41-bis: quando è legittimo il diniego all’acquisto di CD e lettori

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Quando, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., deve ritenersi legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali. Per approfondimenti sul regime del 41-bis, consigliamo: Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 1306 del 17-11-2023

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Indice

1. La questione: il diniego all’acquisto di CD


Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila accoglieva parzialmente un reclamo proposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, avverso un’ordinanza con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo, di un detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che chiedeva di poter acquistare compact disk musicali e un lettore digitale che ne consentisse l’ascolto, nonché di poter detenere tali beni nella camera di pernottamento, senza essere in ciò sottoposto a vincoli di orario.
In particolare, il Tribunale reputava come l’Amministrazione fosse in genere tenuta a consentire al detenuto l’acquisto e la detenzione, in via permanente, dei dispositivi elettronici di lettura, essendo, invece, limitato l’ordine di consentire l’acquisto di CD a quelli di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati.
Ciò posto, il giudice di merito aveva altresì evidenziato come l’acquisto per il tramite dell’impresa di mantenimento dei suddetti beni – offerti sul libero mercato e sigillati – scongiurasse il pericolo che gli stessi potessero essere oggetto di manipolazioni esterne, fermo restando che le operazioni di messa in sicurezza eseguite dal personale di polizia penitenziaria sui lettori di compact disk acquistati, che si erano risolti nella sigillatura dei dispositivi tramite colla a caldo, oltre che nei successivi controlli, volti a verificarne l’integrità, da una parte erano idonee ad evitare il pericolo di manomissioni, mentre – dall’altra parte si connotavano per la loro rapidità e per la non significativa incidenza sulle risorse dell’amministrazione penitenziaria.
Precisato ciò, quanto al pericolo di ricezione di notizie dall’esterno, riferibili al clan di appartenenza, per il Tribunale di Sorveglianza, esso poteva essere sicuramente scongiurato, senza obbligare il personale in servizio nell’istituto carcerario a procedere all’ascolto del materiale acquistato, semplicemente vietando l’acquisto dei CD musicali riconducibili ad “autori di nicchia, a diffusione regionale o bassa ‘tiratura — e consentendo solo quelli di autori di “fama internazionale o nazionale”.
In merito invece all’autorizzazione alla detenzione del lettore musicale anche in orario notturno, il Tribunale rilevava come il controllo, in ordine all’integrità del dispositivo, potesse essere effettuato in occasione delle tre perquisizioni settimanali, similmente a quanto avviene in relazione agli altri dispositivi elettronici e, comunque, in qualsiasi momento, trattandosi di accertamento di immediata percezione, perché limitato alla verifica circa la permanenza del sigillo, trattandosi di un controllo a vista, in guisa tale che il ritiro prolungato dell’oggetto non risultava essere sorretto da reali esigenze di sicurezza e, pertanto, tale forma di limitazione sarebbe stata meramente afflittiva, tanto più che la vigilanza penitenziaria era assicurata ai massimi livelli anche in orario notturno.
Orbene, chiarite le motivazioni addotte dal giudice di sorveglianza, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 41- bis Ord. pen. posto che il provvedimento impugnato, a suo avviso, non aveva considerato che il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD, nonché di CD musicali, non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetta all’amministrazione penitenziaria regolamentare, senza poter ignorare le esigenze sottese al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, che è volta ad assicurare la assoluta impossibilità che i ristretti, assoggettati a tale regime, mantengano contatti con le organizzazioni di appartenenza. Per approfondimenti sul regime del 41-bis, consigliamo: Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La doglianza summenzionata era reputata fondato alla stregua di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., debba ritenersi legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora – a causa dell’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali – non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia).
Orbene, per il Supremo Consesso, in conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Tribunale di sorveglianza, pertanto, era chiamato a verificare puntualmente che l’impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell’amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato mentre, invece, tale organo giudicante aveva ritenuto sufficiente – per evitare manomissioni – trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e che i lettori risultino poi sigillati, senza ignorare che, con motivazione (stimata) contraddittoria, poi, si era spinto a formulare un proprio bilanciamento tra opposti interessi, imponendo all’amministrazione di far acquistare ai detenuti in regime speciale soltanto i CD di autori asseritamente famosi.
Oltre a ciò, tra l’altro, gli Ermellini osservavano come la questione, inerente alla sufficienza dell’acquisito dei beni tramite il cd. sopravvitto, in vista della tutela delle esigenze in esame, sia stata già affrontata sempre in sede di legittimità nella pronuncia Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, che ha evidenziato come l’acquisto tramite impresa di mantenimento non significhi che il materiale che fa ingresso in carcere sia stato controllato, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato.
Secondo il (stimato) condivisibile orientamento espresso da questa pronuncia, dunque, unicamente l’apertura, l’esame e l’ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto avrebbe potuto assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l’assenza dei paventati rischi per la sicurezza, trattandosi di un’operazione a tal punto onerosa che avrebbe potuto determinare l’ingiustificato sviamento delle risorse umane dell’amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all’interno dell’istituto carcerario.
 Il Collegio, di conseguenza, nella pronuncia qui in esame, intendeva dare quindi continuità all’orientamento espresso dalla pronuncia sopra citata, condividendo l’assunto che soltanto adempimenti inesigibili, come l’apertura, l’esame e l’ascolto del materiale acquistato dal detenuto, possa assicurare l’assenza di rischi per la sicurezza.
Viceversa, quanto alla soluzione di merito individuata dal giudice, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, la stessa eccedeva i limiti della giurisdizione e, peraltro, neppure era risolutiva del necessario vaglio sul contenuto specifico dei singoli CD musicali, dato che non era astrattamente possibile escludere che taluni autori (non meglio identificabili) di “fama nazionale e internazionale” fossero vicini ad ambienti criminali, né che il CD musicale avesse subito manomissioni contenutistiche in un momento antecedente, rispetto all’ingresso in Istituto.
L’ordinanza impugnata era dunque annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo.

3. Conclusioni

 
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., deve ritenersi legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, come ricorra tale legittimità qualora – a causa dell’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali – non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti.
Ove quindi un provvedimento di diniego sia stato motivato in questi termini, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare una decisione di questo tipo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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