Corte di Cassazione Penale sez. I 19/1/2007 n. 1561

Redazione 19/01/07
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 7/6/05, emessa in esito a giudizio contumaciale, il Tribunale monocratico di Venezia ha dichiarato R.G., gestore di un bar sito nella (OMISSIS) di quella città, colpevole di violazione continuata dell’art. 659 c.p. per avere sino all’ottobre (OMISSIS) recato disturbo, con il rumore eccedente i limiti della normale tollerabilità della musica prodotta dall’orchestrina che suonava all’esterno del locale, ai titolari e agli avventori dei vicini esercizi commerciali e con le attenuanti generiche lo ha condannato a Euro 200,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale nonchè a risarcire i danni, liquidati in via equitativa in Euro 5.000,00, cagionati alla denunciarne C.P., titolare di una contigua oreficeria, costituitasi parte civile.
Contro tale decisione il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale in via principale lamenta che il suo assistito non sia stato assolto, sostenendo che il fatto si dovrebbe qualificare non come violazione del comma 1 dell’art. 659 c.p., come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale che ha per tale ragione respinto la domanda di oblazione, bensì come violazione del comma 2 con conseguente configurabilità, trattandosi di superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995.
Si deve al riguardo rilevare che il reato contravvenzionale per cui l’imputato ha riportato condanna è, anche alla stregua della ipotesi più grave ritenuta dal Tribunale, ormai prescritto – ai sensi dell’art. 157, comma 1, n. 5, nel testo previgente, art. 158 c.p., comma 1 e art. 160 c.p., ultima parte – essendo trascorsi, senza che si siano verificate cause di sospensione del decorso del termine in misura rilevante, più di quattro anni e mezzo dalla data finale della contestazione.
E si deve altresì rilevare che la qualificazione meno grave propugnata dalla difesa, che trova peraltro ostacolo nel non avere il R. ottemperato alle prescrizioni (spostamento del palco, schermatura fonoassorbente e altri accorgimenti) impostegli in sede civile, non potrebbe in ogni caso condurre alle invocate conseguenze liberatorie.
Ritiene invero in proposito il Collegio che – come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 16/4/04, *****, rv. 228.244) – anche quando sia addebitabile all’imputato solo il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 non sia applicabile il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 in quanto la fattispecie di cui all’art. 659 c.p., comma 2, contiene un elemento, mutuato da quella del comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dalla L. n. 447 del 1995, art. 10 che tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l’inquinamento acustico.
Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell’art. 659 c.p., a recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, del che nel caso di specie è stata data dal giudice del merito congrua dimostrazione.
Pertanto, non ravvisandosi inammissibilità originaria dell’impugnazione che sarebbe di ostacolo all’operatività della causa estintiva, si deve fare senz’altro luogo alla relativa declaratoria e la sentenza impugnata, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio, mentre ai sensi dell’art. 578 c.p.p. devono restare ferme, per quanto nella sentenza impugnata evidenziato in fatto a carico dell’imputato e non specificamente contestato nei motivi di ricorso, le adottate statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Redazione