regolamento. 2. I professori a contratto, incaricati di attività, prevista nella delibera del Consiglio di Facoltà, didattica integrativa, ai sensi dell'art. 2 c) comma 1 del presente Regolamento, sono tenuti a prestare la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso. Partecipano, alle commissioni degli esami di profitto del relativo insegnamento per l'intero anno accademico di riferimento.
Art. 13. Registro delle lezioni e relazione sull'attività svolta 1. I professori a contratto presentano, al termine del corso, il registro delle lezioni impartite, al Preside della Facoltà interessata, per la vidimazione e trasmissione ai competenti uffici dell'Amministrazione. 2. Presentano al Preside, altresì, entro i termini previsti per la programmazione didattica dell'anno di corso successivo, una dettagliata relazione finale sull'attività svolta.
Art. 14. Risoluzione del rapporto o recesso 1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto dal Rettore, a seguito di motivata delibera del Senato Accademico su richiesta del Consiglio della Facoltà interessata. 2. Il professore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
Art.15. Entrata in vigore II presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'emanazione del relativo Decreto Rettorale.
Milano, 15.12.2000
IL RETTORE (Marcello Fontanesi) |
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