22 giugno 2022: oggi il primo step della riforma del rito civile

Il primo blocco di norme della riforma del processo civile è operativo dal 22 giugno 2022. Riguarda interventi sul c.c. e sulle relative disp. att., sul c.p.c. e sulle relative disp. att., per le quali il legislatore non utilizza lo strumento della delega al Governo, bensì novella in modo diretto la legislazione vigente.     Indice

  1. La Legge 26 novembre 2022, n. 206
  2. Le disposizioni operative dal 22 giugno
  3. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Modifiche all’art. 403 c.c.
  4. Competenza TO e TM. Modifiche all’art. 38 disp. att. c.c.  e disp. trans.
  5. Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti quando debitore è la P.A. Modifica all’art. 26-bis, I c., c.p.c.
  6. Nomina curatore speciale minore. Modifiche all’art. 78 c.p.c.
  7. Poteri di rappresentanza e revoca del curatore speciale minore. Modifiche all’articolo 80 c.p.c.
  8. Nuovi adempimenti pignoramento presso terzi. Modifiche all’articolo 543 c.p.c.
  9. Somme dovute per inottemperanza al provvedimento. Modifiche all’articolo 709-ter, II c., c.p.c.
  10. Albo CTU. Modifiche alle disp. att. c.p.c. e disp. trans.
  11. Negoziazione assistita crisi matrimonio. Modifiche all’art. 6 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014.
  12. Competenza controversia cittadinanza. Modifiche all’art. 4, c. 5, d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017.

1. La Legge 26 novembre 2022, n. 206

Reca la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Per ciò che riguarda la delega al Governo per la riforma del processo civile, la legge n. 206 fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine per l’esercizio della delega e delinea il procedimento per l’adozione dei d.lgs. valorizzando il ruolo del parere delle commissioni parlamentari. >>Leggi sull’argomentoRiforma del processo civile: ecco tutte le novità

2. Le disposizioni operative dal 22 giugno

Il c. 37 ha statuito che le disposizioni dei c. da 27 a 36 dell’unico articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 206, coincidente col 22 giugno 2022. Si tratta di interventi sul c.c. e sulle relative disp. di att., sul c.p.c. e sulle relative disp. di att., per le quali il legislatore non ha impiegato lo strumento della delega al Governo, bensì ha introdotto direttamente le modifiche alla legislazione vigente, destinate a divenire efficaci prima dell’esercizio della delega, rispetto alla quale il Governo, in base al c. 1, ha a disposizione un anno. Alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. >>>Leggi sull’argomento: Riforma processo civile: le disposizioni della legge delega con efficacia immediata

3. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Modifiche all’art. 403 c.c.

Il c. 27 dell’art. 1 interviene sull’articolo 403 c.c., il quale disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall’ambiente familiare, per modificare i presupposti per l’adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all’intervento della pubblica autorità, che coinvolge il P.M., il tribunale per i minorenni e, eventualmente, la Corte d’appello. In dettaglio:

  1. al primo comma, le parole: “ Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui “ sono sostituite dalle seguenti: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere”;
  2. dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare”.

Volume consigliato: 4. Competenza TO e TM. Modifiche all’art. 38 disp. att. c.c.  e disp. trans. Il c. 28 dell’art. 1 modifica il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, di cui all’art. 38 disp. att. c.c., concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al Tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio. In dettaglio: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni”. >>>Leggi sull’argomento: Le innovazione nel diritto di famiglia alla luce della riforma della giustizia

5. Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti quando debitore è la P.A. Modifica all’art. 26-bis, I c., c.p.c.

Il c. 29 dell’art. 1 novella il c.p.c. introducendo misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, e in particolare intervenendo sul foro competente per l’espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una P.A. In dettaglio, le parole: “il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

6. Nomina curatore speciale minore. Modifiche all’art. 78 c.p.c.

Il c. 30 dell’art. 1 interviene sull’art. 78 c.p.c., relativo al curatore speciale, nella finalità di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore e, tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento. In dettaglio: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.

7. Poteri di rappresentanza e revoca del curatore speciale minore. Modifiche all’articolo 80 c.p.c.

Il c. 31 dell’art. 1 modifica l’art. 80 c.p.c., in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all’ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale. Più in dettaglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede”;
  2. b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina”.

8. Nuovi adempimenti pignoramento presso terzi. Modifiche all’articolo 543 c.p.c.

Il c. 32 dell’art. 1 novella il c.p.c. introducendo misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, e in particolare intervenendo sulla procedura di pignoramento nell’espropriazione presso terzi. In dettaglio, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

9. Somme dovute per inottemperanza al provvedimento. Modifiche all’articolo 709-ter, II c., c.p.c.

Il c. 33 dell’art. 1 modifica la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all’art. 709-ter c.p.c., per consentire al giudice di disporre, oltre che il risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell’altro, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del giudice. Più in dettaglio, il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis “. Volume consigliato:

 

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Famiglie, minorenni e persone nella riforma del processo civile

La legge delega e le novità immediatamente precettive dal 22 giugno 2022: negoziazione assistita, consulenze tecniche, allontanamento del minore, riparto di competenze, curatore speciale del minore

10. Albo CTU. Modifiche alle disp. att. c.p.c. e disp. trans.

Il c. 34 dell’art. 1 interviene sugli artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c., al fine di aggiungere, nell’albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell’età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all’albo. In particolare:

  1. a) all’articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense”;
  2. b) all’articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private”.

11. Negoziazione assistita crisi matrimonio. Modifiche all’art. 6 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014.

Il c. 35 dell’art. 1 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all’art. 6 del d.l. n. 132/2014, per estendere l’applicazione di tale istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all’affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari. In dettaglio:

  1. a) alla rubrica, dopo le parole: “o di divorzio” sono aggiunte le seguenti: “, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti”;
  2. b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”;

  1. c) al comma 3, primo periodo, le parole: “ nei casi di cui al comma 1 “ sono sostituite dalle seguenti: “ nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis “ e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica”.

12. Competenza controversia cittadinanza. Modifiche all’art. 4, c. 5, d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017.

Il c. 36 dell’art. 1, in riferimento alle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, in modo da deflazionare l’attuale carico della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Roma, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: “Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”. Per approfondire leggi inoltre: 

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Fasi applicative della Riforma civile Cartabia – eBook in pdf

Il legislatore ha previsto diverse tappe per l’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia del processo civile. Non sempre è agevole per il professionista avere una cognizione chiara e complessiva delle date in cui le singole novità devono trovare applicazione. Il presente testo vuole rappresentare uno strumento di facile consultazione che riassume, per ogni singolo articolo interessato dalla riforma, le disposizioni per l’applicazione. Nella presente tabella sono riportati gli articoli del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione, come, da ultimo, modificati, sostituiti e/o aggiunti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), a sua volta modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023). Sono altresì riportate alcune norme modificate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 (Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134). In particolare:– nella colonna di sinistra è riportato il testo dell’articolo e/o la rubrica della sezione, del capo o del titolo eventualmente modificato, sostituito o aggiunto dalla riforma;– nella colonna di destra è riportata l’indicazione puntuale dell’entrata in vigore di ciascuna norma ed eventualmente ulteriori specificazioni di carattere transitorio. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa; curatore di prestigiose banche dati legislative e commentari e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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Avv. Biarella Laura

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